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di Mario Vacca Parma 9 settembre 2018 - A favore del datore di lavoro del settore privato che assume lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, considerati soggetti molto svantaggiati (cfr. DM 17 ottobre 2017) interviene l'art. 4, commi da 8 a 11 della L. 92/2012 che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta.
Il requisito basilare, oltre all'età non inferiore ai 50 anni, è la sussistenza dello stato di disoccupazione di almeno 12 mesi, dichiarata al Centro per l'impiego competente per domicilio, con contestuale sottoscrizione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (c.d. "DID") che può essere effettuata on line utilizzando il portale www.anpal.gov.it .
Verificati i requisiti, l'assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno o part time; l'agevolazione è consentita anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L'incentivo contributivo cui ha diritto il datore di lavoro consiste in uno sconto del 50%sui contributi a suo carico (INPS e INAIL) per un periodo pari a 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le proroghe) e complessivi 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato che intervenga entro i primi 12 mesi.
Agevolazione per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
L'assunzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali sanciti dall'art. 31 del DLgs. 150/2015 ed in presenza della regolarità contributiva di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176 della L. 296/2006.
È utile inoltre ricordare, in tema di assunzioni agevolate, che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione conseguono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Il beneficio in questione non è soggetto alla regola del de minimis, ma subordinato alla verifica dell'incremento occupazionale ed è dunque fruibile solo se l'assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
L'incentivo è mantenuto anche nel caso in cui l'incremento non avvenga per dimissioni volontarie del lavoratore, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro, ovvero licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Per quanto concerne l'INAIL, il diritto alla riduzione del 50% dei premi è segnalato indicando l'importo delle retribuzioni parzialmente esenti con il codice H,I,J,K,L,M a seconda del tipo di scadenza contrattuale (L,M; nota INAIL n. 1147/2014).
(FOTO: Presidenza della Repubblica – ll Presidente Giorgio Napolitano con Elsa Fornero, Ministro del Lavoro e politiche sociali nel corso del Giuramento del Governo Monti.– 16 novembre 2011)
Parrebbe identificarsi pian piano il piano di Pace Fiscale 2019 distaccandosi dalle previsioni iniziali che indicavano nel condono tombale dei debiti fino a 100mila euro la soluzione ottimale per fare cassa aiutando i cittadini in difficoltà.
di Mario Vacca Parma 3 settembre 2018 - La nuova proposta consegnata al Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, prevede un intervento più strutturato sulle cartelle esattoriali, fiscale per tutti i livelli del contenzioso tributario: rottamazione ter ma con sconti anche su imposte oltre che su interessi e sanzioni.
Dunque, più che altro sarà una rottamazione ter. che andrà ad utilizzare gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario già esistenti e rafforzando il ravvedimento operoso. Si otterrà quindi una misura di riduzione di imposte dovute e relative sanzioni e interessi a carico di privati e imprese che hanno pendenze con l'Agenzia delle Entrate Riscossione (AeR, ex Equitalia).
Il piano che garantirà riduzioni del debito basati su capacità economica del debitore ed importo della lite e probabilità di chiusura del contenzioso, prevedrà tre stadi - che indicano i livelli di operatività - che coinvolgeranno cartelle esattoriali, accertamenti fiscali in corso o liti potenziali, le liti tributarie nei tre gradi di giudizio:
1. Pre-accertamento: si regolarizzerà versando tramite ravvedimento operoso il 15% sulla parte incrementale delle imposte dirette dovute e saldando l'IVA;
2. Accertamento: nei processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza e negli avvisi di accertamento ci si metterà in regola utilizzando l'accertamento con adesione, pagando quindi il debito ma senza cancellando sanzioni e interessi di mora;
3. Contenzioso tributario: non si pagheranno sanzioni e interessi di mora e si concorderà uno sconto forfettario sulle somme dovute in base al parere del giudice.
L'attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso impone all'imprenditore di allargare la propria area strategica d'affari oltre i confini nazionali.
Di Mario Vacca Parma 1 settembre 2018 - I colossi dell'E-commerce che si occupano delle "vendite a distanza" il più delle volte sono grandi società estere con sede in Unione Europea fuori da essa o nei cosiddetti "paradisi fiscali".
Nel caso in cui tali vendite superino precise soglie di fatturato fissate da ciascuno Stato membro dell'Unione Europea, questi soggetti sono obbligati a tassare i beni venduti nel paese di destinazione.
Si dovrà quindi scegliere alternativamente se identificarsi ai fini IVA oppure nominare un rappresentante fiscale (la nomina è obbligatoria nel caso in cui le vendite vengano effettuate prevalentemente nei confronti di acquirenti privati).
Potrà essere nominata come rappresentante fiscale una persona fisica oppure una persona giuridica che abbia residenza o sede in Italia.
