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Di Mario Vacca Parma 8 maggio 2020 – A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, in attuazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, dispone che “ l'INAIL provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale”.

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Imprese estere sempre avanti, prosegue la flessione delle imprese giovanili e imprese rosa verso il rosso

Bologna 7 maggio 2020 - L'accelerazione della crescita in regione (in totale sono 49.395) rispetto allo scorso anno (+2,4 per cento, +1.157 unità), si accompagna a una più ampia riduzione delle altre tipologie di aziende (-1,3 per cento). L'Emilia-Romagna è l'ottava regione per aumento, davanti alla Lombardia (+1,0 per cento) e dietro al Veneto (+2,5 per cento).

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Domenica, 03 Maggio 2020 09:48

La via per l’esdebitazione

Di Mario Vacca Parma 2 maggio 2020 – Cura Italia, decreto liquidità aiuti a famiglie ed imprese che non sempre sono giunti a chi veramente ne ha bisogno, almeno sin’ora a distanza di due mesi dall’inizio del lockdown. 

I bonus da 600 euro sono quasi tutti arrivati a destinazione, ma per la cassa integrazione sinora non c’è alcuna certezza. A fronte dei presunti ritardi dell’Inps si è stipulato l'accordo con l'Abi per un anticipo delle somme, (per un massimo di 1400,00) ma non funziona perché gli istituti chiedono, a garanzia dell'anticipo, un'attestazione dell'Inps che l'Istituto non è in grado di rilasciare nel giro di pochi giorni. Alla data attuale,

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Di Guido Zaccarelli 2 maggio 2020 - Il Covid-19 ha interrotto bruscamente il sistema delle relazioni umane sulle quali l’economia, e la finanza, avevano fissato nel tempo i loro quartieri generali, dove decidevano le sorti del mondo intero, condizionando con le loro decisioni il comportamento delle persone in ogni direzione di marcia. Una delle finalità principali è sempre stata rivolta alla produzione e, come conseguenza diretta, l’impegno a generare nuove fonti di ricchezza, in parte da riservare in esclusiva a pochi pretendenti e, il restante, da distribuire in parti sempre più ridotte ad una vasta platea di persone. 

Di Mario Vacca Parma 26 aprile 2020 - Le norme emanate con cadenza settimanale per contrastare l’emergenza sanitaria derivante da Covid-19 ed in particolar modo per sostenere l’economia hanno creato non poca confusione finendo pure per sovrapporsi; è accaduto quando il decreto liquidità ed il maxiemendamento di conversione in legge del “Cura Italia” si sono sovrapposti su diversi argomenti generando incertezza tra gli imprenditori ed i professionisti.

Altre incertezze sono generate dal decreto liquidità per le imprese in crisi tanto che al riguardo intervengono Magistrati esperti nella disciplina della crisi tra Roma e Milano come Luciano Panzani e Roberto Fontana.

Secondo il primo è necessario introdurre misure protettive dell’impresa dalle azioni esecutive che i creditori potrebbero promuovere ed ovviamente dalle istanze di fallimento mentre per Fontana bisognerebbe evitare che i finanziamenti pubblici vadano ad imprese decotte e non meritevoli di credito, pensando ad autodichiarazioni che certifichino la solidità aziendale.
Per quanto concerne le istanze di fallimento è intervenuto il decreto liquidità ma mancherebbe ancora una misura sulla sospensione delle esecuzioni. Una misura doverosa in considerazione del fatto che con l’attuale situazione d’incertezza economica con la conseguente imprevedibilità del mercato qualsiasi piano di ristrutturazione sarebbe troppo aleatorio.

Sino al primo luglio sarà in vigore la moratoria completa sui fallimenti ma da questa data , scaduta la moratoria, ci sarà bisogno di regole meno condizionate dall’emergenza e soprattutto più chiare.
Rimodulazione dei sistemi di allerta, accesso alla liquidità, interventi sulla responsabilità degli amministratori e sui bilanci, mai come adesso serve incentivare il ricorso ai manager che affianchino l’imprenditore che dovrà pensare a far ripartire l’azienda. Scrivo da molto al riguardo ed oggi anche Stefano Cuzzilla, presidente di Federmanager, si rivolge al governo per richiedere un’agevolazione specifica per le aziende; Cuzzilla evidenza che occorrono competenze organizzative e tecniche specifiche non solo per riaprire i luoghi di lavoro ma anche per riprogettare il futuro dell’impresa “ le PMI, cioè il cuore della manifattura Italiana, sono di fronte ad una sfida eccezionale ed hanno bisogno di tutto il supporto manageriale possibile”.

