di Mario Vacca Parma 14 luglio 2019 - Il nuovo codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, pur modificando o introducendo determinati articoli non cambia la lettura dell'articolo 1 della legge fallimentare secondo il quale l'imprenditore agricolo non è fallibile.
Siffatta lettura è genesi di una desueta tradizione culturale che vedeva l'imprenditore agricolo alle prese con ridotti capitali necessari all'esercizio dell'attività e ritenuto, dal legislatore del '42, economicamente non pericoloso per i terzi creditori.
Cambiati i tempi, con l'evoluzione dei mercati l'attuale imprenditore agricolo è sempre più spesso vicino a quello commerciale e l'obbligo di adeguarsi alle nuove tecnologie comporta investimenti rilevanti di capitali un tempo impensabili. A tal riguardo è sempre più evidente all'interno di una stessa impresa esercente attività agricola ai sensi dell'art. 2135 una commistione tra tale attività e quella commerciale ed una continua prevalenza dell'una sull'altra.
Proprio tale commistione è oggetto della sentenza n. 5342 depositata il 22/02/19 con la quale la Corte di Cassazione evidenzia che ai fini dell'infallibilità dell'imprenditore agricolo non sia sufficiente la mera iscrizione di un'impresa nel Registro delle Imprese in qualità di soggetto esercente attività agricola al momento del deposito della domanda di fallimento ma è necessario procedere ad una verifica dell'effettiva attività esercitata.
Tale verifica deve dovrà essere svolta in modo compiuto non soltanto limitata alla verifica del rispetto dei requisiti formali, ma un accertamento dell'effettiva attività svolta ed il rispetto degli eventuali parametri richiesti dal Legislatore nell'eventualità l'impresa non si limiti a svolgere attività agricole ex se ma siano esercitate anche attività connesse per le quali è richiesto sempre il rispetto del parametro della prevalenza.
La recente sentenza afferma anche che "una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico".
A questo punto quindi si può affermare che l'iscrizione dell'imprenditore come agricolo non di per sé non rappresenta uno schermo sufficiente contro la fallibilità nel caso in cui sia rinvenibile lo svolgimento effettivo e reale di un'attività commerciale.
di Mario Vacca Parma 7 luglio 2019 - Dal momento in cui il ministro Tria ha proposto il generale Antonio Maggiore come direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state implementate diverse innovazioni che hanno cambiato la burocrazia amministrativa delle imprese. La fattura elettronica il 01 luglio è arrivata al suo primo step, nella stessa data è entrato in vigore l'obbligo dello scontrino elettronico per alcuni esercenti, e per tutti da gennaio 2020, e sempre nel 2020 molto probabilmente vedranno la luce gli scontrini-lotterie.
Analizziamo oggi la situazione attuale:
Dal 01/07/2019 è terminato il periodo transitorio per gli obblighi relativi all'emissione della fattura elettronica. Sempre dal 1 luglio 2019 scatta anche l'obbligo di memorizzare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi per i soggetti che nel 2018 hanno realizzato ricavi superiori ad euro 400.000 (obbligo che sarà esteso a tutti dal 1 gennaio 2020).
EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA
La fattura elettronica potrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione.
La fattura dovrà contenere la "data di effettuazione dell'operazione" nel momento impositivo corretto: potrà poi essere trasmessa entro 12 giorni in via telematica
(servizio sdi), esempio:
- Operazione effettuata il 28 giugno, possibilità di emettere la fattura attraverso il servizio telematico (sdi) entro il 10 luglio: data fattura e data di effettuazione dell'operazione 28 giugno, invio telematico entro il 10 luglio, validità ed effetto fiscale dell'operazione mese di giugno;
- Qualora si emetta una fattura riepilogativa di più operazioni (ad esempio fattura differita relativa a più ddt) la data di effettuazione da inserire nella fattura elettronica potrà essere quella dell'ultima operazione.
Si consiglia di fare attenzione ad emettere le fatture entro la fine del mese di competenza (data effettuazione dell'operazione), benché la normativa consenta ancora il termine di 15 giorni per l'emissione della fattura stessa.
