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Questa settimana l’avvocato prosegue, su sollecitazione dei lettori, l’approfondimento del tema legato al diritto di famiglia, nello specifico circa la pignorabilità dell’assegno divorzile.

“L'Agorà del Diritto” è il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori.

Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L'Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Pubblicato in Economia Emilia

Se la banca che ha venduto azioni illiquide è stata incorporata da un altro Istituto di credito, nei confronti di chi il risparmiatore può far valere i propri diritti in caso di violazione degli stessi?

 “L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L'Agorà del Diritto”, però, non è solo questo.

Pubblicato in Economia Emilia

Educazione finanziaria tra famiglia, esperti e guru. Per il futuro si guarda a istituzioni e web

Pubblicato in Cronaca Emilia

Dal 1° gennaio in vigore la normativa che determina lo stato di insolvenza anche per inadempienze di un centinaio di euro. Una norma secondo CNA incompatibile con l’attuale stato di emergenza

Inaugurato il primo  Green Retail Park del mondo. Dopo FICO, la nuova avventura di Oscar Farinetti è tutta rivolta al "green", per la gioia di Greta Thunberg.

Pubblicato in Politica Emilia

Ancora poche ore e finalmente si potrà tentare la fortuna al Gran Circo Italia. Venghino siori, venghino siore a veder tigri, saltimbanchi. prestidigitatori e giocolieri

Pubblicato in Politica Emilia

Aumenta, rispetto al 2019, il ricorso ai tool di comparazione tariffe per risparmiare sui costi bancari (+51,34%): a servirsi della comparazione per sottoscrivere un nuovo conto corrente online sono soprattutto giovani uomini tra i 25 e i 34 che vivono in grandi città come Bologna e Napoli. L'ultima indagine SOStariffe.it ha stimato l’andamento dell’uso del comparatore conti correnti nell’ultimo anno in nove diverse città italiane

Un tema molto importante nella scelta di una banca, riguarda, indubbiamente, l'affidabilità della stessa. Se fino a poco tempo fa, infatti, preferire un istituto di credito ad un altro aveva un'importanza relativa, oggi lo scenario è mutato significativamente. In tutto ciò, ha avuto un peso fondamentale l'entrata in vigore del "bail in", normativa europea che ha modificato le risoluzioni dell'eventuale crisi di una banca del Vecchio Continente. Un obbligo riguardante tutti i paesi dell'Unione Europea, anche se spesso, come si è potuto notare in Italia nel salvataggio di alcune banche in grandi difficoltà, gli stati membri hanno adottato qualche escamotage per cercare di rendere meno doloroso l'impatto sugli utenti bancari.

Il "bail-in": meno garanzie per i risparmiatori

Il "bail-in", di fatto, garantisce i soli depositi presenti su conti correnti, libretti di risparmio e conti deposito sino alla soglia massima di €.100.000,00. E null'altro. Le obbligazioni senior, quelle emesse dagli istituti di credito che incorporano un grado di rischio più basso, non sono più garantite da alcun fondo statale, com'era invece in Italia sino a pochi anni fa. Allocare i propri risparmi presso un istituto piuttosto che un altro, di conseguenza, è divenuto di fondamentale importanza per qualsiasi cittadino, onde evitare di mandare in fumo parte, o addirittura la totalità, dei propri risparmi. Per informazioni in tal senso, chiedere ai tanti risparmiatori veneti restati col cerino in mano dopo il default di due note banche di respiro nazionale con sede legale in quella regione.

Capire se una banca sia realmente affidabile, non è certo facile per i comuni cittadini. Un indicatore fondamentale per comprendere la solidità di una banca è il CET1 che trovi su https://contocorrente.net/cet1-banche-italiane-2019-lelenco-completo/649, dov'è possibile farsi un'idea su quali istituti italiani rispettino i parametri previsti dall'Unione Europea per considerarsi al riparo da possibili, ed imprevedibili, shock finanziari. E che in molti, non a torto, vorrebbero che le banche pubblicassero, in modo chiaro e facilmente reperibile, nei propri siti internet. Un indicatore, il CET1, atto a comprendere se un istituto abbia un elevato grado di liquidità: una banca liquida, infatti, è considerata sicura.


