Sabato, 18 Giugno 2022 05:33

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: Dopo la sentenza di separazione i coniugi possono riconciliarsi formalmente? In evidenza

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Di Emilio Graziuso (*) 18 giugno 2022 - Nei giorni scorsi è pervenuta alla nostra redazione, una domanda alla quale riteniamo di dare subito risposta in quanto riguardante una ipotesi particolare che potrebbe incontrare l’interesse di molti lettori: dopo la sentenza di  separazione i coniugi possono tornare insieme anche da un punto di vista formale?

La risposta al quesito è positiva.

E’ lo stesso codice civile che prevede la possibilità per i coniugi, di comune accordo, di far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una espressa dichiarazione in tal senso o anche, semplicemente, assumendo un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.

Ovviamente, i coniugi possono sempre rivolgersi al Tribunale per ottenere un provvedimento giudiziale volta ad ottenere un provvedimento giudiziario con il quale sia riconosciuta l’avvenuta riconciliazione e che, quindi, determini la cessazione degli effetti della separazione.

In questo caso dovrà essere fornita al Tribunale la prova dell’avvenuta riconciliazione dimostrando, ad esempio, la coabitazione o la ripresa delle relazioni reciproche.

Qualora le parti decidano di riconciliarsi senza ricorrere al Tribunale, essi possono farlo in modo tacito o espresso.

Nel primo caso, i coniugi assumono un comportamento, in casa e fuori, che, in modo inequivocabile, sia incompatibile con la separazione.

Nel secondo caso, invece, i coniugi separati redigono un accordo scritto nel quale dichiarano espressamente di voler riprendere la normale vita matrimoniale con reciproci diritti e doveri.

In ogni caso, per dare pubblicità giuridica alla riconciliazione e poterla, eventualmente, opporre a terzi ed annullare la separazione è necessario che le parti prestino una dichiarazione dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune nel quale è stato celebrato o trascritto il matrimonio.

La dichiarazione sarà, quindi, iscritta negli archivi dello Stato civile ed annotata nell’atto di matrimonio.

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"


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