Sabato, 22 Aprile 2023 07:14

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Risarcimento danni da movida notturna In evidenza

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 Di Emilio Graziuso (*) 22 aprile 2023 - Con la primavera non si registra soltanto il ritorno della bella stagione ma anche di sonni difficili per residenti in quartieri o zone della città nelle quali si svolge la movida notturna.

Nella “Agorà” abbiamo già trattato questa problematica ma nelle ultime settimane sono pervenute alla nostra redazione richieste di ulteriori approfondimenti al riguardo da parte di lettori preoccupati per il rumore prodotto da ristoranti e locali all’aperto nelle vicinanze della propria abitazione.

Molti lamentano che, nel periodo primavera – estate, le immissioni di rumore provenienti da tali attività rendono la vita, o meglio il sonno, impossibile per i residenti della zona.

È bene precisare che la materia, in generale, è disciplinata dal codice civile ed in particolare dagli articoli dedicati al divieto di immissioni.

In base ad essi, il proprietario di un immobile può impedire i rumori e le immissioni di fumo e di odori derivanti dal fondo o dall’immobile vicino se esse superano la normale tollerabilità.

In altri termini, i residenti nelle zone della città nelle quali si svolge la movida possono sperare in un esito positivo di una eventuale azine legale solo se i rumori, i suoni gli schiamazzi ecc. superino la normale tollerabilità, avuto riguardo alle condizioni dei luoghi.

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Per stabilire il limite di tollerabilità non vi è un criterio predefinito.

Esso deve, quindi, essere stabilito, di volta in volta, tenendo conto delle condizioni dei luoghi, del sistema di vita, delle normali abitudini delle persone nello specifico momento storico.

Dato che il diritto non è statico ma si evolve con il modificarsi delle condizioni economico – sociali è bene precisare che la “tollerabilità” alla quale si fa riferimento nel codice civile è dalla giurisprudenza declinata anche sulla base del nuovo modo di vivere le città, fatto di dehors, street food, bar, locali e ristoranti con tavoli all’aperto.

Di conseguenza, per valutare se sia superato o meno il limite di normale tollerabilità è necessario rilevare, tecnicamente, l’incidenza complessiva ed unitaria delle sorgenti sonore che si concentrano in uno stesso luogo.

Se le immissioni sonore derivino da un solo locale i soggetti che ritengono di subire un danno da esse possono formulare una domanda di cessazione delle immissioni che superino la normale tollerabilità.

Il Tribunale, in questo caso, se dovesse accogliere la domanda potrebbe emettere un provvedimento con il quale ordina al titolare dell’attività di far cessare la fonte delle immissioni oppure potrebbe ordinare di attuare quegli accorgimenti idonei ad eliminare concretamente situazioni pregiudizievoli.

Quando vi sono più locali vicini con tavoli e/o attività all’aperto, però, la vera difficoltà sta nell’individuare l’effettivo responsabile delle immissioni intollerabili.

Non è facile, infatti, distinguere nell’ambito del rumore prodotto da avventori di vari locali e magari anche dalla musica suonata in ciascuno di essi, da quale locale provenga l’immissione molesta.

Non è, infatti, configurabile, neppure in astratto, una responsabilità solidale nell’ipotesi nella quale l’intollerabilità del rumore non derivi da una singola sorgente sonora ma da un complesso di suoni emessi da varie attività.

Anche il singolo Comune potrebbe, ricorrendone i presupposti, essere coinvolto in un processo riguardante i danni da movida promosso dai residenti della zona che ritengono lesi i propri diritti.

Al riguardo si segnala la sentenza del Tribunale di Torino con la quale, di recente, è stata accolta la domanda di risarcimento dei danno avanzata nei confronti del Comune da un gruppo di residenti di un quartiere nel quale, nelle sere di primavera ed estate, è impossibile il tranquillo svolgimento delle normali attività ed al godimento dell’habitat domestico.

Vi è, infine, anche una tutela contro le immissioni su un piano penale.

In questo caso, ove ne ricorrano gli estremi della norma che governa la materia, potrebbe configurarsi il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Il gestore del pubblico esercizio, il quale non impedisce i rumori e gli schiamazzi provocati dai propri avventori in sosta davanti al bar anche nelle ore notturne, dato che sul gestore grava l’obbligo giuridico di controllare che la frequenza al locale da parte degli utenti non sfoci in condotte in contrasto con l’ordine e la tranquillità pubblica.

Il reato ricorre se sussiste la prova dell’attitudine agli schiamazzi a recare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche in un ambito ristretto come nella stessa via o uno accanto all’altro.

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

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Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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