Sabato, 20 Novembre 2021 07:43

“L’Agorà del Diritto” – Il Tribunale di Parma autorizza la vaccinazione di minori nonostante l’opposizione di uno dei genitori No Vax In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” vuole essere come uno spazio aperto ed in continuo fermento realizzato settimanalmente  “per” e “con” i cittadini. L’avvocato in questo 31esimo appuntamento commenta una sentenza del Tribunale di Parma in merito alle vaccinazioni di minori in presenza di genitori No Vax.

Di Emilio Graziuso (*) 20 novembre 2021 - Sin dal primo articolo della nostra rubrica, coerentemente con il nome che abbiamo alla stessa attribuito, ci siamo proposti di creare uno spazio libero di approfondimento, divulgazione giuridica e dialogo con i lettori ai quali forniamo risposta ai quesiti che fanno pervenire alla redazione.

Come ogni “Agorà” che si rispetti vogliamo trattare anche temi “scomodi” che dividono l’opinione pubblica ma che, come tali, necessitano di essere discussi ed approfonditi in chiave tecnica e non polemica o populista.

Questa settimana, quindi, vogliamo affrontare il tema della vaccinazione di minori nell’ipotesi nella quale uno dei genitori, a differenza dell’altro, si professa no vax.

Cosa succede in questi casi?

Nella nostra “Agorà” non esprimeremo punti di vista personali ma analizzeremo una recentissima pronunzia del Tribunale di Parma (dott.ssa Angela Chiari (Presidente) – dott.ssa Paola Belvedere (relatore ed estensore)) emessa in data 11 ottobre 2021 (la decisione è stata pubblicata integralmente sul Foglio di Giurisprudenza on line  ilcaso.it) con la quale è stata autorizzata la vaccinazione dei figli minori nonostante uno dei genitori avesse opposto il proprio diniego avendo sposato e fatto proprie le teorie no vax.

Ma partiamo dal caso concreto.

Come ha avuto inizio il procedimento dinnanzi al Tribunale parmigiano?

Due minori di anni 14 hanno espresso la propria volontà libera e cosciente, in quanto frutto di approfondimento sui possibili rischi e benefici della propria decisione, di sottoporsi al vaccino anti Covid 19.

A differenza del padre, il quale ha, da subito, condiviso la scelta dei figli, la madre ha rifiutato di prestare il proprio consenso.

La questione è, quindi, approdata presso le aule del Tribunale di Parma dove i minori sono stati ascoltati ed hanno manifestato, anche in quella sede,  la propria volontà di vaccinarsi.

Nel corso del procedimento, inoltre, è stato documentalmente provato che entrambi i minori, oltre a godere di buono stato di salute, non presentano alterazioni patologiche di ordine psico – fisico, in atto o pregresse, tali da sconsigliare o controindicare il vaccino.

Nel processo la madre si è opposta alla richiesta di autorizzazione alla vaccinazione dei figli minori, la quale è stata, comunque, concessa sulla base delle considerazioni giuridiche che seguono

Il Tribunale di Parma ha, infatti,

1)rilevato “che la posizione espressa dalla resistente (ndr la madre dei minori) poggia su concezioni  personali suffragate da teorie diffuse da pochi soggetti che si pongono al di fuori  della comunità scientifica ed in contrasto con gli approdi della scienza medica nazionale ed interazionale” (ilcaso.it).

2)“evidenziato che tale posizione (ndr della madre dei minori) trascura del tutto di considerare: (i) le autorizzazioni alla vaccinazione anti Covid - 19 ai minori dai 12 anni che provengono dall’E.M.A. (Agenzia Europea per i Medicinali) e dall’A.I.F.A. (Agenzia Italiana del Farmaco) che hanno approvato l’uso dei vaccini sulla base dei dati disponibili che dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età e consentono di definire gli effetti indesiderati “generalmente lievi o moderati” e tendenti a passare entro pochi giorni dalla data della somministrazione; (ii) le esortazioni del Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico che ha invitato i genitori a vaccinare i propri figli adolescenti auspicando una rapida estensione della somministrazione dei vaccini anche agli under 12; (iii) le esortazioni  del  Comitato Nazionale di Bioetica il quale si è espresso evidenziando che la vaccinazione sugli adolescenti può salvaguardare la loro salute e contribuire a contenere l’espansione del virus nell’ottica della salute pubblica, in particolare in vista del rientro a scuola” (ilcaso.it);

3)richiamato “i numerosi ed univoci approdi giurisprudenziali secondo cui “i quattro vaccini attualmente disponibili per l’infezione da Covid - 19 non sono in fase di sperimentazione perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata (cosiddetto Cma, Conditional marketing authorisation) da parte della Commissione, previa raccomandazione dell’Ema; si tratta di uno strumento collaudato che arriva a valle di un rigoroso processo di valutazione scientifica che non consente alcuna equiparazione dei vaccini a farmaci sperimentali” (da ultimo, T.A.R. Trieste, Friuli -Venezia Giulia, n. 261/2021)” (ilcaso.it);

4)rilevato che la comunità scientifica nazionale e internazionale “concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi - benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione; inoltre, in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori) di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo e formativo, oltre che la certa maggiore diffusione dell’infezione e della malattia” (ilcaso.it);

5)infine ritenuto di autorizzare il padre, quale genitore considerato più idoneo a garantire l’interesse della prole minore, ad assumere da solo la decisione in ordine alla somministrazione del vaccino anti Covid – 19” (ilcaso.it).

Consapevoli che la decisione del Tribunale di Parma, al di là dei pregevoli passaggi giuridici, è destinata a dividere l’opinione pubblica siamo convinti che con l’articolo di oggi abbiamo fornito ai nostri lettori uno spunto di riflessione e di discussione, alimentando, così, il dibattito che ogni settimana creiamo nella nostra “Agorà”

 

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

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