CORRISPETTIVI TELEMATICI (ex scontrino e ricevuta fiscale)
Dal 1 luglio, per i soggetti con ricavi fino ad euro 400.000 che possono emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale in luogo della fattura, scatta l'obbligo della memorizzazione e trasmissione giornaliera dei corrispettivi. Per questo sarà necessario utilizzare in luogo del vecchio registratore di cassa i nuovi registratori telematici: gli stessi registratori dovranno provvedere giornalmente all'invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate.
Non ci sarà più il vecchio scontrino fiscale (o ricevuta) ma il nuovo "documento commerciale" utile esclusivamente come ricevuta di acquisto e relative garanzie. Affinché tale documento commerciale possa essere riconosciuto fiscalmente (ad esempio per beneficiare di detrazioni o deduzioni d'imposta) sarà necessario richiedere all'esercente l'emissione di idoneo "documento commerciale valido ai fini fiscali" fornendo il proprio codice fiscale e partita via.
Permane l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
di Mario Vacca Parma 30 giugno 2019 - La procedura di allerta è una delle novità più importanti introdotte con il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza di impresa che è volta ad individuare un'emersione anticipata della crisi allo scopo di evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la genesi di problemi a tutta la filiera.
Tali misure di allerta sono state introdotte affinché le imprese adottino in maniera del tutto autonoma le misure occorrenti per rimuovere le cause della crisi mediante una riorganizzazione dell'attività aziendale.
L'articolo 14 del codice della crisi impone agli organi di controllo societari l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Alla base di questo "sistema di allerta" è stato previsto un obbligo di segnalazione sia da parte degli organi di controllo interno societario sia da parte dei creditori pubblici qualificati individuati nell'Agenzia delle Entrate, nell'Istituto della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte.
Per quanto concerne gli assetti organizzativi si tratta di predisporre una sorta di manuale, approvato dall'organo amministrativo, che descriva modalità e controlli da predisporre ai fini identificare tempestivamente l'eventuale esistenza di squilibri gestionali che porterebbero l'azienda in crisi. L'esperienza e le specifiche situazioni che affronterà l'impresa nel corso della gestione permetteranno di aggiornare continuamente siffatto documento; Si può affermare in pratica che trattasi di regole di buon governo dell'impresa e di modelli procedimentalizzati (coerenti, idonei e controllabili) per salvaguardare la continuità aziendale.
L'organo di controllo interno è obbligato a instaurare un dialogo efficiente con l'organo amministrativo al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per evitare la crisi d'impresa o per apportare adeguate modifiche gestionali laddove si individuassero fondati indizi della genesi della crisi; nell'ipotesi che l'organo amministrativo non risponda adeguatamente gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.
La segnalazione tempestiva, da parte dell'organo di controllo all'organismo di composizione della crisi, comporta l'esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalla prescrizioni ricevute.
Ulteriori obblighi nascono anche in capo ai creditori pubblici qualificati quali l'Agenzia delle Entrate, la quale è sanzionata dall'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti del quale essa è titolare, qualora non attivi tempestivamente la segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa.
Riguardo all'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno monitorare il solo debito Iva, facendo riferimento ai debiti iva scaduti e non versati pari ad almeno il 30% dei volumi di affari del periodo a cui si riferisce l'ultima liquidazione. Per l'Inps si è fatto riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, in ogni caso superiore ad euro 50.000; Ai fini dell'Agente della Riscossione si è tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, pertanto l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Con le limitazioni degli istituti bancari nella concessione di credito alle imprese a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, molte imprese hanno ritenuto opportuno ricorrere al finanziamento tributario, ovvero alla sospensione o alla rateizzazione – sovente dell'iva – delle imposte tributarie al fine di procurare la liquidità necessaria per la sopravvivenza dell'impresa. Con il codice appena promulgato e gli obblighi sorti in capo ai creditori pubblici qualificati, le imprese troveranno ulteriori difficoltà nel reperimento della liquidità necessaria al buon governo dell'impresa.
Al riguardo di rende sempre più necessario un "navigatore digitale" della conduzione aziendale, un buon comandante e tanta formazione.
GUARDIA DI FINANZA E INPS: INTERVENTI CONGIUNTI A CONTRASTO DELL'ILLECITA FRUIZIONE DI SGRAVI CONTRIBUTIVI E DEL LAVORO IRREGOLARE.