Nell’eventualità che il governo accettasse con un provvedimento ad hoc, si aprono nuovi scenari per i manager italiani che anche in epoca Covid non si sono mai fermati. Finanziare l’affiancamento all’imprenditore di un manager preparato potrebbe essere un vero aiuto alle imprese consentendole di prepararsi adeguatamente alla sfida della fase 2.

 

 

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.

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Giovedì, 23 Aprile 2020 12:52

L’uomo al lavoro: il tempo in uno “slot”

L’uomo vive da tempo inserito in uno “slot", un connettore tecnologico utilizzato nei computer per contenere una scheda elettronica.

Di Guido Zaccarelli Mirandola 23 aprile 2020 - La parola che corre fluente nelle aziende tra i diversi comparti è “slot” per indicare il tempo che una persona può dedicare all’altra in una conversazione telefonica, o sul luogo di lavoro.

Al mattino il monitor si sveglia mettendo in bella mostra una moltitudine di rettangoli di differenti colori, simili alle celle di un foglio di calcolo, corrispondenti al tempo che una persona ha programmato di dedicare all’altra in una conversazione telefonica, o sul luogo stesso di lavoro. Purtroppo, come spesso accade, la conversazione in atto non esaurisce tutto l’orizzonte che rimane tra: ” il detto e il non detto, tra quello che si voleva, o poteva dire, ma che non è stato detto.”.

Si viene “estratti” dallo “slot” per essere “inseriti” in un altro “slot” dove condividere il tempo con persone anche loro “infilate” in altri “slot”. Viene da pensare che la scrivania sia diventata una vera e propria “scheda madre” di un computer, la cui architettura obblighi l’uomo a comportarsi come una macchina digitale che dialoga con i diversi componenti digitali (persone) che entra ed esce dagli “slot” al pari di una scheda elettronica. Non sarà che il “mondo” abbia addestrato l’uomo a vedere il lavoro come una scheda madre di un computer e il tempo delle persone come una scheda elettronica da inserire al bisogno ed estrarla quando ha esaurito la sua funzione, come una parte di un componente alla catena di montaggio?

La scrivania del computer si chiama “desk-top”, scrivania principale. Nel mondo analogico, quando l’organizzazione del lavoro dipendeva dall’orologio a lancette le persone traevano dalla loro posizione il ritmo per pianificare la giornata di lavoro. Ora i ritmi hanno superato il display dell’orologio digitale e sono scanditi dalle celle colorate che indicano in quale “slot” il lavoratore si deve inserire all’ora x: «mi sono inserito in una conversazione». Questi comportamenti condizionano la vita delle persone che si muovono alla velocita dei bit come un computer, quando deve elaborare una elevata quantità di informazioni in breve tempo.
Cos’è quindi il tempo? Il tempo è uno spazio cosmico che si muove nella dimensione infinita dell'esistenza umana. Intervalli precedenti seguono a ruota istanti successivi che definiscono gli accadimenti vissuti nella sensazione, e nella percezione, del vivere quotidiano. Il tempo nasce con il cosmo, da una pulsione di energia che si è diffusa nel tempo fino a raggiungere la dimensione infinita nel quale l’uomo proietta la sua presenza terrena.

Ogni parola, o azione, è istante zero, ma è immediatamente istante precedente e istante successivo, che trascende. krónos e Kairós sono le due dimensioni temporali, fondamentali, per condensare, o dilatare, nel tempo ogni singolo accadimento in relazione al contesto della vita. krónos è il tempo che assume le sembianze della persona che muove i sui passi sulla linea della vita ben rappresentata dalle lancette dell’orologio. Tutto ciò che appare è misurabile, diventando un punto di riferimento, unico e imprescindibile, per valutarle all’interno di una dimensione singola e prospettica. Kairós rappresenta l’emozione episodica che ha un inizio, un presente e un dopo; è in grado di assegnare un valore all’azione e condiziona l’insorgere dello stato emotigeno che si manifesta nell’istante esperienziale in grado di condizionare l’opportunità e le scelte.

L’uomo nel suo agire quotidiano oscilla tra krónos e Kairós, alla ricerca di uno “slot” in cui trovare la sua vera identità, ma soprattutto deve raggiungere gli obiettivi economici che il potere gli ha ordinato, fatto individualismo”, che si comporta come un attore teatrale che vuole sempre essere il protagonista assoluto della scena, e non semplice comparsa.
Il Covid-19 ha introdotto una variabile imprevista in un paradigma che il tempo ha cercato di proteggere mostrando, in ogni circostanza, l’immagine di una fortezza inespugnabile, al cui interno l’organizzazione funzionava in termini di rapporto, e non di relazione tra le persone: «abbiamo sempre fatto così», è da sempre la frase ricorrente che il potere conferisce ai subalterni per godere del privilegio assunto dalla posizione di controllo.

