Finalmente ci siamo.
Come illustri studiosi della normativa in materia di anti-riciclaggio del denaro ed anti- finanziamento del terrorismo (da qui in poi, A.R.F.) sono accorsi a comunicarci nelle ore più recenti, dopo un pressing ansiogeno (in parte, legittimato dal netto ritardo rispetto alla delega dell'Unione europea del giugno del 2015 [cons. 14 (per le motivazioni salienti), nonché art. 30, p. 3 della c.d. IV direttiva dell'Unione europea presso 'https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849'] e, comunque, al consolidato assolvimento della stessa da parte di tutti gli altri Stati membri) durato mesi, che il sistema automatizzato di comunicazione, accesso e consultazione relativo alla titolarità effettiva (di persone giuridiche private, società di capitali, trust ed istituti giuridici affini a questi ultimi) finalmente s'è fatto, nonostante parecchi professionisti - anche tra quegli illustri studiosi - sostenessero che non s'avesse da fare, né domani, né mai.
Il traguardo ormai celebre è stato fissato con il d.dir. (Direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica) n. 29/09/2023, pubblicato - ciò che più conta - in Gazzetta ufficiale lunedì (il 9 ottobre 2023) [pag. 36/164 presso 'https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/serie_generale/0/pdfPaginato?dataPubblicazioneGa zzetta=20231009&numeroGazzetta=236&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplem ento=0&progressivo=0&edizione=0&elenco30giorni=true&home=&numPagina=36'], sancendo l'aggiornamento dell'apposito sito web esplicativo 'https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home#comunicare' (con tanto di pop-up ad hoc) e, soprattutto, dell'apposito sito web operativo 'https://dire.registroimprese.it/?utm_source=titolareeffettivo- home&utm_medium=referral&utm_campaign=titolare-effettivo'.
Centri di elaborazione di dati, dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili, in gran parte vittime del suddetto pressing ansiogeno, hanno prontamente serrato i denti, pronti all'ulteriore scalata, talvolta cercando supporto in professionisti più o meno esperti in A.R.F., ovviamente - in tal caso - senza ragionar di alcun presidio volto ad osservare simultaneamente la normativa in materia di protezione dei dati personali (da qui in poi, P.D.P.), ma guardando e passando (leggasi "trasmettendo mediante i più vari canali").
Lo scrivente, occupatosi recentemente di numerosi interventi formativi e consulenziali sul tema in questione, con particolare riferimento all'ambito dell'accesso e della consultazione, più che della comunicazione (ennesima "pratichetta" che appare chiaramente come portata meno interessante del pasto), anziché preoccuparsi che la propria clientela di soggetti obbligati professionisti vinca la futile gara volta a decretare i "comunicatori" più veloci del west, si è continuato a preoccupare dell'effettiva utilità di tutto questo.
Quelle che seguono sono pertanto osservazioni professionali rese, come di consueto, a titolo personale e, come di consueto, in totale libertà da società commerciali e circoletti più o meno occulti di qualsiasi tipologia insistenti sul delicato mondo A.R.F., osservazioni professionali che intendono proporre domande utili a discussioni costruttive, non risposte esaustive.
La normativa A.R.F., infatti, era ed è - ma auspichiamo che non sia - uno dei più eclatanti esempi di tratto di storia patria più famoso che conosciuto, citando ancora un'ultima volta Alessandro Manzoni.
A dispetto di quanto si possa intuire, soprattutto considerata l'attenzione oggi dedicatagli dai soggetti obbligati, il titolare effettivo è uno degli istituti giuridici non nativi della normativa in questione, risalendo nella sua prima formulazione soltanto alla fase della c.d. III direttiva dell'allora Comunità europea [cons. 9 (per le motivazioni salienti), nonché art. 3, n. 6 della stessa presso 'https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0060'], dunque - in termini italiani - alla fase dell'originaria formulazione del d.lgs. n. 231/2007 [originario art. 1, c. 2, l. u) dello stesso presso 'https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-12- 14&atto.codiceRedazionale=007X0246&tipoDettaglio=multivigenza&qId=&tabID=0.61782073781 50729&title=Atto%20multivigente&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true']: la giustificazione dell'introduzione di tale istituto giuridico può essere rinvenuta - al di là di quanto già indicato e quanto (tanto) altro rinvenibile in fonti di legge collegate - nella necessità di affiancare ai concetti (nativi della normativa in questione) di esecutore agente (in qualità di rappresentante legale oppure contrattuale) in nome e per conto del cliente e, appunto, di cliente quello descrivente dei soggetti fisici a cui beneficio, in generale, il medesimo cliente (soggetto giuridico) opera, ascrivibile al c.d. titolare effettivo generale e/o a cui beneficio, in particolare, il medesimo cliente (soggetto giuridico) compie una determinata operazione, ascrivibile al c.d. titolare effettivo particolare.