SEQUESTRATI ILLECITI PROFITTI PER CIRCA € 175.000, ACCERTATE VIOLAZIONI CONTRIBUTIVE, ASSISTENZIALI E FISCALI PER 1,8 MILIONI DI EURO, NONCHE' 52 POSIZIONI LAVORATIVE IRREGOLARI.
Nell'ambito di un ampio progetto di collaborazione tra la Guardia di Finanza e l'INPS per il contrasto al fenomeno del "sommerso da lavoro" e delle irregolarità ad esso collegato, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza ed i funzionari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Modena hanno effettuato due interventi ispettivi congiunti nei confronti di altrettante società ubicate nei comuni di Sassuolo e Vignola.
I controlli sono stati eseguiti a seguito di una preliminare mirata attività di analisi di rischio e coordinamento svolta dal Comando Regionale della Guardia di Finanza dell'Emilia Romagna e dalla Direzione Regionale INPS. Tale attività di analisi, ulteriormente implementata e valorizzata durante incontri tenuti tra le fiamme gialle ed i funzionari INPS geminiani nel corso dei quali sono stati sviluppati gli elementi informativi raccolti a livello locale, ha permesso di individuare due società, connotate da profili di rischio, verso cui indirizzare l'attenzione operativa.
In particolare, nel corso del controllo effettuato nei confronti della società sassolese, i finanzieri della Compagnia di Sassuolo e i funzionari I.N.P.S. hanno scoperto che la stessa aveva impiegato nel corso del periodo oggetto di controllo oltre 50 dipendenti presso numerose aziende del comprensorio ceramico e del Nord Italia, in completa evasione d'imposta e senza versare i previsti contributi previdenziali ed assistenziali.
Nello specifico la società, pur assumendo dipendenti con regolari contratti di lavoro, provvedeva ad emettere buste paga con importi irrisori e l'indicazione di ore lavorative prestate sensibilmente inferiori rispetto a quelle effettive erogando, completamente in nero, cospicui compensi, in alcuni casi fino a dieci volte più alti di quelli riportati solo formalmente in busta paga. Con tale meccanismo la società versava contributi previdenziali di importo esiguo e, apparendo formalmente in regola, riusciva ad ottenere regolari certificazioni DURC, utili per accreditarsi presso le imprese committenti.
L'attività di controllo ha permesso di recuperare contributi previdenziali e assistenziali per oltre € 250.000,00; di accertare l'impiego irregolare di 52 lavoratori, di cui 1 completamente in nero. Sono state, inoltre, contestate ritenute fiscali non operate e non versate, a fronte dei compensi erogati "in nero", per circa € 50.000 ed è stata recuperata IVA liquidata ma mai versata dall'impresa alle casse dell'Erario per circa € 200.000,00.
Il controllo congiunto posto in essere dalle fiamme gialle della Tenenza di Vignola e dagli ispettori I.N.P.S. nei confronti di una società cooperativa ha permesso, invece, di individuare un insidioso meccanismo fraudolento perpetrato dalla stessa e finalizzato all'indebito ottenimento dell'esonero contributivo previsto dalle Leggi n. 190/2014 e n. 208/2015 (leggi di stabilità 2015 e 2016), volte a favorire forme di occupazione stabile a favore di lavoratori disoccupati. Tali disposizioni prevedono, infatti, quale meccanismo premiale, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato a condizione che gli stessi non risultino essere stati assunti a tempo indeterminato nel corso dei sei mesi antecedenti.
I responsabili dell'illecito, proprio al fine di rispettare formalmente tale requisito, hanno posto in essere una vera e propria operazione "elusiva": in particolare, è stato fatto figurare che 112 lavoratori, provenienti da un'altra cooperativa collegata ove svolgevano attività lavorativa a tempo indeterminato, sono stati dapprima da questa licenziati per poi essere, dopo un solo giorno di distacco, assunti, prima a tempo determinato (6 mesi) e poi a tempo indeterminato, dalla cooperativa sottoposta a controllo, in modo tale da poter creare artatamente le condizioni per poter usufruire, indebitamente, del regime agevolativo.
