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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: dichiarazione di successione ed accettazione dell’eredità In evidenza

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Di Emilio Graziuso 5 aprile 2024 - Un lettore della nostra “Agorà” ha sottoposto alla redazione il seguente quesito:

Se sottoscrivo e presento la dichiarazione di successione ho automaticamente accettato l’eredità

Valendo sempre il presupposto che le risposte che forniamo sono generiche ed a mero titolo informativo, possiamo dare risposta negativa alla domanda che ci è stata posta.

La dichiarazione di successione e l’accettazione dell’eredità sono due atti distinti aventi effetti diversi.

La dichiarazione di successione, infatti, è un atto conservativo di natura ed il suo deposito presso l’Agenzia delle Entrate non comporta l’accettazione, neppure tacita, dell’eredità da parte dei chiamati alla stessa.

La dichiarazione ha quale propria finalità quella di calcolare e, quindi, far pagare le eventuali imposte sull’asse ereditario è può essere compiuta da tutti i chiamati all’eredità o anche da uno solo, o più, di essi, anche se non abbiano ancora accettato la stessa e non siano, quindi, divenuti eredi.

Con l’accettazione dell’eredità, invece, i chiamati divengono eredi e possono, quindi, disporre dei beni del defunto.

L’accettazione dell’eredità può essere di due tipi: espressa e tacita.

L’accettazione espressa avviene attraverso un atto pubblico o una scrittura privata, i quali dovranno essere registrati presso l’Agenzia delle Entrate e trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

L’accettazione tacita, invece, avviene attraverso l’attività che il chiamato all’eredità pone in essere sui beni che compongono l’asse ereditario.

Tale attività deve integrare gli estremi dell’atto gestorie e, come tale, incompatibile con la volontà di rinunciare, non essendo giustificabile da persona che non ritiene di assumere la qualità di erede.

Si ha accettazione tacita quando ad esempio il chiamato all’eredità, senza aver accettato espressamente l’eredità, dispone di un bene della stessa magari alienandolo oppure promuovendo processi per la tutela giuridica di detto bene.

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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