La tecnologia ha reso evidente quanto la fragilità delle mura che al primo sobbalzo si sono sgretolate dimostrando che le persone anche fuori dagli “slot” sono in grado di manifestare la professionalità e incrementare la produttività. Questo porta a considerare che un sistema rigido “vincola” le persone al fare senza ricevere in cambio il necessario coinvolgimento emotivo fondamentale per governare percorsi di crescita economica e di scambi relazionali.

L’etica e i talenti sono alcune delle virtù principali che l’uomo deve possedere e posto nelle condizioni di essere portati alla luce per raggiungere il bene comune. La critica che viene qui mossa intende riportare l’uomo al valore del tempo e come questo deve essere inteso da chi esercita il controllo. Dobbiamo tutti ricercare la strada per incamminarci verso un nuovo umanesimo, prendendo come riferimento “questo tempo” per iniziare a tracciare il sentiero di un universo capace di colmare lo spazio vuoto che si è creato quando, privato della libertà personale, l’uomo ha compreso il verso senso della vita fuori dallo “slot”.

 

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CURRICULUM - Guido Zaccarelli, è docente di informatica, giornalista, saggista, consulente aziendale e collaboratore redazionale di Gazzetta dell'Emilia. È laureato in Comunicazione e Marketing, ha conseguito un Master in Management per il coordinamento delle professioni sanitarie e frequentato la scuola di alta specializzazione per formatore e consulente d'impresa. È stato referente del Servizio Informativo dell'Azienda Sanitaria di Modena, presso il distretto di Mirandola e dal 2008 al 2018 docente a contratto di informatica presso l'Università di Modena Reggio.
Bibliografia: Informatica, insieme verso la conoscenza (2010) - La conoscenza condivisa, verso un nuovo modello organizzativo (2012) - Finestre di casa nostra (2013) - Dalla piramide al cerchio, la persona al centro della azienda (2016)

 

Di Mario Vacca Parma 22 aprile 2020 - Il decreto Cura Italia (articolo 55 D.L. n. 18/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) introduce nel nostro ordinamento una disposizione temporanea volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel corrente contesto di incertezza economica, una norma disaminata nel precedente articolo del 30 marzo scorso.
La nuova fattispecie è stata inserita attraverso l’integrale sostituzione dell’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e reca, quale meccanismo incentivante, la possibilità, per le imprese, di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (“DTA”) riferibili alle perdite fiscali pregresse ed alle eccedenze di ACE, in misura proporzionale ai crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020.

Presupposto per accedere all’agevolazione è che la cessione dei crediti avvenga entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo 44-bis, tuttavia, non chiarisce il significato da attribuire al concetto di «cessione a titolo oneroso» ed al periodo di cessione contenuta nel suo primo comma, ponendosi al riguardo una rilevante questione interpretativa.

Il permanere di una situazione di incertezza circa la corretta interpretazione di detto concetto, così come un’interpretazione restrittiva dello stesso da parte dell’Agenzia delle entrate, avrebbero limitato fortemente l’applicabilità della disposizione, vanificandone di fatto la portata agevolativa. Al contrario, un’interpretazione di detto concetto, da parte dell’Agenzia delle entrate, che rinviasse alle disposizioni del Codice civile avrebbe favorito l’applicazione della disposizione, andando incontro alle esigenze delle imprese. La norma la norma dovrebbe peraltro essere interpretata attribuendo alla locuzione “cessione dei crediti” il significato che essa ha sulla base delle disposizioni del Codice civile e non dei principi contabili IAS od OIC e, cosa non affatto di minore importanza, dovrebbe inoltre essere riferita sia alle cessioni di crediti pro-soluto sia a quelle pro-solvendo, in quanto entrambe utili rispetto all’obbiettivo della creazione di liquidità per l’impresa.