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA' E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
Misurarsi con la normativa e la burocrazia di un altro paese, oltre che con un nuovo mercato, comporta notevoli difficoltà che possono scoraggiare anche la più forte delle motivazioni. Generalmente l'imprenditore che desidera oltrepassare i confini nazionali ha di fronte a sé diverse opzioni, ognuna delle quali risponde ad esigenze strategiche specifiche, e ognuna delle quali comporta problematiche diverse. Prendendo, ad esempio, in esame il caso di un imprenditore intenzionato, non solo ad entrare in un mercato straniero con i propri prodotti, ma a stabilire una propria presenza fisica oltreconfine, si può concentrare l'analisi sulle seguenti tre possibilità:
1. Istituzione di un ufficio di rappresentanza;
2. Costituzione di una società di diritto locale.
3. Costituzione di una stabile organizzazione;
1. L'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L'ufficio di rappresentanza rappresenta la soluzione più veloce, semplice e meno costosa per stabilire una minima presenza oltreconfine. Non presenta criticità o problematiche particolari, né dal punto di vita normativo né dal punto di vista operativo; esso infatti non gode di autonomia giuridica, neanche dal punto di vista fiscale non è soggetto al pagamento di imposte nel Paese in cui viene stabilito. Naturalmente l'ufficio di rappresentanza, non può esercitare alcuna attività di tipo gestionale, industriale o commerciale; esso deve limitare la propria operatività all'ambito promozionale, informativo e, per l'appunto, di rappresentanza; esso potrà, ad esempio, mostrare i prodotti ai potenziali clienti, ma non potrà concludere contratti. Può solo svolgere attività di natura preparatoria rispetto all'attività svolta dalla casa madre.
2. LA SOCIETA' DI DIRITTO LOCALE La costituzione di una società di diritto locale rappresenta sicuramente la soluzione più radicale per l'imprenditore che desideri estendere i propri affari oltreconfine. La società di diritto locale, controllata dalla casa madre estera, ha ovviamente piena soggettività giuridica e tributaria nel Paese in cui viene costituita; essa cioè rappresenta un soggetto giuridico totalmente distinto dalla casa madre, ed in quanto tale pienamente soggetta alla normativa locale. Ciò significa che prima di poter trasferire la ricchezza prodotta, sottoforma di dividendi alla controllante estera, dovrà assolvere pienamente a tutte le obbligazioni tributarie del Paese in cui è stabilità, compresa l'eventuale imposizione sui dividendi in uscita. Il dividendo trasferito all'estero, poi, sconterà la tassazione secondo la normativa tributaria del Paese di destinazione, il quale potrà concedere un credito per le imposte pagate all'estero su tale dividendo. Nella quantificazione degli aspetti fiscali relativi alla distribuzione di dividendi dalla società straniera alla madre italiana, si dovranno considerare, oltre alle norme interne dei due Paesi interessati, anche l'eventuale presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritte dai due Paesi e l'eventuale applicabilità della c.d. Direttiva Madre-Figlia, la quale trova applicazione per i rapporti tra paesi UE allo scopo di eliminare la doppia imposizione sui dividendi transazionali.
3. LA STABILE ORGANIZZAZIONE (BRANCH) La stabile organizzazione viene descritta dalla normativa tributaria italiana, derivata a sua volta dalla normativa convenzionale OCSE, come una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello stato. La stabile organizzazione, quindi, può essere costituita, ad esempio, da una sede direzionale, una succursale, o anche da uno stabilimento produttivo, situato in un Paese diverso dal Paese di residenza dell'impresa. Da un punto di vista giuridico la stabile organizzazione non costituisce un soggetto autonomo dalla "casa madre"; a tal proposito si dice che la stabile organizzazione non ha personalità giuridica. Da un punto di vista tributario, invece, la stabile organizzazione costituisce un vero e proprio soggetto passivo di imposta, del tutto autonomo dalla "casa madre", tenuto al pagamento delle imposte nel paese in cui è presente. Ciò significa che un'impresa non residente che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato italiano per mezzo di una sede fissa di affari sarà tenuta al pagamento delle imposte per i redditi prodotti in Italia. Come precedentemente detto, la norma italiana ha ereditato il concetto di stabile organizzazione dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Modello OCSE), mantenendo, però, alcune importanti differenze; per questo motivo è sempre di fondamentale importanza, prima di costituire una stabile organizzazione, verificare eventuali differenze tra la normativa interna ed estera e l'eventuale presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta dai due Stati; in quest'ultimo caso, è bene ricordare, la norma convenzionale prevale sulle norme interne
La stabile organizzazione consta, principalmente, di due elementi: la stabilità dell'insediamento e la rappresentanza stabile.
Deve, infatti, essere nominato un soggetto preposto all'esercizio della sede (ovvero la stabile organizzazione) che ha anche autonoma rappresentanza ed autonomia gestionale.
La società estera con sede secondaria in Italia è, obbligata ad iscriversi presso l'Ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio italiana competente per il territorio, e la sede secondaria è soggetta alle norme sulle scritture contabili, sui rapporti di lavoro e sulla necessità di eventuali autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell'attività.
Quindi, in definitiva è possibile affermare che:
1) una società di diritto estero può lavorare in Italia a condizione che ivi istituisca una stabile organizzazione e si assoggetti alle normative tributarie e fiscali italiane.
2) ogni altra ipotesi di attività di una società estera in Italia, se basata su stabilità e continuità lavorativa non è lecita.