Sabato, 20 Aprile 2024 10:08

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: cessazione della convivenza e mancato cambio di residenza In evidenza

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Emilio Graziuso Emilio Graziuso

Di Emilio Graziuso 20 aprile 2024 - “Da circa un anno è cessata la convivenza con il mio ex compagno, il quale, però, non ha ancora cambiato la propria residenza che risulta ancora presso la casa di mia proprietà. Cosa posso fare?”

La domanda che ci ha posto la nostra lettrice riguarda una fattispecie che, nella realtà di tutti i giorni, si verifica molto spesso.

Ovviamente il proprietario dell’immobile ha l’interesse, per molteplici motivi (es. personali, fiscali e giuridici) che l’ex modifichi il proprio indirizzo di residenza anagrafica presso il Comune.

Se, però, la persona interessata non adempia spontaneamente a tale modifica, dovrà essere il proprietario dell’immobile a doversi attivare inviando una autodichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune con la quale attesti l’allontanamento dell’ex e fornisca il nuovo indirizzo (ovviamente se è a conoscenza dello stesso).

A seguito dell’autodichiarazione del proprietario dell’immobile l’ente comunale dovrà svolgere una serie di attività, tra le quali, ricordiamo (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo): indagini in merito all’assenza della persona indicata, richiesta di chiarimenti a quest’ultima, richiesta di informazioni ad  enti ed amministrazioni.

Qualora la persona oggetto delle indagini non dovesse essere reperita, il proprietario dell’immobile potrà chiedere la cancellazione per irreperibilità, la quale, però, è bene precisarlo, comporta, sempre da parte del Comune, ripetuti accertamenti, effettuati per il tramite della Polizia Municipale,  ad intervalli di tempo, per appurare nel concreto l’effettiva assenza prolungata dalla abitazione presso la quale risulta la residenza.

Al termine di detta indagini, il Comune procederà con la cancellazione ed entro trenta giorni dovrà comunicare il tutto al Prefetto.

È bene ricordare che la cancellazione effettuata dal Comune non comporta soltanto la rimozione della indicazione della residenza presso l’immobile dell’ex nonché dallo stato di famiglia di quest’ultimo, ma da essa derivano anche altre conseguenze, tra le quali, ricordiamo la perdita del diritto di voto, l’impossibilità di ottenere certificazioni anagrafici e documenti di identità.

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com