Domenica, 28 Novembre 2021 10:28

“Dentro la Costituzione” - Leggiamo bene le sentenze per non creare false illusioni. In evidenza

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48esimo appuntamento con l'avvocato cassazionista. Sulla proroga del blocco degli sfratti. Che cosa dice esattamente la Sentenza N. 213/2021 della Corte Costituzionale?

Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 28 novembre 2021 - In questi giorni ho letto alcuni commenti non precisi in merito alla recente sentenza n. 213/2021 della Corte costituzionale della quale si è arbitrariamente estrapolato un passaggio ritenuto come riferito alla illegittimità di un possibile prolungamento dello stato di emergenza di rilievo nazionale fissato al 31 dicembre 2021.

In realtà, il giudice delle leggi non solo rigetta le questioni di costituzionalità  sollevate dai giudici dell'esecuzione di Trieste e Savona, ma ritiene la proroga del blocco degli sfratti (e non dell'emergenza) di cui all'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "milleproroghe") e all’articolo 40 quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “sostegni") ragionevole sulla base della situazione pandemica, lanciando un monito al legislatore affinché  se, un lato, la proprietà assume una funzione sociale (art. 42 Cost.), dall'altro resta, comunque, un diritto individuale che non può essere prorogato oltre il 31 dicembre 2021 pena una sua compressione arbitraria.

Detto diversamente, il giudice costituzionale invita il legislatore a non procedere ulteriormente con la proroga del blocco degli sfratti dal momento che questa scelta risulterebbe intollerabile, ben potendo, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.

La Corte, dunque, non parla dello stato di emergenza, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anzi avvalla la possibilità per il legislatore statale di individuare altri sistemi per bilanciare i diritti ed usare eventuali ulteriori misure limitative degli stessi.

Pertanto, attenzione a non creare false aspettative.

 

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(*) prof. Daniele Trabucco. Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano.