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Dall'esperienza come relatore alla premiazione dello Spinup Award tenuto a Scilla e dopo il giro in barca con tutti gli imprenditori partecipanti ascoltando la guida turistica che ci ha accompagnato durante l'escursione ho pensato che ogni lavoro può essere paragonato per analogia a qualcos'altro e cosi ho voluto dedicare qualche minuto a creare l'analogia della mia professione.
Le acque del mar Tirreno incontrano le acque del mar Ionio nei pressi dello stretto di Messina, dove, per cause del tutto naturali, si crea un vero e proprio scalino d'acqua, dovuto all'incontro tra le due forti maree, con conseguente formazione di molti mulinelli d'acqua, la cui potenza può addirittura far cambiare direzione a una nave che transita nello stretto.
Per ovviare a questo pericolo è stato imposto alle navi l'affiancamento di un comandante italiano con consolidate esperienze maturate sul posto. Il comandante è accompagnato a bordo da una pilotina o da un piccolo rimorchiatore, e al termine del servizio viene ripreso dallo stesso mezzo.
Amo riprendere questo esempio per definire il nostro ruolo nella gestione della crisi d'impresa. La nave in difficoltà in balia delle maree simboleggia l'impresa in crisi, il rimorchiatore che tira la nave fuori dal guado rappresenta il nostro studio con "a bordo" professionisti pronti a lavorare insieme per la buona riuscita della navigazione, e il comandante – esperto di mare in generale e del posto in particolare - che sale a bordo per affiancare il capitano è il Temporary Manager che affianca l'imprenditore.
Così, come il comandante esperto conduce la nave in mare aperto per poi, una volta passato il pericolo, ridare il comando al legittimo capitano, allo stesso modo il Temporary Manager, passata la crisi e riportata l'azienda in bonus, restituisce il "timone" all'imprenditore.
Entro metà Ottobre il governo dovrebbe approvare la legge di bilancio contenente il decreto fiscale e quindi si avrà definizione del provvedimento detto Pace Fiscale.
Di Mario Vacca Parma 6 ottobre 2018 - Al momento parrebbe che il provvedimento sia esteso anche ai debiti IVA; parrebbe solo un'ipotesi della quale si è però parlato nel corso del quarto Meeting sulle professioni che ha riunito a Roma il 2 ottobre i tributaristi italiani tra i quali i massimi esperti del settore.
Gianfranco Ferranti, ordinario alla Scuola nazionale dell'amministrazione, fornisce alcuni dettagli, ed esprime che si pensa di ammettere alla pace fiscale i debiti IVA con un'aliquota al 30%. In pratica, si studierebbe la possibilità di sanare le cartelle esattoriali relativa all'IVA ma con uno sconto ridotto rispetto a quello previsto per l'IRPEF.
Le dichiarazioni ufficiali degli esponenti dell'esecutivo non hanno finora ricompreso l'IVA nella pace fiscale, anche perché condonare l'imposta sul valore aggiunto rischierebbe di essere incompatibile con il diritto comunitario. L'ipotesi è che il meccanismo allo studio del Governo consenta di aggirare questo ostacolo, ma al momento non sono chiari i dettagli.
La cosi detta pace fiscale riguarderà sicuramente i debiti fiscali (di persone fisiche e imprese) ed è allo studio l'aggregazione delle infrazioni al codice della strada e dei tributi comunali come la TARI e i contributi previdenziali.
A differenza delle precedenti rottamazioni che hanno previsto uno sconto sulle sanzioni ma non sulla somma originariamente dovuta, l'imminente provvedimento godrà di uno sconto anche sull'imposta iniziale (mini-sanatoria).
Di Mario Vacca Parma 18 settembre 2018 - L'ordinanza n° 10793 del 4 maggio 2018 emessa dalla Corte di Cassazione ci ricorda che la vigente legge fallimentare, all'articolo 10, prevede che il fallimento possa essere dichiarato entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese a patto che l'insolvenza sia stata posta in essere prima della cancellazione o entro l'anno successivo e pertanto anche il trasferimento della sede all'estero non preclude la possibilità che una società possa essere dichiarata fallita.
Una società che delibera il trasferimento della propria sede all'estero viene cancellata dal registro delle imprese italiano e a tal riguardo si pone il problema dell'applicabilità della legge fallimentare ed in particolare dell'art.10.
L'ordinanza esplicita che l'operatività dell'art. 10 legge fall. è circoscritta al caso di cancellazione per cessazione dell'attività e non può trovare applicazione analogica al caso di cancellazione per trasferimento all'estero della sede sociale, indipendentemente dai motivi del trasferimento.
Nell'eventualità che la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano non avvenga al termine del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e la contestuale cancellazione, ma sia la conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società non trova applicazione l'art. 10 legge fall. Il trasferimento, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività.
Ci si sofferma anche sul trasferimento della sede legale e non dell'attività vera e propria, infatti in questo caso non si è in presenza neanche di un difetto di giurisdizione poiché l'esercizio dell'attività imprenditoriale continua ad essere svolto nel territorio dello Stato e tale prosecuzione implica una continuità giuridica e pertanto, nell'ipotesi che ricorrano i presupposti oggettivo e soggettivo disciplinati dalla legge fallimentare, può essere sottoposta a procedura fallimentare.