Di Emilio Graziuso (*) 25 giugno 2022 - Il tema delle locazioni, sia ad uso abitativo che commerciale, sembra essere di grande interesse per i lettori della rubrica “L’Agorà del Diritto” i quali pongono spesso domande al riguardo.
Con particolare riferimento al quesito al quale dedichiamo l’articolo di questa settimana, il consiglio è sempre quello di verificare attentamente, al momento del rilascio dell’immobile locato, lo stato dei luoghi e, quindi, se vi sono danni allo stesso.
Qualora dovessero essere riscontrati danni è bene dare atto di tale circostanza nel verbale di rilascio e fare delle fotografie, le quali costituiscono anche una tutela per il conduttore affinché non siano ad esso addebitati eventuali peggioramenti dello stato dei luoghi.
Ovviamente, nel verbale il conduttore potrà inserire le proprie osservazioni o contestazioni al riguardo.
Nell’ipotesi nella quale il locatore non verifichi in contraddittorio con il conduttore, al momento del rilascio, le condizioni dell’immobile e degli eventuali danni cagionati allo stesso, comunque, non vi è nessuna perdita o limitazione del diritto del proprietario del bene al risarcimento del danno.
Tale principio è stato sancito in giurisprudenza sia dalla Corte di Cassazione sia da numerosi Tribunali, tra i quali, ricordiamo, per essersi occupato, di recente, della materia, il Tribunale di Modena.
Quest’ultimo ha stabilito che:
a) nessuna norma di legge impone al locatore l’onere di verificare in contraddittorio, al momento del rilascio, le condizioni del bene e, quindi, la presenza di danni;
b) la verifica in contraddittorio, nel verbale di rilascio, della presenza di eventuali danni ha lo scopo di precostituire una prova;
c) la mancata verifica di cui al precedente punto b) non comporta la perdita o la limitazione del diritto del locatore ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente patiti.
In ogni caso, al di là di quanto sancito dalla giurisprudenza, è consigliabile, sempre, nel verbale di rilascio dell’immobile inserire l’esplicita indicazioni dei danni riscontrati dal locatore e, come si è detto, documentare gli stessi attraverso rilievi fotografici.
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(*) Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile Associazione Nazionale "Dalla Parte del Consumatore".
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