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di Mario Vacca Parma 25 agosto 2018 - Con la sentenza n. 35461, la Corte di Cassazione traccia il confine tra le condotte di appropriazione indebita e di evasione fiscale.
Nel caso di specie si tratta dell'analisi dei presupposto per il sequestro preventivo nei confronti di un amministratore di srl indagato per il reato di impiego di beni, denaro o altre utilità, di cui ex art. 648 ter.
Se l'utilizzo del falso documento per operazione inesistente è avvenuto al fine di abbattere gli utili della società, pagare meno tasse e reimpiegare la somma uscita dal patrimonio sociale per finanziare, mediante il prestito dei vari soci, la società stessa, non sussiste alcuna condotta "appropriativa", posto che il modello operativo posto in essere vede immancabilmente il ritorno finale dei capitali nel patrimonio della società.
Il perseguimento di un interesse della società, sotto il duplice profilo del conseguimento di risparmio di imposta ( evasione) e di ottenimento di liquidità sotto forma di finanziamento soci, con l'assenso degli stessi aderenti al patto sociale è circostanza che, da un lato, esclude la condotta tipica del delitto di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p., esigendo questo una manifestazione di volontà univoca del soggetto attivo di tenere come propria la cosa; dall'altro, rende configurabile l'illecito tributario previsto dall'art. 2 del DLgs. 74/2000, che – come la stessa Cassazione rammenta – può rappresentare un reato-presupposto per il reimpiego di denaro, beni o altra utilità.
Andrebbe ricordato che l'art. 646 c.p., quale reato contro il patrimonio, prevede la punibilità per colui che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. In ambito societario, tale fattispecie è, in effetti, spesso contestata agli amministratori in una fase prodromica rispetto ai fatti di bancarotta, e dunque sempre in senso "distrattivo" rispetto al patrimonio sociale (di recente, Cass. nn. 12586/2018 e Cass. 5459/2018).
La pronuncia in esame ritiene, pertanto, che, ai fini della configurazione di tale reato, il fatto debba essere realizzato in danno della società stessa o dei soci, con esclusione, dunque, di qualsiasi risalto, quali potenziali vittime della condotta appropriativa, di terzi o creditori.
Dalla lettura della sentenza si rinviene anche che il reato di cui all'art. 2 del DLgs. 74/2000 sussiste anche laddove la falsa fattura sia stata emessa dalla stessa società "beneficiaria" che la faccia apparire come proveniente da terzi. Ciò perché la ratio degli illeciti connessi alla frode fiscale risiede proprio nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile (cfr. Cass. n. 47603/2017).
Con riguardo al possibile contributo di soggetti formalmente estranei nella realizzazione del reato, i giudici ritengono che può esservi la regia e la guida di soggetti "esperti" estranei alla governance societaria.
Quella a capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del dottor Vitiello, già componente della commissione Rordorf 2, che si è occupata di riscrivere la legge fallimentare e gli aspetti relativi alle procedure di allerta consentirà di far ripartire l'iter per la definitiva approvazione dei primi tre decreti legislativi attuativi delle deleghe contenuti nella Legge n. 155/2017 (per l'appunto riforma della legge fallimentare).
di Mario Vacca Parma 18 agosto 2018 - La riforma parte da alcuni fattori molto importanti, come il ciclo di vita dell'impresa che alterna fasi di sviluppo a fasi di declino o crisi ed il fatto che "meglio prevenire che curare", si identifica una "strategia di controllo" affinché alcuni allert possano far presumere una crisi prima che essa produca i suoi danni. Naturalmente per giungere a ciò occorre radicalizzare un nuovo concetto di gestione se non di imprenditoria con una cultura orientata fortemente alla pianificazione ed al controllo. Solo cosi sarà possibile perseguire obiettivi di lungo periodo incentrati sulla creazione di valore.
Il tutto in ottica della preservazione della continuità aziendale (come richiesto dalla formulazione del nuovo principio contabile OIC 11) e pertanto la creazione del valore economico deve coincidere nel breve come nel medio-lungo periodo, con la sostenibilità finanziaria ovvero la capacità della gestione aziendale di soddisfare tempestivamente e regolarmente gli impegni finanziari inderogabili.
Naturalmente conseguire tali obiettivi non è semplice e non può essere affidato sempre tutto ad indici di bilancio che potrebbero essere sterili o mal interpretati. Soprattutto nelle PMI occorre un cambio culturale che può essere gestito anche attraverso l'adozione di nuove professionalità – continue o temporanee come la nuova figura dei Temporary Manager, che apportano significative esperienze esterne.
L'adozione di un piano aziendale di controllo e gestione, adeguate routine di risk management fondate sulla condivisione delle informazioni tra i diversi ruoli in cui sia identificata la propensione al rischio un'adeguata verifica interna e un più complesso lavoro di programmazione del rating finanziario atteso permetterebbero l'individuazione di anomalie non solo contabili in tempi sicuramente più utili.
Di Mario Vacca 6 agosto 2018 - L'ultimo studio del notariato esamina gli interventi normativi con cui il legislatore, in sostanza ha riscritto la disciplina delle società a responsabilità limitata, accordando ad esse una serie di opportunità che riguardano l'organizzazione, il finanziamento all'impresa e la circolazione delle partecipazioni. In particolare si è previsto:
• estensione alle PMI in forma di S.r.l. le deroghe al diritto societario previste per le startup innovative;
• utilizzo di portali per la raccolta di capitali, mediante il recepimento della Direttiva Europea del 15 maggio 2014 n. 2014/65/eu, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e quindi prevedendo un sistema di circolazione delle quote delle P.M.I.
Il quadro normativo che ne deriva fornisce alle s.r.l. che adeguino lo statuto tramite interventi notarili, connotazioni molto più simili a quelle di una società per azioni, fatto di non poco conto se pensiamo che le s.r.l. sono il modello societario più diffuso nel nostro ordinamento.
La nuova disciplina offre strumenti interessanti e nuove opportunità per le PMI che le sapranno cogliere.
In un mercato dinamico i momenti di discontinuità strategica (acquisizione o cessione di azienda, restartup, ingresso nuovi soci, etc) o familiare (passaggi genarazionali) possono essere sempre più frequenti e quindi una struttura societaria flessibile può essere utile a guidarli.
Lo studio del notariato è reperibile al seguente indirizzo: https://www.notariato.it/sites/default/files/101-2018-I.pdf
Le esigenze dell'impresa sono cambiate:
• internet, social e social marketing;
• velocità;
• innovazione;
• crescita dimensionale;
• compagine sociale aperta;
• bisogni formativi;
• nuove forme di finanziamento;
• nuove forme di comunicazione.
Noi di Gruppo R1 - http://www.gruppor1.eu / - abbiamo studiato un servizio di consulenza mirato alle PMI che hanno necessità di uniformarsi alle nuove regole del mercato senza dimenticare la tradizione aziendale ed i valori della famiglia. Un servizio che cuciamo come un vestito sulle caratteristiche del cliente.