Il Tar si è espresso sull'Ordinanza che riguarda la Movida, sospendendo, fino alla definizione del giudizio di merito, la parte relativa alla responsabilizzazione degli esercenti -
Parma, 5 agosto 2014 -
A seguito di ricorso da parte di alcuni esercenti pubblici operanti in via D'Azeglio, il Tar di Parma si è espresso sull'istanza cautelare in itinere sospendendo, fino alla definizione del giudizio di merito, unicamente la parte dell'ordinanza relativa alla previsione di qualsiasi forma di "responsabilizzazione degli esercenti in relazione alla permanenza ed al contegno tenuto dalla clientela stazionante sulla sede stradale in prossimità (10 metri) dei locali o delle eventuali aree oggetto di concessione". Pertanto, il Comune ha provveduto ad accogliere quanto previsto dal Tar, lasciando invariate, per il resto, le restanti disposizioni ordinatorie.
In sostanza - si legge nella nota del Comune - con Decreto Presidenziale n. 00199 del 01/07/2014 il Tar di Parma, in parziale accoglimento dell'istanza di misure monocratiche richieste da alcuni esercenti del comparto D'Azeglio ha sospeso, fino alla definizione del giudizio cautelare:
l'anticipata entrata in vigore della disciplina degli orari per il comparto D'Azeglio;
il dovere dei gestori di escludere la presenza della "propria" clientela sulla sede stradale;
il regime di responsabilità del gestore estesa nell'arco di una distanza del raggio, di mt. 10 dagli ingressi dei locali e delle eventuali aree in concessione.
Con successiva Ordinanza sindacale n. 122169 del 02/07/2014 è stata disposta l'ottemperanza, fino alla definizione del giudizio cautelare, con riferimento alle sole disposizioni in questione, attraverso: l'omogeneizzazione al 10 luglio 2014 dell'entrata in vigore dei nuovi orari nell'intera area zonizzata (compreso il comparto D'Azeglio); la sospensione del dovere per i gestori di escludere la presenza della "propria" clientela sulla sede stradale e della connessa responsabilità nel raggio di mt. 10 dagli ingressi di locali ed eventuali aree in concessione; la conferma integrale, per il resto, del disposto della predetta Ordinanza sindacale n. 118326 del 26/06/2014.
(Fonte: Comune di Parma)