In tutto questo c’è qualcosa che non funziona fermo restando il fatto che anche i dati statistici forniti da Unioncamere alla data del 05 gennaio 2023 evidenziano che molti imprenditori ed, a quanto pare, anche un elevato numero di commercialisti e di consulenti aziendali sino ad oggi hanno del tutto ignorato il tema degli Adeguati Assetti (art. 2086 c.c., comma 2) e dei nuovi adempimenti introdotti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
A questo punto occorre fare un passo indietro verso la genesi del nuovo codice.
La vecchia formulazione dell’art. 2086 c.c., sotto la rubrica «direzione e gerarchia dell’impresa», affermava il principio di sovraordinazione dell’imprenditore, mentre con la riforma del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), collocando una nuova norma nell’ambito di una disposizione generale, ha iniziato con il modificare la rubrica, intitolata alla «gestione dell’impresa», ed ha continuato dettando una clausola a contenuto generico sui doveri dell’imprenditore, dotata di autonoma precettività, ma necessariamente da integrare mediante concetti economico-aziendali.
La nuova formulazione abbandona la visuale della tutela esclusiva del ceto creditorio nella prospettiva dell’esclusione dell’impresa insolvente dal mercato, per approdare ad un fine conservativo, finalizzato a recuperare e mantenere all’interno della vita economica l’impresa o le sue strutture produttive.
Oggetto dell’indagine è il nuovo secondo comma dell’art. 2086 c.c.: all’apparenza poche righe, ma ricche di contenuti “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Occorre subito rilevare che la norma spinge l’imprenditore italiano verso il nuovo compito di transitare da una struttura da “c.d. impresa familiare”, al modello della “c.d. impresa manageriale”, capace di superare i rischi insiti nel primo modello di imprenditorialità, debolezza competitiva, carenze procedurali, sottocapitalizzazione, passaggi generazionali, tutti fattori da prendere in considerazione nella procedura di realizzazione ed implementazione degli adeguati assetti.
Il legislatore, mediante la modifica della rubrica, attribuisce all’impresa il compito esplicito di organizzare al meglio i fattori produttivi, anche allo scopo di prevenire la crisi d’impresa e quindi la perdita della c.d. continuità aziendale.
Quella congiunzione «anche» inserita nel contesto lascia intravedere che la prevenzione della crisi sia solo uno dei fini della obbligatoria predisposizione di adeguati assetti giungendo alla considerazione che innanzitutto vi sia, in una prospettiva di buona e corretta amministrazione, lo svolgimento dell’attività con il migliore profitto ed un opportuno controllo dei rischi.
L’attenzione dedicata alla nuova funzione di prevenzione della crisi non deve, in ogni caso, lasciare in ombra gli assetti organizzativi nelle società in bonis, non a rischio di perdere la continuità aziendale.
Tutto ciò premesso, quindi, intervistando un campione di piccoli imprenditori, quelli che affidano la contabilità al commercialista, al quale inviano i documenti ogni fine mese (se va bene) mi sono reso conto che, per questa specifica categoria, la disposizione sarebbe visibilmente viziata da un “eccesso di ambizione”. Una considerazione alla quale pervengo dal momento che la modalità di trasferimento dei dati tra impresa e professionista, l’analisi e l’interpretazione di tali dati ed il contestuale confronto che ne dovrebbe scaturire avviene con tempistiche troppo lente rispetto alla genesi del fatto aziendale oltre, a non offrire alcuna tipologia di prevenzione e di programmazione della vita aziendale, ovvero proprio ciò che suggerirebbe la buona logica imprenditoriale ed impone il nuovo codice della crisi d’impresa.
Dopo più rinvii il nuovo CCII, nella sua completezza, è entrato in vigore lo scorso 15 luglio 2022 ed uno degli articoli, precisamente il n. 2 del D.Lgs. n. 83/2022 impone l’effettuazione periodica di ben 12 check sullo stato di salute dell'impresa, misurandone la continuità attraverso una logica "forward looking".
Affinchè sia possibile garantire l’adeguata tempestività di intervento ai primi sintomi di crisi (indipendentemente da quali ne siano le cause) uno screening periodico deve essere effettuato con periodicità non superiore al trimestre, il cui report di adeguato assetto – a garanzia dell’imprenditore - dovrà essere custodito con data certa.
I primi ad adeguarsi alla normativa sono stati gli Istituti di Credito che in sede di istruttoria e rinnovo fidi stanno già iniziando a chiedere alle imprese loro clienti, unitamente ad un bilancio di pre-chiusura, anche un report attestante l’Adeguato Assetto.
Un adeguato assetto organizzativo è un insieme di strutture, risorsi e processi che consentono all’azienda di raggiungere i propri obiettivi e creare valore per soci, azionisti e stakeholders. Un assetto organizzativo adeguato deve essere in grado di gestire efficacemente le attività aziendali, creare sinergie tra le diverse funzioni e supportare l’innovazione e la crescita.
Ci sono diverse strategie che le aziende possono utilizzare per ottenere un adeguato assetto organizzativo. Tra queste:
- Definire chiaramente gli obiettivi aziendali e le strategie per raggiungerli;
- Creare una struttura organizzativa flessibile che possa adattarsi alle esigenze cambianti del mercato;
- Valutare i punti di forza ed i punti di debolezza dell’azienda non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi;
- Sviluppare processi efficienti per la gestione delle attività aziendali e la prevenzione dei rischi;
- Investire in tecnologie e risorse per supportare l’innovazione e la crescita;
- Promuovere una cultura aziendale che incoraggi l’iniziativa e la creatività, ma anche la trasparenza e la comunicazione efficace;
- Monitorare costantemente la situazione finanziaria e i segnali di allarme per anticipare le difficoltà e agire tempestivamente.
Il sistema impone la programmazione ed il monitoraggio dei flussi di cassa nei sei mesi successivi dando evidenza del rispetto degli indicatori di crisi e di continuità aziendale. In pratica occorre approntare un “cruscotto” gestionale dell’andamento aziendale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha evidenziato come il business plan costituisca “il più efficace assetto organizzativo di governo finanziario dell’impresa e di tempestiva rilevazione del rischio di crisi aziendale”.
Il Mancato adeguamento alle prescrizioni del nuovo Codice espone a rischi non indifferenti, personali e patrimoniali con implicazioni anche di carattere penale.
Intanto in sede di chiusura del bilancio 2022 l’imprenditore o gli amministratori dovranno dichiarare di aver adottato gli Adeguati Assetti in Nota Integrativa o con la Relazione sulla gestione:
“L’organo amministrativo attesta di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2086 c.c., comma 2, in tema di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, implementando procedure anche informatiche in grado di rispondere compiutamente al dettato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 83/2022 (modificativo dell’art. 3 del D.Lgs. n. 14/2019 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”.
Sentenze di condanna a carico di imprenditori che hanno ignorato gli obblighi introdotti nel 2019 in occasione di crisi d’impresa sono state già emesse da diversi tribunali Italiani evidenziando che le responsabilità maggiori sono proprio in capo agli imprenditori di aziende sane che, più di tutte, possono permettersi di investire risorse implementare gli Adeguati Assetti.
Gli assetti organizzativi adeguati sono fondamentali non solo per la prevenzione della crisi aziendale ma anche per la creazione di valore e la crescita aziendale. Un assetto organizzativo adeguato consente all’azienda di gestire efficacemente le attività aziendali, ridurre i costi ed aumentare la produttività, una vera e propria bussola per navigare anche in acque agitate.