L'attività di controllo si è conclusa con la denuncia alla Procura di Modena dei responsabili della cooperativa per l'ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche avendo ottenuto la cooperativa un indebito "risparmio" nel versamento dei contributi per oltre € 170.000 ed ha impedito che la società continuasse a fruire di tali sgravi per un ulteriore importo di circa € 1.000.000,00. La successiva attività di indagine, coordinata dal Sost. Procuratore della Repubblica dott.ssa Francesca Graziano, oltre alla denuncia anche della società per responsabilità dipendente dai reati commessi dai suoi vertici ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ha portato, altresì, al sequestro (disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena) di disponibilità finanziarie per circa € 175.000, costituenti il profitto illecito delle condotte delittuose realizzate. Sono stati recuperati, inoltre, i contributi afferenti alle maggiori ore lavorative effettuate dai dipendenti ma non dichiarate ed irrogate le relative sanzioni per complessivi € 66.000 ed è stata accertata l'illecita somministrazione di manodopera da parte della società con l'irrogazione di una sanzione per circa € 22.000.
Le attività condotte confermano la trasversalità dell'azione di contrasto alla criminalità in tutte le sue espressioni (ed allo stesso tempo la trasversalità dell'azione di tutela) posta in essere dalla Guardia di Finanza e sono la concreta espressione della sempre più marcata connotazione sociale del ruolo di polizia economico finanziaria esercitato dal Corpo. Quindi, non solo contrasto all'impiego irregolare dei lavoratori, repressione delle frodi (truffe) perpetrate in danno delle casse dello Stato e accertamento di violazioni connesse a forme di evasione fiscale; ma anche e soprattutto tutela della collettività: delle imprese oneste che operano nella piena e completa osservanza della legge; degli stessi lavoratori occupati in maniera irregolare sprovvisti in tal modo delle dovute coperture contributive e fiscali; degli importanti scopi sociali ed economici perseguiti dal Legislatore con gli strumenti predisposti per sostenere ed incentivare l'occupazione (evitando che gli stessi vengano utilizzati da soggetti non aventi realmente titolo) nonché della leale e sana concorrenza tra i player commerciali operanti nello stesso mercato di riferimento.
Accade a Lecce ma l'artificio potrebbe risalire la penisola. Numerose segnalazioni di personaggi che si aggirano vicino alla sede Inps di Lecce chiedendo soldi per conto dell'ente in cambio di aumenti economici.
Nei giorni scorsi sono giunte ai contatti dello "Sportello dei Diritti", segnalazioni di personaggi che si aggirerebbero nelle immediate adiacenze della sede Inps di Lecce chiedendo soldi per conto dell'ente in cambio di aumenti economici.
Gli obiettivi di questi soggetti, in particolare, sarebbero anziani e beneficiari di trattamenti pensionistici o assistenziali. Ovviamente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di truffatori perché nessun addetto dell'Inps o di altri enti quali patronati, può garantire o promettere automatici benefici o miglioramenti di quelli già percepiti in cambio di anticipi in denaro. È chiaro che è importante, quindi, in questi casi la prevenzione e l'informazione nei confronti dell'utenza dell'Inps, ma anche un'adeguata vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine nelle vicinanze di viale Marche.
( 04 marzo 2018 )
GDF Bologna: Imola - operazione congiunta Guardia di Finanza e Polizia di Stato. Confiscati immobili e autovetture per un valore di oltre 400.000 euro a un ex dipendente infedele dell'INPS.
Nei giorni scorsi la Squadra Mobile della Questura di Bologna e la Compagnia della Guardia di Finanza di Imola, in prosecuzione di attività congiunte già svolte nel 2013, hanno dato esecuzione a un provvedimento del Tribunale di Bologna con cui è stata disposta la confisca di due immobili e due autovetture, per un valore complessivo di oltre 400.000 euro.
In particolare i finanzieri Imolesi e il personale della Squadra Mobile della Questura felsinea, avevano portato a termine una complessa indagine di polizia giudiziaria che aveva permesso di smascherare un infedele dipendente dell'I.N.P.S., che, abusando della propria funzione di addetto al pagamento delle pensioni, con la complicità di altri due soggetti, si era indebitamente appropriato di ratei di pensione non riscossi dai familiari di persone decedute, per circa 400 mila euro.
