Domenica, 16 Gennaio 2022 05:38

“Dentro la Costituzione” - Come si elegge il Presidente Della Repubblica? In evidenza

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Siamo giunti al 55esimo appuntamento con la rubrica "Dentro la Costituzione". Ogni domenica, il Professor Daniele Trabucco, docente di diritto Costituzionale, entrerà tra le pieghe della nostra Costituzione per svelarne i contenuti noti e meno noti. Un'analisi critica spiegata con semplicità, e calata nei fatti di attualità. Quest'oggi l'argomento riguarda  "l’elezione del presidente della Repubblica".

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 16 gennaio 2022 - Il Presidente della Camera dei Deputati, On. Roberto Fico, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni italiane, lunedì 24 gennaio 2022, alle ore 15, per l’elezione del Presidente della Repubblica. Ai sensi dell'art. 83 della Costituzione vigente, il Presidente è eletto dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali i quali vengono eletti dal Consiglio (tre per ogni Regione ad eccezione della Valle d'Aosta/Valleè d'Aoste che ne ha uno).

La votazione avviene per scrutinio segreto: è richiesta la maggioranza dei due terzi nelle prime tre votazioni, mentre, a partire dalla quarta, basta la maggioranza assoluta.

Può essere eletto Capo dello Stato, ex art. 84 del Testo fondamentale del 1948, qualunque cittadino italiano che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età e goda dei diritti civili e politici. La Costituzione prevede, inoltre, che l'ufficio di Presidente della Repubblica sia incompatibile con qualsiasi altra carica e che la durata del mandato presidenziale sia di sette anni (c.d. settennato) e decorra dalla data del giuramento davanti al Parlamento in seduta comune.

Se il settennato scade quando le Camere sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione per la scadenza naturale della legislatura, che, ricordiamo, dura cinque anni, l’elezione è effettuata dalle nuove Camere entro quindici giorni dalla loro riunione e, nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica (art. 85, comma 2, Cost.) così come avviene quando non si riesca ad eleggere il Capo dello Stato prima che scada il settennato del Presidente cessante.

 

 

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(*) prof. Daniele Trabucco. Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. 

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