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Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio u.s. sarà pienamente operativo dal 15 agosto 2020, prevedendo indicatori di crisi, strumenti di allerta e monitoraggio ma alcune disposizioni sono entrate in già in attuazione a partire dal 16 marzo 2019.
Tra esse sono entrate in vigore articoli 377-379 sugli assetti societari e le nomine di amministratori ed organi direttivi.
Diventa obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore per tutte le imprese che superano i 2 milioni di ricavi oppure occupano almeno dieci dipendenti.
L'obbligo cesserà soltanto dopo che per tre esercizi consecutivi non viene superato nessuno dei sopra citati limiti (di fatturato o dipendenti).
Ho già avuto modo di scrivere che le regole più severe sul monitoraggio dei fattori di crisi saranno rilevanti sul fronte della concessione del credito, diventando strumenti a disposizione per valutare il merito creditizio. Siffatta valutazione potrebbe portare gli imprenditori ad adeguarsi sin d'ora con l'adozione di idonei strumenti da implementare nel novero di un più ampio programma di Controllo di Gestione.
di Mario Vacca Parma 17 marzo 2019 - Con ordinanza n. 31117 del 03 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ribadisce il concetto di inversione dell'onere della prova in caso di accertamenti fondati sui conti correnti bancari.
Per quanto concerne quindi l'accertamento delle imposte sui redditi basato sulle verifiche di conti correnti bancari l'amministrazione può ben fondare il proprio onere probatorio sui dati e sugli elementi riscontrati da tali conti, in ottemperanza all'articolo 32 D.P.R. 600/1973.
Si rammenta che l'articolo 2697 c.c. prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Per analogia la norma si applica anche al diritto tributario pertanto l'amministrazione finanziaria è tenuta a procurare la prova dei fatti costituenti l'eventuale reato.
Con riferimento all'ordinanza poc'anzi richiamata qualora l'accertamento da parte dell'Agenzia si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si dà luogo ad un'efficacia dell'onere probatorio dell'Amministrazione e pertanto si genera un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; quest'ultimo dovrà dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferiti ad operazioni imponibili, e dovrà fornire prove circostanziate riguardo ogni movimentazione.
di Mario Vacca Parma 8 marzo 2019 - Il nuovo codice sulla crisi d'impresa non solo "mette le mani nel codice civile" allorquando impone una certa condotta dell'imprenditore ma cambia anche il rapporto banca/impresa.
Gli istituti di credito dovranno, in sede d'istruttoria e monitoraggio del merito creditizio, valutare preventivamente "gli idonei assetti organizzativi, amministrativi e contabili", per non incorrere in possibili responsabilità patrimoniali - per incauto affidamento o abusiva concessione del credito - in caso di dissesto della società affidata.
La questione comporta significative ricadute operative anche per il possibile ruolo che potrebbero svolgere i professionisti chiamati a rilasciare compliance sull'informativa finanziaria storica, corrente e prospettica e su cui deve basarsi una corretta valutazione del rischio d'insolvenza.
Ai sensi di questa norma, "l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative". Viene introdotto un preciso dovere di risk governance (adeguati modelli di corporate governance, procedure di controllo interno e sistemi di gestione integrata dei rischi) per l'imprenditore che opera in forma societaria e collettiva. Egli "ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, sopratutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità"
Non di poco conto anche le conseguenze e ricadute operative in tema di responsabilità degli amministratori prodotte dall'art. 378. Ai sensi di questo articolo, "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". Ed inoltre, con conseguenze notevoli soprattutto per le SRL, "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti".
Questo significa che anche le banche, in presenza di un significativo deterioramento del credito, quando accertano che il capitale di rischio effettivo potranno agire a tutela delle loro pretese avviando azione di responsabilità verso gli amministratori con istanza all'autorità giudiziaria.
Non dimentichiamo che alle banche viene imposto un preciso e vincolante obbligo di segnalazione che potrebbe comportare significative conseguenze se non correttamente interpretato dagli organi di controllo societario. Ai sensi infatti del 4° comma dell'art. 14, "Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revoche degli affidamenti ne danno notizia anche agli organi di controllo societari se esistenti.
La questione di fondo è quindi stabilire se, dovendo le società adottare idonei assetti organizzativi (modelli di corporate governance e piani aziendali), amministrativi (sistemi di pianificazione e controllo) e contabili (reportistica periodica anche forward-looking), le banche, in sede di istruttoria di affidamento e prima della concessione creditizia, nel valutare il merito creditizio non debbano anche valutare preventivamente proprio gli "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", pena la possibile corresponsabilità patrimoniale in caso di dissesto della società affidata.
A questo punto, la banca, quale operatore professionale del credito potrebbe essere chiamata a rispondere della mancata preventiva valutazione ad esempio, di un adeguato modello di corporate governance rispetto alla natura e dimensione della società oppure della preventiva valutazione delle procedure interne di pianificazione e controllo. Potrebbe quindi essere esimente per le banche "integrare" le procedure d'istruttoria (sia in sede di affidamento che di monitoraggio) con valutazioni "mirate" sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.