Essere segnalati alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia o alle Banche dati dei “cattivi pagatori” porta a stare per anni in un limbo economico finanziario che rende impossibile l’accesso al credito.
Lo sanno tanti utenti bancari o sottoscrittori di finanziamenti e tra questi molti che continuano ad essere “iscritti” in queste black lists anche quando interviene una transazione con la banca o la finanziaria con la quale si è accertata l’inesistenza di alcun debito.
Un paradosso che è stato risolto positivamente per un cittadino che si era rivolto allo “Sportello dei Diritti” lamentando la stessa problematica, nonostante un accordo raggiunto innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario con una primaria banca italiana con il quale gli era stato addirittura riconosciuto un credito a fronte di una controversia che da una parte aveva visto l’istituto finanziario che pretendeva il recupero di un debito derivante da una carta cosiddetta “revolving” che aveva comportato anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia e, dall’altra, l’utente che contestava l’applicazione d’interessi usurai ed anatocistici. In particolare, al consumatore al quale gli era stata ripetutamente rifiutata la richiesta di finanziamenti, è toccato rivolgersi al Giudice di Pace di Lecce, assistito dall’avvocato Donato Maruccia, per rivendicare il proprio diritto dal vedersi liberato dal peso dell’illegittima segnalazione alla Banca dati.
Con una sentenza pubblicata lo scorso 9 marzo che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene meritevole di diffusione per la condivisibilità dei principi in essa contenuti, il Giudice di Pace di Lecce nella persona dell’avvocato Anna Loretana Specchia nell’accogliere la doglianza dell’utente, ha stabilito che se anche nell’accordo transattivo non viene fatto “alcun riferimento alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi, fermo restando che in mancanza di un debito, se e vero come e vero che Banca…(omissis) ha riconosciuto in favore del … (omissis) la somma di €… (omissis), questa avrebbe comunque dovuto richiedere la cancellazione e pertanto, non avendovi provveduto spontaneamente, sul punto merita accoglimento la relativa domanda attrice.” Insomma, la banca dovrà essere obbligata a richiedere la cancellazione dell'iscrizione pregiudizievole alla Centrale Rischi della Banca d'ltalia con condanna alle spese di lite.
(13 marzo 2021)