Sabato, 16 Settembre 2023 06:23

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: la separazione tra i coniugi innanzi all’ Ufficiale dello Stato Civile In evidenza

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Di Emilio Graziuso 16 settembre 2023 - La scorsa settimana abbiamo esaminato la separazione tra coniugi attraverso negoziazione assistita, nell’ “Agorà” di oggi, invece, vedremo un'altra tipologia di separazione, e cioè quella dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

I coniugi che vogliono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, possono rivolgersi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune, sottoscrivendo dinnanzi ad esso un accordo, con l’assistenza facoltativa degli avvocati.

In altri termini, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, per ricorrere a tale tipo di separazione, i coniugi possono stilare l’accordo e regolamentare i propri rapporti, sempre nel rispetto della normativa di settore, anche da soli, senza l’assistenza dei legali.

Quale è il Comune territorialmente competente?

La procedura può essere attivata dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio civile e, quindi, il Comune presso il quale è stato celebrato, o il Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio.

E’ bene precisare che con questa modalità di separazione non si possono convenire patti di trasferimento patrimoniale, quali, ad esempio, assegno di mantenimento o uso della casa coniugale.

Inoltre, non si può ricorrere alla separazione tra coniugi dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile in presenza di figli minori di età, maggiorenni portatori di handicap grave o figli economicamente non autosufficienti.

Una volta sottoscritto l’accordo, l’Ufficiale dello Stato Civile stabilirà una data, successiva di oltre 30 giorni, per un nuovo incontro nel quale i coniugi confermeranno o meno l’accordo.

Se l’accordo viene confermato gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data della prima sottoscrizione.

La mancata comparizione dei coniugi al nuovo appuntamento varrà quale mancata conferma dell’accordo.

La tipologia di separazione in esame è, quindi, più snella, rapida e meno onerosa economicamente rispetto alla separazione consensuale e/o giudiziale ma anche rispetto alla separazione mediante negoziazione assistita.

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aemiliograziuso@libero.it oppure a coordinamentoconsumatori@gmail.com - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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