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DECRETO DIGNITA' (DECRETO LEGGE N. 87 DEL 12 LUGLIO 2018) - Le rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
Di Mario Vacca Parma 23 luglio 2018 - Il decreto Dignità entrato in vigore il 14 luglio 2018 prevede rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
L'art. 1 del Decreto si applica a:
• Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto (ovvero il 14 luglio 2018)
• Ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ovverp il 14 luglio 2018).
Il decreto stabilisce un termine di durata dei contratti a tempo determinato con lo stesso datore di lavoro:
• Non superiore a 12 mesi (anziché gli attuali 36) e in tal caso il contratto sarà ACAUSALE ossia non sarà necessario apporre una causa giustificatrice del rapporto stesso.
• Non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
2. Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
Di conseguenza la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare i 24 mesi (anziché gli attuali 36 mesi).
Nell'eventualità suddetto limite sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti esso si trasformerà in un contratto a tempo indeterminato alla data di tale superamento.
L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto e in tale atto, in caso di rinnovo devono essere indicate le predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato. In caso di proroga dello stesso rapporto, tale indicazione si rende necessaria solo se si superano i 12 mesi COMPLESSIVI.
E' doveroso rammentare infine , che il rapporto a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 4 volte (anziché le attuali 5) nell'arco di 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta (anziché sesta) proroga.
Di Mario Vacca Parma 19 luglio 2018 - L'art. 1 della legge 742/69 richiama la sospensione feriale dei termini processuali anche per il processo tributario, per cui dal 1° al 31 Agosto sono sospesi tutti i termini di natura processuale; la sospensione ha valenza sia per la notifica dell'atto alla controparte, sia per il deposito presso le segreterie delle commissioni tributarie; al riguardo nell'eventualità un avviso di accertamento venisse notificato il 15 luglio, il termine per il ricorso scadrebbe il 13 ottobre mentre in caso di notifica effettuata durante il mese di agosto il termine sarebbe il 30 ottobre; tra tutti ricordiamo:
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di 30 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92
- il termine per il ricorso giurisdizionale, di 60 giorni dalla ricezione dell'atto ex art. 21 del DLgs. 546/92;
- il termine dilatorio di 90 giorni entro cui, notificato il ricorso per le cause di valore sino a 50.000 euro;
- il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante, di 30 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92;
Contrariamente non trova sospensione la fase di espropriazione, il ricorso contro gli atti cautelari, le iscrizioni di ipoteca, la notifica del ricorso ed il ricorso contro il ruolo (Cass. 11 novembre 2015 n. 23049).
Il periodo di sospensione si evidenzia anche per i termini a ritroso, o meglio nel caso di scadenze calcolate prima di un evento tra i quali casi ricordiamo il deposito delle memorie.
di Mario Vacca Parma 16 luglio 2018 - La procedura prevista dalla legge n. 3/2012 ovvero "composizione della crisi da sovraindebitamento" attribuisce al debitore non fallibile (persone fisiche, aziende agricole, piccoli imprenditori) la facoltà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione del debito che ha tra i requisiti la dignitosa sussistenza della famiglia del debitore.
Il sovraindebitamento viene definito come la difficile condizione di coloro che non riescono a ripagare i propri debiti con le disponibilità economiche proprie.
Attraverso la procedura è possibile sospendere le azioni esecutive, stralciare i debiti chirografari, dilazionare il pagamento dell'iva.
In una recente pronuncia il Tribunale di Monza ha permesso ad una imprenditrice di ridurre il debito con l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).
L'omologa dell'accordo del 25 maggio 2018 prevede la riduzione del 73% del debito maturato, circostanza permessa dalla legge al contribuente che è meritevole di poter pagare secondo le proprie possibilità.
L'accordo è stato garantito dal papà della debitrice e da un'associazione anti usura.