Nello specifico, i responsabili, tutti condannati per "Frode informatica" con pene che variano da un anno e due mesi a due anni e 8 mesi di reclusione, si fingevano eredi legittimi di persone defunte e, in tal modo, intascavano, in maniera truffaldina, i ratei pensionistici non dovuti.
Le indagini avevano portato all'esecuzione di numerose perquisizioni e di un'ordinanza di arresti domiciliari nei confronti del dipendente dell'ente pubblico.
Dando esecuzione alla sentenza definitiva di condanna, emessa dal Tribunale di Bologna, i beni in precedenza sequestrati sono stati confiscati, sottraendoli definitivamente alla disponibilità dei soggetti condannati.
L'attività condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, costituisce un'ulteriore testimonianza del costante presidio esercitato dalle Forze dell'Ordine felsinee volto alla "Tutela dei Cittadini" ed alla "Tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica".
Truffa ai danni dell'INPS di circa 300.000 euro. Denunciate 12 persone che riscuotevano le pensioni di parenti deceduti.
Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bologna, in collaborazione con la Direzione Centrale Audit dell'INPS, la sede provinciale di Bologna del medesimo Istituto di previdenza e il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica 12 persone per aver riscosso indebitamente le pensioni di loro parenti deceduti per un importo di oltre 272 mila euro.
Nei confronti di 9 di essi, il GIP del Tribunale di Bologna, dott.sa Rossella Materia, su richiesta della Procura della Repubblica felsinea, nella persona del Sostituto Procuratore dott. Luca Alfredo Davide Venturi, che ha coordinato le indagini, ha emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente delle somme di denaro illegittimamente incassate – quantificate in circa euro 160.000 - al fine di sottrarre alla disponibilità degli indagati il corrispondente illecito profitto. Il risultato odierno costituisce la seconda tranche di una indagine partita nel 2016 che inizialmente aveva interessato il solo comune di Bologna permettendo di individuare 4 persone che avevano percepito le pensioni di defunti per un importo complessivo di oltre 190 mila euro. In questa seconda fase, invece, gli accertamenti sono stati estesi all'intero ambito provinciale.
In particolare, i finanzieri del Gruppo Tutela Spesa Pubblica del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna nel corso di questa nuova attività, attraverso l'approfondimento di 25.000 posizioni di soggetti deceduti nel triennio 2013/2015 hanno scovato ulteriori 12 persone, tutte residenti nella provincia di Bologna (ad eccezione di una residente nella provincia di Ravenna), che, nascondendo all'INPS il decesso di loro congiunti, hanno usufruito illegalmente delle loro pensioni favoriti anche dal fatto che la maggior parte di loro era delegata ad operare sui conti correnti bancari dei parenti estinti. In un caso è stato riscontrato che uno dei soggetti smascherati ha riscosso la pensione di un familiare morto più di tre anni prima, intascando quasi 62.000 euro attraverso ripetuti prelievi bancomat. Le persone denunciate – 3 delle quali saranno perseguibili solo in via amministrativa in ragione della lieve entità dell'illecito profitto conseguito – sono state segnalate anche all'INPS, in virtù dell'apposito protocollo d'intesa stipulato tra la Guardia di Finanza e l'ente previdenziale, che peraltro, nella quasi totalità dei casi aveva già avviato autonome procedure di recupero delle rate pensionistiche indebite.
L'attività di contrasto alle frodi nel settore previdenziale condotta dalla Guardia di Finanza mira a garantire l'effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione, evitando il dispendio di risorse a beneficio di soggetti non aventi diritto.
Editoriale: - Federalismo, scissionismo, autoreferenzialità e informazione - Continua lo scivolone del burro - Cereali e dintorni. Dall'USDA la sorpresa del grano. - Giovani. l'Inps si ricrede sulla decontribuzione - Vino, Export: L'Italia cede alla Francia la storica leadership negli USA - Altro ...
SOMMARIO Anno 16 - n° 45 12 novembre 2017
1.1 editoriale
Federalismo, scissionismo, autoreferenzialità e informazione
2.1 lattiero caseario Continua lo scivolone del burro.
3.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Non ci sono stati grandi movimenti.
4.1 sicurezza alimentare Eurospin richiama un lotto di Filetti di Acciughe.
