Domenica, 14 Dicembre 2014 10:57

Cibo e intolleranze alimentari. Nuova norma per l'etichettatura nei ristoranti In evidenza

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Dal 13 dicembre in vigore le nuove norme per i ristoratori.

di Virgilio Parma 11 dicembre 2014 -

Sono all'incirca 2,5 milioni gli italiani che soffrono, in modo più o meno grave, di intolleranza alimentare. Anche il nostro Paese si sta adeguando alle normative comunitarie che garantiscono i diritti di questa speciale categoria, in costante crescita, e per la quale alcuni ingredienti potrebbero rivelarsi "velenosi".
La nuova direttiva europea che obbliga i ristoratori a dichiarare gli ingredienti contenuti nei piatti, ha prodotto un ampio dibattito e qualche preoccupazione, a volte ingiustificata, tra gli addetti ai lavori.
Fatto sta che dal prossimo 13 dicembre entra in vigore il nuovo regolamento sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Sarà quindi operativo anche in Italia il Regolamento (UE) n 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori che si pone l'obiettivo di salvaguardare la salute ed il benessere dei consumatori tramite la esposizione obbligatoria delle informazioni sugli alimenti.
"In seguito all'introduzione della normativa tutti i produttori alimentari - informa Ristoranet - (quindi chi possiede un bar, un ristorante, una pasticceria un servizio di catering..) dovranno rivedere e ristampare tutte le informazioni sui prodotti alimentari entro la fine del 2014 includendone altre finora non obbligatorie. Le informazioni inoltre dovranno essere ben leggibili e quindi inserite in posti in cui attirano l'attenzione ed essere scritte con caratteri tipografici non inferiori a 1,2 mm.
Le novità non riguardano solo le etichette dei prodotti da supermercato, ma anche gli stessi prodotti presenti nei menù. Ciascun piatto dovrà quindi essere correlato di una meticolosa descrizione degli ingredienti e della presenza di nutrienti fonte di allergie come latte, glutine, uova, arachidi, semi di sesamo, soia, frutta a guscio, sedano, senape, anidride solforosa, lupini, molluschi, pesce e crostacei che rappresentano le allergie più diffuse."

Elenco delle indicazioni obbligatorie
1. Conformemente agli articoli da 10 a 35 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
a) la denominazione dell'alimento;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e) la quantità netta dell'alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;
j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono espresse mediante parole e numeri. Fatto salvo l'articolo 35, esse possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.
3. Se la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, segnatamente quelli di cui al paragrafo 1, esse possono essere in alternativa espresse attraverso pittogrammi o simboli invece che parole e numeri.
Al fine di assicurare che il consumatore benefici di mezzi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari diversi da parole e numeri, e purché sia assicurato lo stesso livello di informazione garantito da parole e numeri, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati a norma dell'articolo 51, i criteri cui è subordinata l'espressione di uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri.
4. Per assicurare l'attuazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 per esprimere uno o più determinati dati specifici attraverso pittogrammi e simboli invece che parole o numeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

(In allegato la normativa completa)

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