Sabato, 18 Maggio 2024 11:12

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: quando l’abbandono del tetto coniugale è lecito In evidenza

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Emilio Graziuso Emilio Graziuso

Di Emilio Graziuso 18 maggio 2024 - Questa settimana approfittiamo di una domanda pervenuta da un lettore per trattare un argomento sul quale, spesso, c’è un po’ di confusione tra i “non addetti ai lavori”: l’abbandono del tetto coniugale.

Costituisce una ipotesi di reato? Ha conseguenze risarcitorie? È causa di addebito della separazione?
Procediamo con ordine.
L’abbandono del tetto coniugale è l’ipotesi nella quale uno dei due coniugi lascia volontariamente l’abitazione familiare senza una motivazione giuridicamente rilevante o, meglio, una giusta causa.

Per comprendere, quindi, le conseguenze giuridiche della fattispecie occorre, quindi, valutare se nel singolo caso vi è o meno una giusta causa.
Se quest’ultima manca, il coniuge che ha lasciato l’abitazione familiare “potrebbe" (la valutazione è rimessa al Tribunale) essere ritenuto responsabile della fine del matrimonio ed ad esso potrebbe essere addebitata la separazione con conseguenze, quali, ad esempio, la perdita del diritto a ricevere l’assegno di mantenimento e la perdita di ogni diritto successorio nei confronti dell’altro coniuge.
Questo da un punto di vista civilistico.
Sul piano penale l’abbandono del domicilio domestico si ha qualora il coniuge che lascia l’abitazione del nucleo familiare non provveda più al sostegno economico e morale dell’altro coniuge e dei figli.
Non commette, quindi, reato, il coniuge che si è allontanato comunicando il nuovo domicilio e, quindi, essendo reperibile, e se continua a fornire mezzi di assistenza morale ed economica.
Le conseguenze appena esaminate, sia in ambito civile che penale, scaturiscono dall’assenza di una giusta causa. Se, invece, essa ricorre l’abbandono del tetto coniugale è legittimo.
Cosa si intende per giusta causa?
Essa ricorre quando la convivenza è divenuta impossibile o intollerabile.
In giurisprudenza sono state individuate ipotesi variegate di giusta causa, quali, ad esempio: violenze fisiche o psichiche, grave crisi coniugale, forti conflitti tra i coniugi e/o con la famiglia d’origine dell’altro coniuge.
Inoltre, il codice civile prevede espressamente, quale giusta causa, la proposizione dell’azione di separazione, di annullamento o di divorzio.

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(*) Autore

avv. Emilio Graziuso -  Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Presidente  Nazionale Associazione "Dalla Parte del Consumatore".

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Sito WEB: www.dallapartedelconsumatore.com