Domenica, 20 Marzo 2022 05:57

“Dentro la Costituzione”. CRIMEA e KOSOVO: tra autodeterminazione dei popoli e principio di integrità territoriale. In evidenza

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Ogni domenica, il Professor Daniele Trabucco, docente di diritto Costituzionale, penetra tra le pieghe della nostra Costituzione e non solo per svelarne i contenuti noti e meno noti. Un'analisi critica spiegata con semplicità, e calata nei fatti di attualità. Quest'oggi vengono posti a confronto  i principi di autodeterminazione e integrità territoriale di Crimea e del Kosovo.

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 20 marzo 2022 - Nel parere n. 763/2014 sul progetto di legge costituzionale finalizzato all’annessione della Crimea e della città di Sebastopoli alla Federazione Russa (oggi la Costituzione russa del 1993 e successive modificazioni, nell'art. 65, menziona la Crimea tra le ventidue Repubbliche e Sebastopoli tra le città federali insieme a Mosca e a san Pietroburgo), la Commissione di Venezia (organo consultivo del Consiglio d'Europa) evidenziava la violazione del principio dell’integrità territoriale previsto nella Costituzione dell'Ucraina del 1996.

La legalità della secessione, prosegue la Commissione, deve essere valutata sulla base dell’ordinamento dello Stato territoriale e non dello Stato che procede all’annessione.

Il diritto all’autodeterminazione, inoltre, non include in alcun modo il diritto di secessione. Sulla base di tale impostazione l’annessione russa costituisce, per la Commissione di Venezia, una violazione del principio della salvaguardia dell’integrità territoriale, della sovranità degli Stati, del non intervento negli affari interni di un altro Stato e del principio "pacta sunt servanda".

Si tratta di una presa di posizione non condivisibile.

La Corte internazionale di Giustizia, con il noto parere del 22 luglio 2010 inerente al Kosovo, ha ribadito che la dichiarazione di indipendenza del 2008 era "non contraria" al diritto internazionale (la Corte non interviene, invece, sulla esistenza di un diritto positivo a dichiarare l'indipendenza in quanto aspetto non richiesto nel parere).

In altri termini, la Corte concludeva nel senso dell’inesistenza, nel diritto internazionale generale, di un divieto applicabile alla promulgazione di dichiarazioni di indipendenza. Ora, se furono considerati legittimi l’intervento militare della Nato in Kosovo nel 1999 (a protezione della minoranza albanese) e il riconoscimento della sua indipendenza, perché non considerare allo stesso modo la consultazione con la quale la Crimea ha deciso il distacco dall’Ucraina?

La stessa Corte ha spiegato, ma questo aspetto la Commissione di Venezia non l'ha preso in esame nel suo parere, come il principio di integrità territoriale si applichi unicamente ai rapporti tra gli Stati e non ai popoli dei quali manca una definizione a livello di diritto internazionale pubblico.

Si potrebbe rilevare che, nel caso del Kosovo, vi era la volontà di creare uno Stato "nuovo", mentre per le vicende del 2014 si era in presenza di una annessione ad un ordinamento giuridico statale già esistente.

L'obiezione, tuttavia, non è così dirimente. Infatti, l'esercizio del diritto di autodeterminazione da parte dei cittadini della Crimea e della città di Sebastopoli, espresso nelle dichiarazioni di indipendenza dell'11 marzo 2014 rispettivamente del Consiglio supremo della Repubblica autonoma e dal Consiglio comunale poi confermate dal referendum del 16 marzo, costituisce una secessione di fatto (distinta dal diritto alla secessione) quale esercizio di un potere costituente che, al di là delle prese di posizione dell'Ucraina, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Europea, non ha impedito l'esercizio effettivo del potere su quel territorio ad opera della Federazione Russa.

L'atlantismo globalista occidentale ed americano ovviamente non può tollerare tutto questo.

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(*) prof. Daniele Trabucco. Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano. 

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