Di Emilio Graziuso, 24 febbraio 2024 - Un utente aveva chiesto al proprio gestore telefonico il trasferimento della propria linea fissa e del correlato servizio internet presso la propria nuova sede.
Il fornitore, quindi, aveva disattivato prontamente la vecchia linea ma, successivamente, aveva informato il proprio cliente che, a causa di impedimenti tecnici, non si poteva procedere con il trasferimento richiesto.
Al fine di risolvere tale problematica, il gestore consigliava, quindi, all’utente di procedere con l’attivazione di una nuova linea presso la nuova sede dello stesso per poi effettuare la migrazione del vecchio numero.
Pur avendo la persona interessata seguito l’iter indicato da gestore, lo stesso non otteneva il trasferimento del numero ed avendo, inoltre, per la nuova attivazione servizi meno efficienti.
Per di più, l’utente scopriva che il suo vecchio numero era stato assegnato a nuovo utente, nonostante le assicurazioni fornite al riguardo dal gestore.
A quel punto, lo sfortunato consumatore sospendeva i pagamenti ed, avendo il fornitore sospeso il servizio, conveniva in giudizio la società di telefonia chiedendo l’indennizzo previsto per legge e dalle condizioni generali di contratto per mancato trasferimento della linea, oltre al risarcimento del maggiore danno subito.
Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello, in un secondo momento, rigettavano l’azione promossa dall’utente, il quale, non dandosi per vinto, ricorreva in Cassazione.
E qui, finalmente, il consumatore trova giustizia.
La Suprema Corte, infatti, stabilisce che:
1) deve essere il gestore a dimostrare l’inesistenza di disservizi o di inadempimenti totali o parziali. In altri termini deve dimostrare di aver reso il servizio che giustifica il pagamento del consumatore;
2) l’onere della prova di cui al punto n.1, deve essere rispettato anche qualora, come nel caso di specie, il consumatore dovesse eccepire l’inadempimento della società di gestione quale causa dell’inadempimento di corresponsione delle somme dovute per un servizio non ricevuto;
3) la morosità del cliente è successiva e, quindi, diretta conseguenza, dell’inadempimento del soggetto gestore;
4) le mere giustificazioni riportate nelle difese dal gestore concernenti impedimenti tecnici devono essere dimostrati, altrimenti, non assumono alcun valore probatorio (prova che non è stata fornita nel caso di specie).
Se il gestore non fornisce, quindi, le prove di cui ai precedenti punti nn.1,2 e 4, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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