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“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e periodo di convivenza di fatto In evidenza

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Di Emilio Graziuso, 6 gennaio 2023 - Il diritto non è qualcosa di statico, destinato a rimanere immutato una volta che un principio viene trasfuso in un articolo di legge.

Al contrario esso è vivo, dinamico ed in continua evoluzione.

Il diritto, infatti, si adegua alle modifiche che si registrano a livello economico e sociale.

Una delle branche del diritto in continuo fermento è, indubbiamente, costituita dal diritto di famiglia, dove si registrano, oltre che interventi legislativi (nel complesso poco numerosi rispetto a quelli auspicabili), pronunzie giurisprudenziali spesso audaci, pionieristiche e che aprono delle vere e proprie brecce nel solco delle quali, seppure a distanza di tempo, interviene il legislatore.

Possiamo annoverare tra le pronunzie giurisprudenziali innovative e che daranno luogo ad un vivace dibattito sociale, oltre che giuridico, la recentisisma sentenza del 27 dicembre 2023 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in materia di scioglimento dell’unione civile.

In tale ipotesi, ai fini della quantificazione dell’assegno in favore della parte che non disponga di mezzi economici adeguati e non sia in grado di procurarseli, la Suprema Corte stabilisce che l’Autorità Giudiziaria dovrà tener conto anche al periodo di fatto di convivenza che ha preceduto la formalizzazione dell’unione.

Ma analizziamo nel dettaglio la vicenda.

A fare da sfondo alla sentenza lo scioglimento di una unione civile tra due persone dello stesso sesso.

Il Tribunale chiamato a pronunziarsi sulla questione dopo aver dichiarato lo scioglimento dell’unione civile aveva, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile, aveva riconosciuto in favore di una delle due donne un assegno mensile.

In appello, però, il diritto all’assegno era stato negato e, quindi, la donna che si era vista negare il contributo economico aveva promosso ricorso in Cassazione, dove la decisione della controversia era stata devoluta alle Sezioni Unite.

La questione, infatti, si presentava particolarmente delicata, in quanto si trattava di tener conto, ai fini del contributo economico, di rapporti tra le parti antecedenti all’instaurazione dell’unione civile.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha, quindi, stabilito che, anche in caso di unione civile, ai fini della determinazione dell’assegno in favore della parte economicamente più debole, è necessario tener conto del periodo di convivenza, stabile e duratura, che ha preceduto la formalizzazione dell’unione civile.

In giurisprudenza, infatti, sono ormai molti anni che l’unione di fatto (l’unione, quindi, priva di un vincolo formale) costituisce un modello di relazione familiare dalla quale scaturiscono, a carico dei conviventi, obblighi di solidarietà morale e materiale che si riflettono anche su quelli derivanti dal successivo matrimonio non solo per quanto concerne il diritto all’assegno (nel caso di coesistenza dei due rapporti convivenza di fatto, prima, matrimonio, dopo) ma anche al fine di determinare la durata, senza soluzione di continuità della convivenza.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, se l’unione civile è stata preceduta da un periodo di convivenza di fatto stabile, le due fasi (formali) dovranno essere considerate come unico rapporto iniziato come “di fatto” e proseguito “di diritto”.

A tal fine non è necessario neppure che la convivenza di fatto sia iniziata in un periodo antecedente l’entrata in vigore della normativa sulle unioni civili.

Negare, infatti, il riconoscimento giuridico della convivenza di fatto, perché iniziata o svoltasi prima della entrata in vigore della legge sulle unioni civili, costituirebbe una frustrazione delle finalità perseguite dal legislatore con la legge medesima,

Negare la rilevanza giuridica al periodo della convivenza di fatto ante legge sulle unioni civili:

1)impedirebbe di tener conto delle scelte compiute dalle parti nella fase iniziale del proprio rapporto nel quale la convivenza ha dovuto svolgersi in via di fatto in assenza di una legge sulle unioni civili;

2)costituirebbe una violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberà fondamentali nonché una discriminazione del tutto ingiustificata in danno delle coppie omosessuali, le quali hanno potuto creare un vincolo giuridico solo a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulle coppie di fatto.

 

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.gazzettadellemilia.it"

Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com 

 

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