All’interpretazione di cui sopra ci pensa un emendamento parlamentare all’articolo 55 del decreto Cura Italia - in corso di approvazione alla Camera – che conferma la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le imposte anticipate corrispondenti a perdite fiscali ed eccedenze Ace non ancora utilizzate per le società che cedono crediti verso debitori inadempienti entro il 31 dicembre 2020 opera dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dal periodo d’imposta successivo. La precisazione è importante per dirimere i dubbi generati dalla norma e pertanto la trasformazione può essere effettuata dalla data di efficacia giuridica della cessione e non dalla data di efficacia economica, mentre «non rileva, ad esempio, la data di derecognition contabile del credito». Ciò premesso quindi la cessione è valida anche se effettuata pro solvendo e non pro soluto. Occorre tener presente che spesso i contratti di cessione prevedono una data di effetto giuridico non coincidente con quella di effetto economico. La trasformazione è consentita per le Dta corrispondenti (ad esempio, 24%) al minore importo fra: perdite fiscali ed eccedenze Ace non utilizzate, anche se non iscritte in bilancio, eil 20% del valore nominale dei crediti ceduti, per un ammontare massimo di due miliardi.

L’emendamento contiene altri importanti chiarimenti in ordine all’esclusione della cessione crediti infragruppo ed interviene sulla cessione plurima dello stesso credito confermando che nel caso in cui uno stesso credito sia ceduto più volte, la trasformazione può essere fruita una sola volta.

La trasformazione è condizionata di un’opzione che comporta il pagamento di un canone annuo (deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nell’esercizio in cui avviene il pagamento) dell’1,5% commisurato alle Dta effettivamente trasformate (non quindi quelle potenzialmente trasformabili) in crediti d’imposta. L’opzione – che deve essere esercitata entro l’esercizio in corso a quello in cui ha effetto la cessione dei crediti – ha efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello della cessione stessa e come chiarito nell’emendamento ciò si riferisce esclusivamente alla decorrenza del canone.

 

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
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Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
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Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
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Di Mario Vacca Parma 21 aprile 2020 - Gli aspetti economici che conseguiranno le problematiche inerenti le emergenze sanitarie con la relativa chiusura di tutte le attività al fine di evitare il diffondersi del virus Covid-19 dovranno essere fronteggiati in modo tempestivo dalle aziende; il rischio è che il 10,4% delle PMI fallisca nel breve, come evidenzia lo studio “The impact of coronavirus on Italian non financial corporates” commissionato da Cerved Rating Agency.

In questo momento è importante determinare in via immediata il fabbisogno finanziario di breve periodo (da 1 a 5 mesi) e di medio (fine sei mesi – fine anno), che indica la quantità dei flussi di cassa che occorrono per tenere l’azienda in piedi e quanti assorbimenti di liquidità la medesima possa sopportare.

Gran parte delle aziende – soprattutto le piccole imprese – si trovano impreparate di fronte a questa necessità, imprese che già normalmente sono compresse tra costi, riduzioni di fatturato, uscite impreviste, incertezze legislative e dalla presenza di un socio occulto come il fisco che drena gran parte degli sforzi.
E’ importante ed essenziale annoverare professionalità interne o esterne all’impresa che stimino attentamente l’impatto della crisi sui conti aziendali e valutino immediatamente tutte le possibili strade da intraprendere, in primis l’opportunità di aderire ai finanziamenti agevolati tramite il sistema delle “garanzie statali”, la sospensione dei pagamenti per un anno delle quote capitali dei finanziamenti, il ricorso agli ammortizzatori sociali (in modo diretto o indiretto), le agevolazioni fiscali, etc.

Ho più volte posto l’accento sul controllo di gestione che diventa vitale, infatti non a caso il nuovo Codice della Crisi D’Impresa e dell’Insolvenza ne ha evidenziato l’importanza per tutte le aziende di qualsiasi dimensione esse siano; benché il legislatore abbia da poco prorogato l’entrata in vigore delle nuove norme, la situazione attuale – come non mai - obbliga all’adozione di un buon piano di controllo.

In questo momento non è la causa della crisi da indagare quanto piuttosto la portata della stessa e si rende imprescindibile misurare la continuità aziendale futura (cosiddetto approccio forward looking).

Formazione, specializzazione e flessibilità come chiave per la scelta dei professionisti a cui rivolgersi per superare situazioni di crisi, competenze che non mancano in un territorio come quello emiliano che annovera tantissime PMI che potrebbero ricorrere alle mani di esperti che nel frattempo hanno creato un Team eterogeneo di professionalità, come la piacentina C&C Holding ( www.ccholding.it  – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  ) con lunga esperienza nelle diverse tipologie di operazioni finanziarie e consulenza gestionale e la parmigiana G-advisor  (g-advisor.it – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) per le operazioni di ristrutturazione aziendali del debito (finanza varia – fisco – fornitori, ecc.) con soluzioni extra-giudiziali o con apposite procedure concorsuali (piani di attestazione ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., transazioni fiscali ex art. 182 ter L.F., ecc).

