Contatto Personale: mvacca@capri.it
di Mario Vacca Parma 27 gennaio 2019 - A seguito della crisi degli ultimi anni, il legislatore ha inteso procedere ad una riforma della legge fallimentare con l'introduzione dell'obbligo a carico di tutte le aziende "di dotarsi di un sistema di allerta interna" in grado di individuare squilibri di natura finanziaria, reddituale e patrimoniale indicativi della crisi d'impresa per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
L'imprenditore, l'amministratore o il consiglio di amministrazione dovrà dotarsi di strumenti atti a rilevare i sintomi della crisi prima che intervenga una segnalazione ad opera dei soggetti abilitati (tra cui l'Agenzia delle Entrate, gli istituti previdenziali, le banche) presso l'organismo di composizione della crisi territoriale competente, che dovrà essere costituito presso la Camera di Commercio competente.
Il fine della nuova normativa, con benefici per tutti, sarebbe quello di monitorare l'assetto economico-finanziario dell'azienda per garantire la sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo ed individuare l'insorgere di situazioni che potrebbero provocare un prolungato squilibrio economico-finanziario, compromettendo la situazione dell'azienda stessa.
Tra i soggetti segnalatori figurano gli istituti di credito ed è pertanto del tutto lecito attendersi che gli stessi porranno maggiore attenzione all'andamento delle aziende clienti, alle perdite attese dal singolo rapporto. Il monitoraggio sul credito interverrà dal momento dell'erogazione, con un'analisi continua degli scostamenti dei parametri da quanto programmato.
Mentre la proposta della legge è costruttiva, dal ceto bancario, già oggi in un clima poco propenso al credito ed agli impieghi, dovremmo attenderci una maggiore selettività nell'erogazione o quantomeno un inasprimento del livello degli spread applicati.
Ho avuto modo di scrivere più volte articoli al riguardo ed ho sempre sostenuto che siamo di fronte ad un cambiamento che imprenditori, commercialisti e consulenti devono cogliere per rendere più efficiente il proprio e l'altrui lavoro.
Di Mario Vacca Parma 20 gennaio 2019 - Le contestazioni in fatto di esterovestizione sono ritornate sotto i riflettori a seguito della recente pronuncia della corte di cassazione sul caso D&G (Cassazione 33234 del 21 dicembre 2018); i giudici di legittimità hanno negato la sussistenza dell'esterovestizione con il rigetto delle motivazioni addotte dalla commissione tributaria regionale, la quale aveva concordato con la tesi avanzata dall'ufficio circa l'ubicazione della sede amministrativa (rectius: sede effettiva) della società lussemburghese - proprietaria dei marchi - presso gli uffici della controllante italiana.
Gli ermellini hanno sancito che non è sufficiente riscontrare che la sede effettiva della società estera sia in realtà localizzata in Italia essendo lo stato dal quale si originano e sono profusi gli impulsi gestionali e le direttive amministrative. Piuttosto è necessario che la società estera sia una costruzione di puro artificio che non svolga una effettiva attività economica.
A tal proposito, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del Tuir, i verificatori hanno l'onere di provare congiuntamente che:
-la sede effettiva situata in Italia;
- vi sia l'impiego di una struttura meramente artificiosa ove la forma giuridica non è rappresentativa della realtà economica.
La corte ha anche sottolineato che la costituzione in uno stato dell'Ue di una società al fine di fruire di una fiscalità più vantaggiosa non costituisce un abuso e ciò in applicazione del principio di libertà di stabilimento.
La giurisprudenza individua la sede nel luogo ove hanno luogo le attività amministrative e di direzione della società, le assemblee e non tralasciando le residenze ed i domicili dei dirigenti.
L'agenzia dell'entrate chiarisce opportunamente che l'attività di coordinamento e indirizzo della controllante deve essere distinta dagli atti concreta amministrazione e quindi ove si dimostra che la gestione operativa sia svolta all'estero, la circostanza che gli indirizzi strategici siano emanati dall'Italia non dovrebbe assumere particolare valenza della potenziale estrovestizione della consociata estera.
A seguito delle pronunce della Corte di Cassazione e ovviamente dei dettati comunitari occorrerebbe adesso che le prassi accertative si adeguino di conseguenza.
Immagine:
di Mario Vacca Parma 13 gennaio 2019 - Diventando definitiva la Legge di Bilancio per il 2019 rende ufficiali numerose misure tributarie. L'articolo 1 della Legge n. 145/2018 contiene misure in merito ai crediti di imposta, alla rottamazione delle cartelle esattoriali, alle accise, alle detrazioni fiscali, al canone RAI, alle pensioni, ai Comuni colpiti dal sisma.
Definizione agevolata debiti
I contribuenti che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (ISEE del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) avranno la possibilità di accedere alla definizione agevolata dei debiti tributari - diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018 - affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall'omesso versamento dei contributi. Non saranno dovute le sanzioni e gli interessi di mora, ma solo il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi (nel caso di rateazione) che saranno dovuti in misura percentuale a seconda dell'ISEE (16%, 20% e 35%).
Accise
Legge di Bilancio 2019 blocca anche l'aumento delle accise sui carburanti per il 2019, rimodula gli aumenti previsti a partire dal 2020 e stabilisce che l'accisa sulla birra passi da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato semplificano le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione.
E' prevista anche un aumento della componente specifica per il calcolo dell'accisa complessiva delle sigarette e l'accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati.
Veicoli storici
Viene disposta una riduzione del 50% della tassa automobilistica per gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.
Rimpatrio dei pensionati al Sud
E' previsto un'incentivo per i pensionati residenti all'estero da almeno 5 anni che decidono di trasferirsi nel Mezzogiorno, in un comune delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia con popolazione non superiore a 20mila abitanti. L'agevolazione si traduce in un'imposta sostitutiva del 7% da applicare ai redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero.
Sport bonus
E' previsto un credito di imposta del 65% a favore dei soggetti privati che effettuino erogazioni liberali in denaro nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche
Non vedenti
La misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro annui a partire dal 2021 passa da 516,46 a 1.000 euro.
ZFU
La legge estende anche le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (articolo 46, Dl 50/2017) alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno del perimetro della ZFU entro il 31 dicembre 2019 e proroga la fruibilità delle agevolazioni ai periodi di imposta 2019 e 2020.
Altresì vengono prorogati i termini per le agevolazioni concesse nei territori del sisma Centro Italia e le agevolazioni fiscali che le imprese con la sede principale o una sede operativa all'interno della ZFU istituita nel territorio di Genova a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all'interno del capoluogo ligure.