In seguito ad una vertenza avviata dalla Filcams CGIL di Parma a tutela di un socio lavoratore assunto a tempo determinato da una cooperativa di lavoro e licenziato prima della scadenza del termine contrattuale, nei giorni scorsi il Tribunale di Parma, sezione Lavoro, ha emanato la prima sentenza applicativa dell'art.18, Legge 300/70, come novellato dalla Legge (Fornero) 92/12 (comma 4 e 7).
In particolare – spiega Marco Amodeo, responsabile Vertenze della Filcams CGIL provinciale -, il Giudice, riconoscendo la manifesta infondatezza del fatto posto a base dell'atto interruttivo del rapporto, ha disposto la reintegra in servizio del lavoratore con ulteriore diritto al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione percipienda fino alla reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum. Ovvero, al lavoratore sarà riconosciuto quanto avrebbe dovuto percepire escluso quanto eventualmente già percepito".
"Non sfugge – commenta Amodeo - l'importanza "politica" di tale sentenza, fra le prime post riforma dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, affatto scontata vista l'incertezza interpretativa e relativa applicazione delle nuove norme in tema di "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento", che riconosce al lavoratore anche la tutela reintegratoria anzichè solamente una mera tutela risarcitoria.
"Ancora una volta – conclude il responsabile vertenze Filcams - preme sottolineare il valore aggiunto della tutela individuale nelle vertenze poste in essere nei settori del commercio, terziario e servizi, notoriamente frammentati e più di altri deregolamentati".