Di Daniele Trabucco (*) Belluno, 17ottobre 2021 - L’attacco alla CGIL avvenuto a Roma sabato 09 ottobre 2021, in occasione della manifestazione contro il c.d. «green pass», se, da un lato, ha riguardato un numero limitato di persone sulle quali sta indagando la magistratura, dall’altro ha riportato nel dibattito pubblico la questione dello scioglimento di Forza Nuova, il partito politico di estrema-destra fondato nel 1997 da Roberto Fiore e Massimo Morsello.
In attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vigente, che vieta «la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista», è stata approvata la legge ordinaria dello Stato n. 645/1952 (c.d. legge Scelba) che, nella disposizione normativa dell’art. 3, prevede due ipotesi di scioglimento e di confisca dei beni:
1) una sentenza che accerti la riorganizzazione dello sciolto PNF;
2) un decreto-legge del Governo, da adottarsi ai sensi dell’art. 77, comma 2, del Testo costituzionale, qualora si ravvisi una situazione di urgenza e necessità.
Nel caso di specie e nel momento in cui si scrive, non vi è alcuna pronuncia da parte dell’autorità giudiziaria (diversamente da quanto avvenuto per «Ordine Nuovo»), essendo pendente un procedimento penale volto a verificare la sussistenza o meno di determinati reati in capo agli esponenti forzanovisti indagati.
(manifestazione del 2006)
L’Esecutivo guidato da Mario Draghi, dietro la spinta di una forte strumentalizzazione politica, ad opera principalmente di Pd, Leu e Movimento 5 Stelle, funzionale a colpire indirettamente Lega e Fratelli d’Italia, sta valutando, invece, la percorribilità della seconda strada, ma, anche in questa evenienza, non mancano gli ostacoli. Infatti, l’eventuale decreto-legge di scioglimento e di confisca, lo si evince chiaramente dall’art. 1 della già citata legge Scelba del 1952, deve avere ad oggetto un’associazione o un movimento teso a ricostituire il «disciolto partito fascista».
La disposizione fa riferimento, dunque, al fascismo come fenomeno storicamente individuabile e determinabile alla luce del quale vanno lette le caratteristiche della antidemocraticità, della violenza quale metodo di lotta politica o la propugnazione della soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione.
Anche ammesso che la norma si riferisca ad una forza politica che possiede una forma diversa dal partito fascista, deve comunque ricalcarne le caratteristiche strutturali. Per questo motivo la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha sempre fatto riferimento, visto il carattere di «rottura» della XII disposizione transitoria e della sua normativa di attuazione, alla concreta «situazione di pericolo» di ricostituzione.
Resta, tuttavia, problematica la possibilità di disporre lo scioglimento con un provvedimento provvisorio avente forza di legge, ad opera del Governo, senza un previo accertamento giurisdizionale. Il controllo parlamentare, in sede di conversione del decreto-legge, rappresenta una garanzia meramente politica e, dunque, insoddisfacente contro eventuali abusi e ritorsioni dell’Esecutivo. Ci si troverebbe, in altri termini, in presenza di una legge-provvedimento (non contenente disposizioni normative generali ed astratte) che non offre agli iscritti idonee garanzie se non quando eventualmente il giudice delle leggi sarà investito in via incidentale della questione di legittimità.
Certo è, al di là di ogni doverosa condanna di qualunque forma di violenza e di intimidazione, che il perdurante scontro post-bellico fascismo/antifascismo dimostra, ancora una volta, l’immaturità della nostra democrazia e come la tanto invocata riconciliazione nazionale, che è superamento dell’odio e confronto dialettico, sia rimasta lettera morta.
(Prof. Daniele Trabucco)
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(*) prof. Daniele Trabucco. Costituzionalista presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona/INDEF.
Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/UNIB – Centro Studi Superiore INDEF (Istituto di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. Professore a contratto in Diritto Internazionale presso la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici/Istituto ad Ordinamento universitario «Prospero Moisè Loria» di Milano.