Sabato, 11 Dicembre 2021 08:27

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: tradimento coniugale e risarcimento del danno In evidenza

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 “L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

In questo 34esimo appuntamento stagionale, l’avvocato affronta un altro aspetto del diritto di famiglia: il tradimento.

Di Emilio Graziuso (*) 11 dicembre 2021 - “Il coniuge tradito può chiedere il risarcimento del danno all’amante dell’altro coniuge?”

La risposta al quesito fatto pervenire alla nostra “Agorà” è positiva purché, però, ricorrano determinate condizioni.

Il tradimento, infatti, non comporta automaticamente, sia per il coniuge sia per l’amante dello stesso, una responsabilità risarcitoria.

Il dovere di fedeltà, infatti, rientra negli obblighi familiari ed ha, quindi, rilevanza solo all’interno della coppia.

La violazione di esso può, quindi, essere fatto valere solo nei confronti del coniuge e non dell’amante dello stesso.

Inoltre, anche a voler esaminare una eventuale richiesta risarcitoria nei confronti del coniuge, il diritto al risarcimento non sorge in automatico.

Dalla violazione del dovere di fedeltà può scaturire, infatti, l’addebito della separazione ma, come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, il diritto al risarcimento del danno potrebbe essere riconosciuto solo qualora vi sia stata la violazione del diritto alla dignità, al decoro ed alla salute del coniuge tradito.

Se questo vale nei confronti del coniuge, tanto più vale nei confronti dell’amante dello stesso, la quale, essendo estranea al rapporto di coppia, non era tenuta a nessuno degli obblighi familiari previsti dal codice civile.

L’amante, quindi, potrebbe essere tenuta ad un risarcimento del danno nell’ipotesi in cui la stessa con il suo comportamento, ad esempio vantandosi della conquista o del rapporto sul comune posto di lavoro, diffondendo immagini, rendendo pubblica la propria relazione in un piccolo contesto cittadino, viola la reputazione, il decoro e, in alcuni casi, date le ripercussioni psicofisiche, la salute del coniuge tradito.

Di recente, ad esempio, è stato negato il diritto al risarcimento di una moglie che aveva promosso una azione nei confronti della amante del marito.

Nel caso di specie, la donna non ha provato, in Tribunale, che l’amante avrebbe tenuto un comportamento volto a diffondere la relazione extraconiugale e, pertanto, non avrebbe leso la dignità, la reputazione ed il decoro della moglie tradita.

Secondo il Giudice, infatti, l’aver intrattenuto una relazione con un uomo sposato non integra una condotta che potrebbe giustificare, di per sé sola, una condanna al risarcimento del danno, in quanto  l’amante avrebbe esercitato “il proprio diritto costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità, che si concretizza anche nella libertà di scelta del partner amoroso”.

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"


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