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L'estate porta con sé alte temperature e un elevato tasso di umidità, che, soprattutto nella nostra zona possono rappresentare un serio problema per la salute e la sicurezza dei lavoratori in alcuni ambienti di lavoro come agricoltura ed edilizia.

Si è svolto lunedì 1° luglio, nella spettacolare Abbazia di Valserena, il convegno dal titolo: “La sfida della ricerca di personale: le influenze culturali e le priorità che guidano le scelte professionali delle nuove generazioni”, organizzato da CNA Parma in occasione della 78^ edizione dell’Assemblea Annuale dell’Associazione.

Pubblicato in Economia Parma

Il dato è pari al 9,8 per cento su scala nazionale, in aumento rispetto al 2020 (4.174 casi). Consigliera Parità Alvisi: "Anche in Emilia-Romagna è amaro constatare come per una donna avere un figlio riduca sensibilmente le probabilità di continuare a lavorare e, per chi continua, le prospettive di carriera"

“La violenza non è mai giustificabile, sia verbale che fisica, ma è chiaro che al Pronto soccorso di Carpi ci sono carenze organizzative che acuiscono il problema“.

Ci saranno anche 200 modenesi in piazza a Firenze sabato prossimo 26 giugno alla manifestazione, intitolata "Ripartiamo, insieme", organizzata da Cgil Cisl Uil, che proseguono la mobilitazione iniziata circa un mese fa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno presenti anche rappresentanze di lavoratori di alcune aziende del territorio a rischio chiusura, come Manifattura Riese di Carpi, Ondulati Maranello e Unifer Navale di Finale Emilia.

Pubblicato in Cronaca Modena

Videoriprese dei dipendenti vietate anche se c'è il consenso dei dipendenti: per la Cassazione dev'essere condannato il datore che installa una telecamera che li riprende all'opera anche se vi è l'assenso scritto dei lavoratori. Anche dopo il Jobs Act resta reato il sistema di controllo a distanza se manca l'accordo coi sindacati o l'autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro

I datori di lavoro non possono riprendere arbitrariamente i dipendenti all'opera. Altrimenti rischiano una condanna penale. Ciò vale anche quando la realizzazione dei video è giustificata da esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale e pure se i lavoratori sono d'accordo e hanno fornito il loro assenso scritto: gli apparecchi che potenzialmente possono controllare a distanza i dipendenti, in tal senso, possono essere autorizzati solo a seguito di accordo con le rappresentanze sindacali o in mancanza di questo, dalla Direzione Territoriale del Lavoro, mentre il consenso degli interessati non costituisce un'esimente per l'imprenditore perché i lavoratori sono «soggetti deboli» del rapporto subordinato ed in quanto tali influenzabili già in sede di assunzione.

Tutto questo era già stato previsto dagli articoli 4 e 38 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300 del 1970) in materia di tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non preventivamente autorizzate, ma è stato confermato anche dall'art. 23, c 2 D. lgs n. 151 del 2015, che ha modificato l'art. 171 D. lgs n. 196 del 2003 e quindi vale anche dopo l'entrata in vigore del Jobs Act. A ribadire quelli che sono sacrosanti principi dei diritti dei lavoratori non scalfiti dalla recente riforma, è la sentenza della terza sezione penale della Cassazione 38882/18, pubblicata il 24 agosto, che per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", è un'importante decisione che fa il punto in materia e fornisce preziose indicazioni ai fini della tutela del rapporto datore/dipendenti in materia di videosorveglianza e riprese nei luoghi di lavoro.

Nel provvedimento in commento è stata confermata l'ammenda emessa dal Tribunale di Chieti nei confronti del titolare di un bar per il reato di cui agli articoli 4 e 38 D. Lgs. 300 del 1970 perché quale esercente attività di bar-gelateria, installava quattro telecamere, disponendole in vari punti dello stabilimento, connesse ad uno schermo LCD e a un apparato informatico, in modo da avere il controllo visivo di tutti i luoghi di lavoro dove i dipendenti svolgevano le mansioni loro attribuite ed averne il controllo a distanza.

A nulla è valso rilevare che il sistema di videocamere risultasse installato per l'incolumità delle persone e la tutela del patrimonio aziendale ed in particolare a seguito di due episodi uno consistente in un'aggressione ad una dipendente da parte di ragazzi ubriachi, e quindi l'istallazione risponderebbe ad esigenze di sicurezza sul lavoro, e l'altro riguardante furti subiti dal locale e dunque la videosorveglianza avrebbe la finalità di tutelare il patrimonio aziendale. Non vi è dubbio che l'impianto anche solo potenzialmente controlla a distanza i dipendenti: ed il reato è integrato anche quando le telecamere restano spente.

Per autorizzarle la legge ha scelto una procedura codeterminativa, vale a dire l'accordo coi sindacati, che è collettivo, o l'autorizzazione dell'organo pubblico. Rileva, a tal proposito, il supremo collegio con condivisibile e significativa motivazione che: «Questa procedura, dettagliatamente prevista dal legislatore - frutto della scelta specifica di affidare l'assetto della regolamentazione di tali interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo - trova la sua ratio nella considerazione dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato. La diseguaglianza di fatto, e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile (a differenza di quanto ritenuto invece dalla Sez. 3, n. 22611 del 17/04/2012, Banti, Rv. 253060, citata nel ricorso), potendo essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro solo nel solo di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, non già dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione con cui accettano l'introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso, a torto o a ragione, in qualche modo condizionante l'assunzione».
(25 agosto 2018 )

 

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Pubblicato in Lavoro Emilia
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