Cos’è il DVR?
Si tratta di un documento obbligatorio per legge che si redige in tutte le aziende con almeno un dipendente in qualsiasi formula di rapporto lavorativo. Esso serve a monitorare e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro dimostrando agli organi di controllo che sono stati effettuati controlli sulla Valutazione dei Rischi.
Inoltre il DVR o documento valutazione rischi deve essere conservato in azienda e deve essere redatto seguendo i criteri esposti nel testo normativo di riferimento. In particolare esso deve contenere l’analisi della struttura aziendale e le relative attività svolte con l’obiettivo di individuare e valutare rischi e pericoli che gravano sulla sicurezza delle persone coinvolte.
Come si redige?
Per redigerlo è necessario innanzitutto un sopralluogo presso l’ambiente lavorativo che servirà a compiere un’analisi preliminare della valutazione dei rischi correlati. Successivamente è necessario verificare gli adempimenti sulla sicurezza in base al grado di rischio e solo allora sarà possibile redigere il documento conforme al Testo Unico sopra citato.
Nello specifico questo documento deve descrivere in modo opportuno i luoghi di lavoro e le attività esercitate con particolare dovizia di dettagli riguardo le attrezzature, i macchinari e le unità operative presenti con relative mansioni. A seguire deve indicare i fattori di pericolo per ogni area considerando rischi connessi e rischi operativi assieme alle schede di valutazione e al programma di interventi di adeguamento o miglioramento che sono reputati necessari.
Quali sono gli obblighi rispetto al DVR?
Il DVR deve essere conservato in azienda e consegnato al Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori in copia. Inoltre deve essere aggiornato ogni qual volta dovessero verificarsi cambiamenti interni all’azienda o rispetto alla normativa di riferimento. Esso deve sempre contenere tutti i dati di riferimento dell’azienda e descrivere le mansioni, i macchinari, gli agenti chimici e tutti i rischi possibili che riguardano la configurazione degli ambienti di lavoro.
Chi lo redige?
Per redigerlo il datore di lavoro può avvalersi di un consulente esterno specializzato dal momento che la disciplina può risultare piuttosto complessa. Tuttavia la responsabilità di tale documento resta sempre al datore di lavoro che redigerà il documento assieme al Medico Competente, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori. Queste figure collaborano tra loro per individuare rischi e relative misure di sicurezza da adottare in ambito lavorativo e sanitario e sono quelle che affiancano il datore di lavoro nella stesura del DVR.
Il documento deve essere redatto entro novanta giorni dall’avvio di una nuova attività e riguarda tutte gli ambienti di lavoro pubblici e privati. Sono esclusi da tale obbligo solamente i lavoratori autonomi e le aziende a conduzione familiare che, invece, si conformano a quanto previsto all’Articolo 2222 del Codice Civile che specifica le modalità in cui si espletano le procedure di sicurezza per l’incolumità delle persone.