Di Mario Vacca Parma 8 dicembre 2020 - Il mondo del lavoro ha subito in pochissimi anni una trasformazione radicale. Secondo McKinsey, entro i prossimi dieci anni servirà riqualificare il 45% della forza lavoro ma il 26% non apprenderà le nuove competenze abbastanza in fretta, mentre il 24% non riuscirà ad adattarsi al cambiamento. Un panorama che può spaventare.
Di Mario Vacca Parma, 14 giugno 2020 - A causa delle conseguenze del coronavirus anche il mondo dell’arte si trova ad affrontare difficoltà di carattere economico che i governi di varie nazioni hanno provato a fronteggiare mediante misure straordinarie per sostenere musei, artisti, gallerie ed imprese più creative.
L’arts Council England del Regno Unito sostiene musei, biblioteche, teatri e altre imprese culturali del paese, ha costituito un fondo di emergenza di 160 milioni di sterline a favore di
Di Mario Vacca Parma, 13 giugno 2020 - In attuazione dell’articolo 25 del Decreto Rilancio il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definisce i passi da compiere per richiedere ed ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.
In prima analisi viene approntato il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito www.agenziaentrate.gov.it .
Di Mario Vacca Parma, 7 giugno 2020 - Il Parlamento ha trasformato in legge il Decreto Liquidità di cui si evidenzia di seguito la sintesi delle rilevanti novità:
Di Mario Vacca Parma, 31 maggio 2020 - «La ripresa del Paese – sottolinea Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager – passa attraverso le competenze e i manager non si tirano indietro, anzi sono in prima linea nella gestione della crisi, pienamente consapevoli dei rischi ma anche delle opportunità che essa sta aprendo». L’occasione è la presentazione di uno studio commissionato dall’Associazione che analizza l’impatto del Covid-19 sui dirigenti tanto dal punto di vista personale che di gestione dell’impresa.
di Mario Vacca Parma 19 aprile 2020 - A seguito dello stop forzato della propria attività, limitatamente alle attività non indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.3.2020), il D.L. 18/2020 ha introdotto uno specifico credito d’imposta da spendere in compensazione nel modello F24 tramite l’articolo 65 D.L. 18/2020 introducendo a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, un bonus nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
L’utilizzo del credito è stato attivato tramite la risoluzione 13/E/2020 che ha introdotto il codice tributo 6914, spendibile esclusivamente in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi con decorrenza dal 25 marzo scorso.
L’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8/E/2020 ha fornito chiarimenti in merito a tale agevolazione.
Un primo chiarimento riguarda il perimetro applicativo dell’agevolazione ed infatti il bonus spetta esclusivamente agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, dedicata a “negozi e botteghe”.
Letteralmente la norma non richiede che il canone risulti pagato, quindi tale credito è sembrato liberamente spendibile senza la necessità di verificare l’effettiva corresponsione, ma l’Agenzia interpreta la norma introducendo un ulteriore requisito che il legislatore non ha posto, ovvero quello del pagamento del canone la cui giustificazione risiederebbe nel fatto che il bonus viene concesso “con la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.”
Di conseguenza, seguendo l’interpretazione dall’Agenzia, il diritto all’utilizzo del credito d’imposta maturerà soltanto quando sarà pagato il canone di competenza del mese di marzo 2020.
La risoluzione ha contemplato il caso di restituzione del credito fruito indebitamente nell’eventualità - nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto e la risoluzione dell’Agenzia - qualche soggetto abbia utilizzato il credito pur in presenza del mancato pagamento del canone di affitto, considerando l’esonero dall’applicazione di sanzioni.
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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
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di Mario Vacca Parma 14 aprile 2020 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, l’accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese. Tra di essi la garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021).
Diritto societario
• Riduzione del capitale: per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.
• Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.
• Finanziamenti alle società: fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio.
Diritto concorsuale
Le misure intervengono in materia di: i) concordato preventivo e accordi di ristrutturazione; ii) istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
In materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica, le misure:
• prorogano ex lege di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenzamento dei connessi obblighi di pagamento);
• in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;
• permettono al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata;
• consentono al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l’automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.
In materia di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, le misure:
• sanciscono l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sia per evitare procedure viziate da fattori straordinari ed estranei all’operato delle imprese, senza vantaggio per i creditori data la situazione in cui avverrebbe la liquidazione, sia per deflazionare l’elevato carico di lavoro che graverà sui tribunali;
• estendono il periodo di blocco anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per consentire loro valutare più lucidamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione della crisi alternativi;
• sottraggono al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, in modo da non assecondare condotte dissipative e opportunistiche;
• prevedono la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese (per la dichiarazione di fallimento dell’impresa che ha già cessato l’attività) e dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie. Ciò al fine di evitare di precludere la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o di compromettere la tutela della par condicio creditorum.
Infine, viene prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.
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Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
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Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.
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di Mario Vacca Parma 11 aprile 2020 - La bozza del nuovo decreto legge all’art. 6 dovrebbe prevedere il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Come scritto sinora - a pena di variazioni dell’ultimo minuto - il nuovo 2086 secondo comma ed il nuovo sesto comma 2476 già in vigore dal 16 Marzo 2019 non sono sospesi e rimangono regolarmente in vigore.
