Se la signora è deceduta senza discendenti (figli o nipoti, intesi quali figli dei figli), marito o ascendenti (genitori. Questi ultimi hanno diritto alla quota legittima solo in assenza di discendenti), nessuno, nemmeno i nipoti figli di fratelli, può rivendicare una quota legittima, vale a dire che spetta per legge, dell’eredità.
La “zia” del nostro lettore, infatti, trovandosi nella situazione descritta, poteva, così come sembra abbia fatto, disporre per testamento dei propri beni nel modo da essa ritenuto più opportuno, anche, quindi, destinando gli stessi a persone estranee.
In generale, è bene ricordare che i nipoti figli di fratello o sorella, non possono vantare nei confronti dello zio o della zia alcun diritto autonomo di successione neppure per rappresentazione, salvo che il genitore degli stessi non fosse stato indicato quale erede nel testamento del fratello/sorella.
In tal caso, qualora il beneficiario dell’eredità non fosse più in vita i figli dello stesso, e cioè i nipoti di colui/colei che ha disposto per testamento, possono subentrare nella posizione giuridica del genitore.
(*) Autore
avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Presidente Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".
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