In via generale, è doveroso ricordare che la Repubblica di Ucraina è suddivisa in 27 Regioni, in una Repubblica autonoma, la Crimea appunto, e in due città con Statuto speciale, ossia Kiev (la capitale) e Sebastopoli.
Ora, sul piano interno (si vedano le considerazioni espresse dalla Commissione di Venezia nel parere n. 763/2014), la Costituzione dell'Ucraina del 1996, nell'art. 73, ammette il diritto di secessione (quale strumento funzionale all'indipendenza), richiedendo l'espressione del punto di vista di tutti i cittadini e non solo di quelli della penisola.
È vero che la Repubblica di Crimea può organizzare referendum locali, ma questi concernono, come ha specificato la Corte costituzionale nella sentenza del 14 marzo 2014, materie di competenza "regionale".
Inoltre, la secessione si pone in contrasto sia con il principio dell'indivisibilità dello Stato (artt. 1 e 2), sia con la norma in base alla quale la Crimea è da considerarsi parte integrante inscindibile del territorio dell'ordinamento ucraino (art. 134).
Si tratta, peraltro, precisa il Testo fondamentale vigente, di disposizioni non suscettibili di modifica costituzionale (art. 157). Più interessante, invece, la questione sul piano del diritto internazionale pubblico, specialmente prendendo a riferimento il caso del Kosovo.
La Corte internazionale di Giustizia, organo delle Nazioni Unite, nel suo parere del 22 luglio 2010, ha ritenuto la dichiarazione di indipendenza dalla Serbia da parte delle autorità kosovare conforme al diritto internazionale (senza intervenire sulla legittimità della secessione della Regione balcanica). La CIG afferma, in particolare, che la prassi internazionale non consente di affermare l’esistenza di una norma internazionale che proibisca le dichiarazioni di indipendenza anche al di fuori dei casi dei territori non autonomi e dei popoli soggetti a dominazione straniera (punto 79), puntualizzando come il principio di integrità territoriale degli Stati esplichi effetti esclusivamente nella sfera delle relazioni esistenti fra gli ordinamenti statali (punto 80). Questo discorso, volto a valorizzare l’importanza di un pronunciamento democraticamente espresso con il quale una popolazione decide la propria sorte, può riferirsi anche alla scelta di entrare a far parte di un altro ordinamento, dato che l’autodeterminazione dei popoli può esercitarsi sia dando vita a un nuovo Stato che entrando a far parte di uno esistente (Cfr. F. MARCELLI, Crimea: il referendum è legittimo, Blog de Il Fatto Quotidiano, 17 marzo 2014). In conclusione, dunque, si può ritenere che la Dichiarazione di indipendenza della Repubblica autonoma di Crimea e della Città di Sebastopoli, adottata dal Consiglio supremo l'11 marzo 2014 e dal Consiglio comunale, può dirsi conforme al diritto internazionale (nonostante la risoluzione in senso contrario n. 68/262 dell'Assemblea generale dell'ONU) con la conseguenze che il Trattato di annessione, ratificato dalla Duma di Stato il 20 marzo 2014, possiede un solido fondamento giuridico.
(*) prof. Daniele Trabucco.
Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona/UNIB (Svizzera)-Centro Studi Superiori INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Professore universitario a contratto di Diritto Internazionale e Diritto Pubblico Comparato e Diritti Umani presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisé Loria» di Milano. Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Vice-Referente di UNIDOLOMITI (settore Università ed Alta Formazione del Centro Consorzi di Belluno)