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Di Mario Vacca Parma 20 gennaio 2019 - Le contestazioni in fatto di esterovestizione sono ritornate sotto i riflettori a seguito della recente pronuncia della corte di cassazione sul caso D&G (Cassazione 33234 del 21 dicembre 2018); i giudici di legittimità hanno negato la sussistenza dell'esterovestizione con il rigetto delle motivazioni addotte dalla commissione tributaria regionale, la quale aveva concordato con la tesi avanzata dall'ufficio circa l'ubicazione della sede amministrativa (rectius: sede effettiva) della società lussemburghese - proprietaria dei marchi - presso gli uffici della controllante italiana.
Gli ermellini hanno sancito che non è sufficiente riscontrare che la sede effettiva della società estera sia in realtà localizzata in Italia essendo lo stato dal quale si originano e sono profusi gli impulsi gestionali e le direttive amministrative. Piuttosto è necessario che la società estera sia una costruzione di puro artificio che non svolga una effettiva attività economica.
A tal proposito, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del Tuir, i verificatori hanno l'onere di provare congiuntamente che:
-la sede effettiva situata in Italia;
- vi sia l'impiego di una struttura meramente artificiosa ove la forma giuridica non è rappresentativa della realtà economica.
La corte ha anche sottolineato che la costituzione in uno stato dell'Ue di una società al fine di fruire di una fiscalità più vantaggiosa non costituisce un abuso e ciò in applicazione del principio di libertà di stabilimento.
La giurisprudenza individua la sede nel luogo ove hanno luogo le attività amministrative e di direzione della società, le assemblee e non tralasciando le residenze ed i domicili dei dirigenti.
L'agenzia dell'entrate chiarisce opportunamente che l'attività di coordinamento e indirizzo della controllante deve essere distinta dagli atti concreta amministrazione e quindi ove si dimostra che la gestione operativa sia svolta all'estero, la circostanza che gli indirizzi strategici siano emanati dall'Italia non dovrebbe assumere particolare valenza della potenziale estrovestizione della consociata estera.
A seguito delle pronunce della Corte di Cassazione e ovviamente dei dettati comunitari occorrerebbe adesso che le prassi accertative si adeguino di conseguenza.
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di Mario Vacca Parma 13 gennaio 2019 - Diventando definitiva la Legge di Bilancio per il 2019 rende ufficiali numerose misure tributarie. L'articolo 1 della Legge n. 145/2018 contiene misure in merito ai crediti di imposta, alla rottamazione delle cartelle esattoriali, alle accise, alle detrazioni fiscali, al canone RAI, alle pensioni, ai Comuni colpiti dal sisma.
Definizione agevolata debiti
I contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) avranno la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei debiti tributari - diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018 - affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi. Non saranno dovute le sanzioni e gli interessi di mora, ma solo il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi (nel caso di rateazione) che saranno dovuti in misura percentuale a seconda dell'ISEE (16%, 20% e 35%).
Accise
Legge di Bilancio 2019 blocca anche l'aumento delle accise sui carburanti per il 2019, rimodula gli aumenti previsti a partire dal 2020 e stabilisce che l'accisa sulla birra passi da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato semplificano le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione.
E' prevista anche un aumento della componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati.
Veicoli storici
Viene disposta una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
Rimpatrio dei pensionati al Sud
E' previsto un'incentivo per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni che decidono di trasferirsi nel Mezzogiorno, in un comune delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20mila abitanti. L'agevolazione si traduce in un'imposta sostitutiva del 7% da applicare ai redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero.
Sport bonus
E' previsto un credito di imposta del 65% a favore dei soggetti privati che effettuino erogazioni liberali in denaro nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
Non vedenti
La misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro annui a partire dal 2021 passa da 516,46 a 1.000 euro.
ZFU
La legge estende anche le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (articolo 46, Dl 50/2017) alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno del perimetro della ZFU entro il 31 dicembre 2019 e proroga la fruibilità delle agevolazioni ai periodi di imposta 2019 e 2020.
