Di Emilio Graziuso 4 dicembre 2021 - “Ho acquistato azioni della allora Cassa di Risparmio di Ferrara, posso rivendicare qualche diritto al risarcimento del danno?”.
La domanda che ci pone il nostro lettore ci permette di tornare su una tematica quanto mai scottante: la tutela del risparmiatore acquirente di azioni illiquide.
Prima di rispondere alla stessa (premettendo, come sempre, che, la risposta che forniremo è di carattere generale e non specifico, in quanto per rispondere in modo preciso alla stessa bisognerebbe conoscere nel dettaglio la fattispecie ed analizzare la relativa documentazione) è bene ricordare che la Cassa di Risparmio di Ferrara si è poi trasformata in Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara per poi essere incorporata in Credit Agricole Italia s.p.a.
Riguardo ad una fattispecie analoga a quella che è stata sottoposta alla “Agorà” si è espresso di recente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (nel prosieguo Arbitro o ACF), il quale ha stabilito una serie di principi che speriamo possano essere utili, non solo al nostro lettore ma anche a tutti i possessori di azioni illiquide emesse dalla allora Cassa di Risparmio di Ferrara.
Più in particolare, l’Arbitro ha riscontrato nella fattispecie dallo stesso esaminata la violazione della Banca che aveva emesso e venduto le azioni illiquide degli obblighi di informazione sulla stessa gravanti, in quanto, la documentazione prodotta dall’Istituto di credito è stata ritenuta generica e senza indicazione delle caratteristiche specifiche dei titoli oggetto dell’operazione.
L’ACF ha, inoltre, ribadito il principio che l’Intermediario è tenuto ad assolvere “in concreto” e non solo in modo meramente formalistico gli obblighi informativi sullo stesso gravanti.
Solo l’effettivo e concreto adempimento degli obblighi informativi da parte della Banca può consentire al risparmiatore di valutare le reali caratteristiche dell’operazione e conseguentemente permettergli di compiere una consapevole scelta d’investimento.
Nel caso di specie, l’Arbitro ha, inoltre, ravvisato una serie di criticità anche in merito alla profilatura del risparmiatore in azioni Cassa di Risparmio di Ferrara.
Sebbene, infatti, l’esperienza finanziaria del consumatore fosse “medio bassa” allo stesso la Banca aveva attribuito un profilo di rischio “medio alto”. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova da parte dell’Istituto di credito con riferimento alla circostanza che l’intermediario come da suo obbligo avrebbe posto domande specifiche e dettagliate volte ad indagare l’esperienza ed il grado di conoscenza di specifiche tipologie di investimento.
Avendo riscontrato le suddette violazioni l’Arbitro ha, quindi, dichiarato il diritto del risparmiatore ad ottenere da parte della Credit Agricole Italia s.p.a., in qualità di società incorporante Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., il risarcimento del danno patito quantificato nell’importo complessivo dell’investimento.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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