Allora, risulta abbastanza intuibile come organizzazioni criminali più o meno strutturate, ma non soltanto, ricorrano frequentemente ad uno o più "falsi" c.d. titolari effettivi generali (che in un precedente scritto erano stati definiti anche come 'titolari effettivi formali') al fine di occultare uno o più "veri" c.d. titolari effettivi particolari (interessati ad una o più operazioni di notevole valore economico-finanziario) oppure, più frequentemente, uno o più "veri" c.d. titolari effettivi generali (che in un precedente scritto erano stati definiti anche come 'titolari effettivi sostanziali'), magari caratterizzati da una qualificazione come persone politicamente esposte, piuttosto che da notori trascorsi criminali et/aut alias.
Il problema appena evidenziato è decisamente alimentato, anche se non sempre concerne i soggetti giuridici vincolati alla comunicazione di informazioni sulla loro titolarità effettiva (perché, a titolo esemplificativo, talvolta afferisce alle società di persone), da un'artificiale difficoltà - a cui contribuiscono da poco, spesso in buona fede, anche i sopra menzionati professionisti più o meno esperti in A.R.F. che hanno intrapreso la strada delle consulenze mirate sulla titolarità effettiva - nell'individuazione dei titolari effettivi in determinate casistiche ricorrenti, che sono affrontate in modo diametralmente opposto da fonti del diritto secondarie, quali - a titolo esemplificativo - regole tecniche e provvedimenti affini di alcuni organismi di auto-regolamentazione: allo scrivente è capitato nell'ultimo mese, non a caso, di trattare ben tre casistiche in cui soggetti giuridici fiduciari (tra l'altro, con finalità poco chiare) si trinceravano dietro l'applicazione della quota utile dell'oltre 25% del capitale sociale sull'intera catena partecipativa, anziché livello per livello (soluzione, quest'ultima, che per lo scrivente è non soltanto corretta, ma auspicabile al fine di evitare fenomeni elusivi).
Nessuna paura! Sicuramente la caldamente attesa novella del sistema automatizzato oggetto del presente scritto avrà, se non direttamente risolto il problema, quanto meno dettato dei criteri di risoluzione dello stesso da applicarsi con raziocinio.
E invece no! Anzi...
Il principale - ad avviso dello scrivente, s'intende - problema dell'alimentando registro (in realtà, alimentandi registri) contenente informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private, società di capitali, trust ed istituti giuridici affini a questi ultimi è proprio quello, risalente alla radice, quindi alla formulazione attuale dell'art. 22, cc. 3 e 4 del d.lgs. n. 231/2007, poi fatalmente ripreso dall'art. 3, c. 1 del d.interm. (Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico) n. 55/2022, di chiedere la comunicazione di informazioni sui titolari effettivi individuati esclusivamente in applicazione dell'art. 20 del medesimo d.lgs. n. 231/2007, che - come noto - sancisce i criteri vertenti esclusivamente su proprietà (diretta ed indiretta) e controllo, disegnando una circoscrizione limitata (legittimamente funzionale all'approccio alle società di capitali, quanto meno nei cc. 2, 3 e 5) del più ampio ritratto definitorio (dell'istituto giuridico del titolare effettivo) di cui all'art. 1, c. 2, l. pp) del più volte menzionato d.lgs. n. 231/2007.
In questo caso - ad avviso dello scrivente, ancora una volta, s'intende - si aveva l'opportunità, liberandosi dall'oppressione delle formalità stagnanti dell'adeguata verifica della clientela, situazione in cui esecutore del cliente o cliente non confesserebbero mai - all'interno della pertinente auto-dichiarazione - la presenza di titolari effettivi occulti (o "veri" o "sostanziali" che definir si voglia), di condividere tra soggetti obbligati (italiani principalmente, ma anche di altri
Stati membri dell'Unione europea), impegnati in una faticosa ma importante marcatura a zona, notizie preziose, evidentemente tratte da informazioni (di cui all'art. 2, c. 2 del d.lgs. n. 231/2007) raccolte nell'ordinario esercizio della propria attività professionale da parte dei soggetti obbligati professionisti (dunque, non da registri camerali o atti pubblici in genere, come da limitazione di cui all'art. 20 del medesimo d.lgs. n. 231/2007), sui reali "mandanti" di determinate attività economiche e, di conseguenza, movimentazioni finanziarie.
Per fortuna, si può ancora rimediare!
Perché non iniziare da un approfondito e costruttivo confronto in merito, finché siamo in tempo?!
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