Le tasse non pagate relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, che quindi risultano dalle dichiarazioni 2020, 2021 e 2022 si possono pagare con sanzioni ridotte, ovvero si paga interamente l’imposta dovuta e gli interessi, ma si applica una sanzione del 3%, in luogo di quella ordinaria del 10%. Tutto ciò per quanto riguarda le imposte per le quali per le quali siano state già notificate le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate in seguito ai controlli automatici delle dichiarazioni. Interessante è la possibilità di poter far ricadere in questa fattispecie anche le tasse eventualmente rateizzate potendo pagare la somma residua applicando la sanzione ridotta del 3%. Il contribuente può scegliere di pagare a rate, con un piano di pagamenti trimestrali di pari importo per cinque anni.
In assenza di contestazioni formali da parte dell’Agenzia il contribuente può sanare pagando imposte ed interessi dovuti con una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale, il tutto con la prevista rateizzazione che può essere al massimo di otto rate trimestrali di pari importi, con primo pagamento il 31 marzo 2023. Siffatta procedura non riguarda solo gli ultimi tre periodi di imposta, ma anche quelli precedenti.
E’ ormai ampiamente noto che le cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 ed inferiori ai mille euro verranno automaticamente stralciate il prossimo 31 gennaio 2023 senza che il contribuente debba fare nulla.
Le cartelle esattoriali di importo superiore a mille euro, affidate all’agente sino al giugno 2022 ricadono nella sanatoria c.d. “rottamazione” attraverso la quale di procede al pagamento intero della somma originariamente dovuta ma senza interessi, sanzioni né spese di aggio, il tutto in unica soluzione o con 18 rate.
Ulteriore opportunità è la possibilità di sanare le posizioni con il Fisco a fronte delle quali c’è già un contenzioso in corso.
Sono previste una serie di diverse fattispecie a seconda del grado di giudizio al quale si è pervenuti:
- In presenza di un accertamento fiscale in corso, si può chiudere la pendenza pagando, oltre al dovuto, una sanzione ridotta di un 18esimo pagabile in 20 rate trimestrali. Previsione per tutti gli atti di accertamento notificati entro il 31 marzo 2023.
- In presenza di una controversia tributaria pendente, in ogni grado di giudizio ivi compresa la Cassazione, le somme da pagare per sanare la controversia cambiano a seconda del grado di giudizio:
- il 90% in primo grado;
- Se l’agenzia ha perso in primo grado ed il processo è in secondo grado, il contribuente può chiedere di chiudere tutto pagando il 40%;
- Se l’Agenzia ha perso in secondo grado ed il giudizio è in Cassazione, il contribuente può chiudere pagando il 15%;
- Se il processo è in cassazione e il Fisco ha perso in primo e secondo grado, si sana la pendenza pagando il 5%.
Se nei precedenti gradi di giudizio ha vinto l’Agenzia delle entrate, il contribuente può chiudere tutto pagando interamente il tributo oggetto della contestazione, ma senza sanzioni e interessi.
Parlando di posizioni debitorie, di rapporti con l’Agenzia delle Entrate e di tasse non si possono tralasciare gli obblighi a cui sono soggetti gli amministratori delle società. Com’è noto, l’articolo 2086, comma 2, cod. civ. dispone l’obbligo per l’imprenditore che operi in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.
L’istituzione dell’assetto organizzativo ed amministrativo-contabile dell’impresa attiene alla fase della gestione ed organizzazione dell’impresa sociale che va riferita necessariamente a tutti gli amministratori.
Giova al riguardo citare anche l’importante principio affermato dalla Cassazione nella recente sentenza n. 24068/2022 secondo cui l’amministratore di una società per azioni non può delegare ad un terzo poteri di esclusiva spettanza degli amministratori; ovvero, “non può delegare poteri che per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifica in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”.
“L’istituzione di assetti adeguati non deve essere affatto vista e vissuta solo ed esclusivamente nell’ottica della crisi di impresa, ma tutt’altro; questo dovere dell’organo amministrativo risponde in primis al rispetto dei principi di corretta amministrazione, e di buon funzionamento dell’impresa sociale”.