Altresì vengono prorogati i termini per le agevolazioni concesse nei territori del sisma Centro Italia e le agevolazioni fiscali che le imprese con la sede principale o una sede operativa all'interno della ZFU istituita nel territorio di Genova a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all'interno del capoluogo ligure.
di Mario Vacca 6 gennaio 2019 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 41704 del 26.09.2018, ha affrontato la controversia circa la costituzione di un fondo patrimoniale nel quale è stato conferito la sola nuda proprietà di beni immobili, ritenendo l'operazione reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto a totale favore dell'usufruttario e non dei bisogni della famiglia ed in più costituito successivamente alla notifica di tre avvisi di accertamento.
Il tribunale di Siena ha emesso la prima sentenza comminando quattro mesi di reclusione e la confisca della nuda proprietà dei beni conferiti, giudizio al quale il soggetto ha posto inutilmente ricorso avverso la Corte d'appello di Firenze e successivamente in Cassazione, articolando l'ultimo baluardo di difesa deducendo l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, la mancanza dell'elemento psicologico e la qualificazione del bene come diversa dal corpo del reato.
Leggendo il ricorso si indica l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, ritenendo che la costituzione del fondo patrimoniale non sia atto idoneo a rendere inefficace, integralmente o parzialmente, la riscossione coattiva delle imposte, stante l'impossibilità di ritenere il suddetto atto fraudolento; per quanto concerne la mancanza dell'elemento psicologico del reato, si è giustificata la mancata intenzione specifica di sottrarsi al pagamento delle imposte; in ultimo si è contestata la confisca dei beni immobili, esponendo che non potessero essere qualificati tanto come corpo quanto come profitto del reato.
La Suprema Corte ha affrontato tutte le motivazioni questioni in maniera chiara e precisa, effettuando prima una identificazione teorica della fattispecie criminosa descritta dall'articolo 11 D.Lgs. 74/2000.
La norma appena richiamata sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse inerenti, per un importo complessivo superiore a cinquantamila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva.
L'oggetto giuridico protetto dalla disposizione esaminata non è il diritto di credito del Fisco, ma la garanzia patrimoniale generica ex articolo 2740 cod. civ., stante la configurabilità della condotta criminosa anche nella ipotesi in cui, dopo il compimento dell'atto fraudolento, avvenga comunque il pagamento dell'imposta.
A parere dei giudici il comportamento tenuto dal ricorrente rientra fra "gli altri atti" descritti dall'articolo 11 citato, essendo interpretabile come una clausola residuale che intende punire tutte quelle operazioni che, pur non rientrando nel novero delle alienazioni simulate, nonostante la loro legittimità formale, alterano la rappresentazione della realtà percepita dai terzi, mettendo a repentaglio o rendendo più difficoltosa la riscossione delle imposte.
Tra l'altro, giacché trattasi di un reato di pericolo concreto, perché si possa addivenire ad una condanna occorre che venga dimostrata la potenziale lesione delle ragioni dell'Amministrazione finanziaria, in ossequio al principio di offensività.
Nel caso di specie, il conferimento in fondo patrimoniale della sola nuda proprietà dei due beni immobili integra una condotta censurabile ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 74/2000 sia perché rende più difficoltosa l'esecuzione (l'articolo 170 cod. civ. esclude l'esecuzione relativamente ai debiti che il creditore conosceva non essere stati contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia) sia perché, riguardando non l'intera proprietà ma solo una parte del diritto dominicale, esso non porta alcun vantaggio a favore dei destinatari del fondo patrimoniale, sicché è evidente la natura fittizia e fraudolenta del congegno negoziale, attuato dopo che il contribuente ha avuto contezza delle pretese tributarie a suo carico.
In ordine al secondo motivo di ricorso, la Cassazione ha avvalorato le conclusioni dei giudici precedenti sostenendo che la competente Corte d'appello ha correttamente applicato la norma, ritenendola a dolo specifico e indicando tutte le circostanze di fatto necessarie per stabilire l'esistenza del fattore psicologico de quo.
Non ultimo, la Suprema Corte ha ritenuto infondato anche il motivo attinente alla confisca per equivalente, istituto previsto dall'articolo 240 c.p.: il profitto del reato, infatti, altro non è che la riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio del contribuente, e non il debito tributario inadempiuto.