Solidità di una banca: attenzione ai crediti in sofferenza

Un altro indicatore molto importante per comprendere quanto sia sicura una banca, è il "solvency ratio", ovvero quanto impattano, in termini percentuali, gli investimenti effettuati da una banca sul proprio patrimonio netto. Un solvency ratio particolarmente positivo sarà a doppia cifra: la Banca centrale americana, ad esempio, dispone di un solvency ratio del 20%, dato che testimonia l'elevata solidità della più importante istituzione economico-finanziaria del mondo. Alcune banche, però, raggiungono a malapena il 5%: ciò significa che se gli investimenti della banca perdono più del 5% del loro valore, il gruppo soffrirà. Un dato da monitorare attentamente, inoltre, riguarda i crediti in sofferenza: se sono superiori al 15%, la banca potrebbe avere grossi problemi in divenire. Un altro aspetto strettamente correlato a quest'ultimo, riguarda gli accantonamenti, che devono coprire almeno il 50% dei crediti in sofferenza.


Inoltre, alcuni strumenti finanziari possono dare un'idea sul grado di solidità di un istituto, pur, in questo caso, non essendo così risolutivi come quelli fin qui citati. L'andamento del titolo in Borsa, ad esempio, può essere un utile indicatore, specie se il titolo viene sospeso per eccesso di ribasso. Anche i CDS, Credit Default Swap, possono essere d'aiuto. Questi strumenti appartengono alla famiglia dei derivati, divenuta tristemente celebre durante la crisi dei mutui subprime, ed offrono la possibilità di coprirsi dall'eventuale insolvenza di un debitore contro il pagamento di un premio periodico. Più è alto il prezzo, inferiore sarà la percezione di solidità di un istituto di credito. Al di là dei dati tecnici, che sono prioritari ed indispensabili nella scelta di un istituto, resta di fondamentale importanza scegliere un consulente preparato e corretto, in grado di fornire in modo chiaro, semplice ed esaustivo tutte le informazioni necessarie al cliente per effettuare consapevolmente qualsiasi decisione.

 

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di Mario Vacca Parma 28 luglio 2019 - In un momento in cui è di grande attualità un colpo alla privacy dei conti correnti dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate che avrà il potere di indagare sull’effettiva capacità di spesa e quindi contributiva degli italiani, la Corte di Cassazione con sentenza n. 19192 del 17.07.2019 chiarisce che il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce nel tempo la capacità contributiva, pertanto dalla spesa accertata deve essere detratto il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati


Nello specifico i giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di accertamento sintetico sull’acquisto di un immobile a seguito di mutuo, costituisce idonea prova contraria, di cui all’articolo 38, comma 6, D.P.R. 600/1973, anche la mera produzione di un contratto di mutuo, atto a dimostrare la provenienza non reddituale delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile (cfr. Cass., n. 31124/2018).


Non è necessario, dunque, dimostrare anche le motivazioni dell’erogazione e le garanzie che ne supportano la sussistenza mentre si evidenzia che qualora l’Amministrazione finanziaria proceda a determinare sinteticamente il reddito netto in relazione a una spesa derivante da incrementi patrimoniali e il contribuente eccepisca l’esistenza di un mutuo ultrannuale a giustificazione dell’esborso, detto mutuo non è valido ad escludere integralmente la capacità contributiva del contribuente ma la spalma nel tempo.


Ciò premesso quindi bisogna considerare che mentre da un lato occorre detrarre dalla spesa accertata per gli investimenti patrimoniali l’intero capitale richiesto a mutuo dall’altro, occorre aggiungere al reddito accertato, i ratei di mutuo maturato e versati per ogni annualità. 

 

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Domenica, 16 Giugno 2019 08:59

Nuovi limiti per la nomina di sindaci e revisori

Di Mario Vacca Parma, 16 giugno 2019 -  Il legislatore ha affidato al decreto crescita le norme per la modifica ai limiti per la nomina di sindaci e revisori nelle Srl previsti dall'attuale articolo 2477 del codice civile.

Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo o del revisore delle Srl inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell'organo di controllo, attribuendo ai soci delle S.r.l. il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori. L'estensione dell'obbligo, con limiti ritenuti eccessivamente bassi, ha causato non poche polemiche per le problematiche che la norma potrebbe comportare a livello di gestione delle tantissime srl. A tal fine, con un emendamento al Decreto Sblocca Cantieri il legislatore ha apportato nuovamente modifiche ai limiti stabiliti che entreranno in vigore il 16 dicembre 2019.

L'esecutivo non solo ha previsto il raddoppio dei tre limiti previsti ma che l'obbligo di nomina scatti solo nel caso del superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno due dei tre limiti, pertanto la nuova disposizione cosi limita:

 Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità
Sarà sufficiente il superamento di soltanto uno dei rappresentati limiti, mentre la norma attuale prevede il superamento di ben due limiti.

Il monitoraggio che fa scattare l'obbligo previsto nel nuovo articolo 1477 c.c., riguarda i due esercizi antecedenti la scadenza per l'adeguamento dello statuto (fissato in nove mesi dall'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 379 e, per l'effetto, dell'articolo 2477 c.c.). Al contempo il legislatore della riforma precisa che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore (di cui alla lettera c) del nuovo III comma) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Nell'articolo trova anche spazio la tutela per quelle società che in ordine ai più stringenti limiti introdotti dal 16 marzo scorso dall'articolo 379 del Dlgs n.14 del 2019, hanno provveduto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, infatti si dispone che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di tale nomina per la società, costituisca giusta causa di revoca della nomina stessa.

A tal punto in seguito alla conversione in legge del decreto crescita le società a responsabilità limitata che avessero già nominato l'organo di controllo sulla base dei precedenti limiti potranno procedere alla revoca invocando la "giusta causa".
Naturalmente le società non più soggette all'obbligo che volessero mantenere il revisore potranno farlo semplicemente non formalizzando la revoca. Si parlerà quindi di revisione volontaria.

Per ogni approfondimento: https://www.gruppor1.eu/public/userfiles/files/R1_Temporary%20Management.pdf 

 

Mario Vacca:https://www.gazzettadellemilia.it/economia/itemlist/user/981-la-bussola-soluzioni-d-impresa.html 

Mi presento, sono nato a Capri nel 1973, la mia carriera è iniziata nell'impresa di famiglia, dove ho acquisito esperienza e ho potuto specializzarmi nel controllo di gestione e finanza d'impresa.Queste capacità mi hanno portato a collaborare con diversi studi di consulenza tra Capri, Napoli e la penisola Sorrentina con il ruolo di Temporary Manager, per pianificare crescite aziendali o per risolvere crisi aziendali e riorganizzare gli assetti societari. Nel corso degli anni le esperienze aziendali unite alle attitudini personali mi hanno permesso di sviluppare la capacità di prevedere e nel contempo essere un buon risolutore dei problemi ordinari e straordinari dei miei clienti.Per migliorare la mia conoscenza e professionalità ho voluto fare esperienza in un gruppo finanziario inglese e, provatane l'efficacia ne ho voluta fare una anche in Svizzera.

Queste esperienze estere hanno apportato conoscenze legate al Family Business, alla protezione patrimoniale tanto per le imprese quanto per i singoli imprenditori e, alla gestione di società e conti esteri per favorire l'internazionalizzazione ed armonizzare la fiscalità tra i diversi paesi ove i clienti operano. Nel frattempo ho maturato esperienza in Ascom Confcommercio per 12 anni - nel ruolo di vice presidente - ottenendo una buona padronanza della dialettica, doti di Pubblic Relation e, una buona rete di contatti personali. Mi piace lavorare in squadra, mi piace curare le pubbliche relazioni e, sono convinto che l'unione delle professionalità tra due singoli, non le somma ma, le moltiplica.Il mio obiettivo è lavorare sodo ma, con Etica ed Urbanità.

Riferimenti

Mario Vacca Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Telefono: ‭+39 347 2955391‬

 

Pubblicato in Economia Emilia