4.2 vino eventi Le novità del 26° Merano WineFestival (10-14 novembre)
5.1 INPS giovani Giovani. l'Inps si ricrede sulla decontribuzione.
5.2 management e organizzazione Una organizzazione aziendale realizzata ad arte
6.1 economia 4.0 Aziende 4.0. Più tecnologie e meno persone?
7.1 vino eventi Aspettando Merano Winefestival
8.1 vino export Vino, Export: L'Italia cede alla Francia la storica leadership negli USA.
8.2 vino eventi Presentato "Enologica" - Bologna dal 18 al 20 novembre
9.1 Vinitaly Vinitaly presenta gli espositori anche in Cinese.
10.1 cereali e dintorni Cereali e dintorni. Dall'USDA la sorpresa del grano.
11.1 sicurezza alimentare Uova e derivati al fipronil, ancora segnalazioni del Ministero della salute e di RASFF
12.1promozioni "vino" e partners
13.1 promozioni "birra" e partners
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(Scarica il PDF alla sezione allegati)
Finalmente l'Inps si ricrede e applica nel giusto modo la decontribuzione per i giovani agricoltori.
Reggio Emilia 6 novembre 2017 - Agevolazioni Inps più ampie per i giovani agricoltori: lo sgravio contributivo per under 40 riconosciuto anche a chi è stato iscritto come coadiutore e per chi ha variato l'attività d'impresa. "E' notizia di questi giorni, e ne prendiamo atto positivamente" afferma Arianna Alberici, vice presidente CIA – Agricoltori Italiani della provincia di Reggio Emilia e coordinatrice dei giovani reggiani di Agia-CIA.
"Ciò non toglie – aggiunge - che non si debba rilevare da parte nostra che questa era fin dall'inizio l'intenzione del legislatore, che inizialmente era stata 'tradita' da un'interpretazione restrittiva dell'ente previdenziale, che aveva riservato il beneficio ai soli giovani agricoltori di nuova iscrizione, escludendo chi subentrava nella titolarità d'impresa ma era già coadiutore iscritto nel nucleo familiare, riducendo ai minimi quindi il numero di chi ne aveva diritto, che diventava solo chi arrivasse a fare l'agricoltore provenendo da altre attività, realtà che esiste ma è largamente minoritaria tra i giovani neo imprenditori agricoli".
"E' stata quindi necessaria – afferma Alberici – una riscrittura della norma per 'costringere' Inps a ricredersi ed a concedere questo importante beneficio ad un numero più ampio di giovani nuovi imprenditori. Questo in effetti era lo spirito della norma, intesa ad agevolare l'ingresso di giovani alla guida delle imprese agricole, cosa quanto mai necessaria per dare un futuro al settore primario ed alle sue produzioni tipiche e di qualità, che nonostante aumentino i nuovi ingressi, soffre ancora ampiamente di senescenza".
"Ricordiamo – conclude la responsabile Agia – che l'esonero di cui si parla consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per altri 24 mesi: 66% per i successivi 12 mesi e al 50% per ulteriori 12 mesi".
Permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità: anche il convivente di fatto rientra tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi previsti dalla legge 104/92.
6 aprile 2016
L'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n.213 del 23 settembre 2016, ha stabilito che anche il convivente di fatto rientra tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi previsti dalla legge 104/92. Questo significa che il convivente di fatto diviene, a tutti gli effetti, uno tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.
Le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi mensili e del congedo straordinario per assistenza a soggetti disabili, ai lavoratori dipendenti del settore privato, che siano parte di un'unione civile o una convivenza di fatto, sono state specificate dall'INPS con la circolare n. 28 del 27 febbraio 2017. In primis, l'INPS chiarisce che la parte di un'unione civile può usufruire di permessi ex legge n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001. Invece, per quanto riguarda il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, che presti assistenza all'altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi ex lege n. 104/92. La parte di unione civile e il convivente di fatto hanno diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensili retribuiti nei casi in cui prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado, riconosciuti in situazione di disabilità grave. Entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Sia il convivente di fatto che le parti dell'unione civile non possono, però, fare la richiesta per l'assistenza dei parenti del compagno, in quanto tra la parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità.
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24-06-2024 Salute e Benessere
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