Saper reagire cambia le cose: restare immobili lascia ogni cosa così com’è.

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Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
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di Mario Vacca Parma 19 aprile 2020 - A seguito dello stop forzato della propria attività, limitatamente alle attività non indicate negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11.3.2020), il D.L. 18/2020 ha introdotto uno specifico credito d’imposta da spendere in compensazione nel modello F24 tramite l’articolo 65 D.L. 18/2020 introducendo a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, un bonus nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

L’utilizzo del credito è stato attivato tramite la risoluzione 13/E/2020 che ha introdotto il codice tributo 6914, spendibile esclusivamente in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi con decorrenza dal 25 marzo scorso.

L’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare 8/E/2020 ha fornito chiarimenti in merito a tale agevolazione.

Un primo chiarimento riguarda il perimetro applicativo dell’agevolazione ed infatti il bonus spetta esclusivamente agli immobili censiti nella categoria catastale C/1, dedicata a “negozi e botteghe”.

Letteralmente la norma non richiede che il canone risulti pagato, quindi tale credito è sembrato liberamente spendibile senza la necessità di verificare l’effettiva corresponsione, ma l’Agenzia interpreta la norma introducendo un ulteriore requisito che il legislatore non ha posto, ovvero quello del pagamento del canone la cui giustificazione risiederebbe nel fatto che il bonus viene concesso “con la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.”

Di conseguenza, seguendo l’interpretazione dall’Agenzia, il diritto all’utilizzo del credito d’imposta maturerà soltanto quando sarà pagato il canone di competenza del mese di marzo 2020.
La risoluzione ha contemplato il caso di restituzione del credito fruito indebitamente nell’eventualità - nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto e la risoluzione dell’Agenzia - qualche soggetto abbia utilizzato il credito pur in presenza del mancato pagamento del canone di affitto, considerando l’esonero dall’applicazione di sanzioni.

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Mercoledì, 15 Aprile 2020 07:56

Misure urgenti di diritto concorsuale

di Mario Vacca Parma 14 aprile 2020 - Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge contenente misure urgenti riguardanti, tra le altre, l’accesso al credito e il rinvio di alcuni adempimenti per le imprese. Tra di essi la garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio di un anno dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (rinvio calendarizzato al 1° settembre 2021). 

Diritto societario
Riduzione del capitale: per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.

Principi di redazione del bilancio: nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza, cioè al 23 febbraio 2020. Diversamente, a causa della situazione anomala determinatasi dopo questa data, numerose imprese sarebbero tenute a redigere i bilanci senza l’ottica della continuità aziendale. In modo analogo, la misura si applica anche ai bilanci chiusi entro quella data e non ancora approvati.

Finanziamenti alle società: fino al 31 dicembre 2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Ciò al fine di non disincentivare un maggior coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento, sebbene a titolo di capitale di credito e non di rischio.
Diritto concorsuale
Le misure intervengono in materia di: i) concordato preventivo e accordi di ristrutturazione; ii) istanze per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
In materia di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, al fine di salvaguardare quelle procedure aventi concrete possibilità di successo prima della crisi epidemica, le misure:
prorogano ex lege di sei mesi i termini per l’esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenzamento dei connessi obblighi di pagamento);
in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, permettono al debitore di presentare, sino all’udienza fissata per l’omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;
permettono al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell’accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata;
• consentono al debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l’automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un’istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.
In materia di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, le misure:
• sanciscono l’improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sia per evitare procedure viziate da fattori straordinari ed estranei all’operato delle imprese, senza vantaggio per i creditori data la situazione in cui avverrebbe la liquidazione, sia per deflazionare l’elevato carico di lavoro che graverà sui tribunali;
estendono il periodo di blocco anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per consentire loro valutare più lucidamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione della crisi alternativi;
• sottraggono al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, in modo da non assecondare condotte dissipative e opportunistiche;
• prevedono la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese (per la dichiarazione di fallimento dell’impresa che ha già cessato l’attività) e dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie. Ciò al fine di evitare di precludere la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o di compromettere la tutela della par condicio creditorum.

Infine, viene prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l’assegno; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

 

 

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La Bussola d'Impresa - Mario Vacca
Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell’impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d’impresa.
Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari.
Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.
Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l’efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.
Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano.
Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali.
Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l’unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.
Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.

Riferimenti
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Telefono: ‭+39 347 2955391‬
WEB Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vaccamario/?originalSubdomain=it

Pubblicato in Economia Emilia
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