Nella bozza del Decreto vengono sospese l'introduzione dell'OCRI e le procedure di allerta dell'art. 13 (indici del CNDCEC) e art. 24 (debiti verso dipendenti e verso fornitori) che in luogo del 16 agosto 2020 e del 16 febbraio 2021 entreranno in vigore nel settembre 2021.
Appunto per questo tutti gli imprenditori dovranno continuare a dotare l'azienda di un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile al fine di intercettare gli indizi di crisi e mantenere la continuità aziendale.
Se ciò non viene fatto gli amministratori rispondono solidalmente con il proprio patrimonio dei debiti della società amministrata (sesto comma art. 2476), rimane quindi indispensabile misurare la continuità aziendale rispettando il 2086 secondo comma.
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Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
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di Mario Vacca Parma 8 aprile 2020 - L’ordine dei dottori commercialisti interviene riguardo alla situazione che si creerà post Covid-19 riguardo alle procedure da sovraindebitamento nelle parole della delegata alla materia Valeria Giancola che interviene evidenziando come “In questa fase di estrema difficoltà economica le piccole e medie imprese che hanno già procedure di sovraindebitamento omologate sono sostanzialmente impossibilitate a rispettarle. Un dato di fatto che ci spinge e a sostenere che quelle stesse procedure vadano sospese”.
Sicuramente le procedure da sovraindebitamento rimarranno un mezzo importante per esdebitare i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi che si troveranno in condizioni di “estreme” al termine dell’emergenza sanitaria quando si tratterà di ripartire.
Su questo tema il Consiglio e la Fondazione Nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento: “Emergenza Covid-19: prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”.
Un documento, spiega Giancola, “che ha un taglio prettamente operativo. E’ quello che ci chiedono in questo periodo difficile tanti colleghi da tutta Italia. A quanti sono impegnati su questa materia e che fanno parte degli Organismi della categoria di Composizione della crisi, presenti a decine sull’intero territorio nazionale, diciamo che possono rivolgersi al Consiglio nazionale per indicazioni e informazioni”.
Lo studio - che si divide in due parti (nella prima spazio alle Indicazioni operative per la gestione degli accordi e dei piani omologati, e nella seconda focus sulle proposte per intervenire in modo incisivo sulla disciplina relativa alle modifiche dei piani nelle procedure di sovraindebitamento) - indica alcune soluzioni interpretative che consentano di adeguare all’attuale contesto le previsioni della legge n. 3/2012 e nello specifico trattasi di indicazioni finalizzate non solo a richiedere al Giudice la sospensione dell’esecuzione degli accordi o dei piani omologati, ma altresì ad accordare al debitore la possibilità di modificare gli stessi, anche successivamente all’omologazione, al fine di agevolarne l’esecuzione e di semplificare, quanto più possibile, la prosecuzione dei procedimenti pendenti.
I suggerimenti esposti nel documento sono volti a facilitare, in particolar modo, le imprese che stanno eseguendo piani in esecuzione di accordi di ristrutturazione precedentemente omologati e che sono, e saranno, fortemente colpite dalla sospensione delle rispettive attività.
Il documento analizza gli effetti che la sospensione dei termini processuali- nel contesto emergenziale che stiamo vivendo - producono sulla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento pendenti e sulla “sorte” dei piani del o degli accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati ed in relazione ai quali l’esecuzione è attualmente compromessa.
Al riguardo il Consiglio evidenzia che occorre richiamare quanto disposto con i differenti provvedimenti d’urgenza adottati dal Consiglio dei Ministri con cui, a causa della situazione di emergenza epidemiologica, il Governo ha previsto la sospensione di molte attività produttive e, considerare le significative ricadute economiche legate alla sospensione delle attività lavorative e di impresa, che potrebbero pregiudicare il regolare adempimento degli obblighi assunti dal debitore negli accordi già omologati.
di Mario Vacca Parma 31 marzo 2020 - Tra le misure di sostegno finanziario delle imprese, il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce una disposizione volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità.
I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale che di finanziamento. Il decreto pone attenzione anche per la riduzione degli oneri di cessione e pertanto la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un’ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti di imposta, di tali importi, in cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale. Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando cosi la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l’emergenza sanitaria, rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione. Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31/12/2020, cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota DTA riferite a:
1) Perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell’Art. 84 del TUIR;
2) Importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. 6/12/2011, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti al reddito imponibile.
Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente il comma 5 stabilisce che si ha inadempimento quanto il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ed alle società controllate, anche indirettamente dallo stesso soggetto.
La quota massima di DTA trasformabile in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti esse si riferiscono. A tal fine viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31/12/2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti ai gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo .
Esempio:
Nell’eventualità una società cedesse crediti per un miliardo di euro, potrà trasformare in credito d’imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l’aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro.
La trasformazione in credito d’imposta può aver luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma non ancora dedotti o usufruiti dalla data della cessione dei crediti.
Il credito d’imposta sorgerà per l’intero ammontare alla data di cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame. I crediti d’imposta non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d. lgs 9 luglio 1997 n. 241, o ceduti secondo le procedure dell’art. 43-bis o dell’art. 43 ter del dpr 29/09/1973 n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l’opzione entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L’esercizio dell’opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell’ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato Art. I de d.l. 3 maggio 2016 n. 59.
La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 16 nov. 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o dell’art. 2, comma I, lettera b) del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza del d.lgs 12 gennaio 2019. N. 14
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