Di Mario Vacca Parma, 13 marzo 2022 - A causa del contesto socioeconomico derivato dalla situazione emergenziale relativa alla pandemia di cui tutto il mondo non ne è ancora uscito, ma anche delle problematiche relative alle “chiusure” verso e dall’est Europa per i noti problemi in corso, è aumentata l’attenzione pubblica sul tema della prevenzione di situazioni di crisi aziendale.
Il tema della Crisi di un’Impresa è un argomento molto delicato che deve essere affrontato con la massima attenzione da imprenditori e professionisti nonostante l’incertezza ad oggi legata alla normativa ed alla sua entrata in vigore che viene - in parte - ripetutamente rivista e rinviata. Le nuove disposizioni cambiano il modo di fare impresa ed aumentano le responsabilità in capo all’imprenditore o ai professionisti quali amministratori, organo di controllo, etc. Sono stati previsti diversi strumenti di monitoraggio della salute di impresa specificatamente rivolti al mercato delle microimprese e delle PMI sempre più attente alle performance aziendali.
Strumenti che in parte potrebbero servire per bloccare le azioni esecutive generate dalle Azioni proprio dell’ente esecutivo statale per recuperare le rate delle imposte pregresse e sospese a seguito della normativa emergenziale Covid-19. Un problema che riguarda oltre 500 mila imprese alle quali l’agenzia ha notificato velocemente le intimazioni di pagamento del residuo dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, per essere venuta meno la rottamazione. Un’intimazione di pagamento in 5 giorni scaduti i quali potrebbero scattare direttamente le procedure esecutive e cautelari come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. L’agente della riscossione autonomamente non riesce a soprassedere al recupero di tutte le ingenti somme rimaste sospese e nello stesso tempo occorre ricordare che l'art. 3, co.14, lettera b) del dl 119/2018, prevede che in caso di decadenza dai piani, non sarà possibile procedere con la rateizzazione del debito generando una situazione ancora più complicata. Una difficoltà aggravata dal fatto che il debito – post decadenza – ritorna ai valori nominali, aumentati di sanzioni e interessi dal momento che versamenti già effettuati in passato sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto, ma il carico tributario iscritto a ruolo precedentemente, ridotto in funzione dell'accesso alla rottamazione, viene ripristinato e rideterminato dal momento che la rottamazione ter estingue l'intero debito solo se pagato integralmente.
A questo punto per tutelare la gestione e la continuità aziendale occorrerà bloccare il pagamento del dovuto, stoppare i pignoramenti e le azioni esecutive pertanto imprenditori e professionisti saranno costretti a ricorrere ad opzioni alla rateizzazione tributaria nel tramite di mezzi alternativi individuabili negli strumenti extra tributari.
Potrebbe essere interessante valutare l'utilizzo della transazione fiscale prevista dall'art. 182 ter lf, che richiede l'accesso a una procedura di concordato preventivo o la richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis lf.
In verità il governo aveva già pensato a tale situazione cercando di scongiurare un default globale introducendo la nuova Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (Cnc), con la legge 147/2021, nell’intento di agevolare la continuità aziendale, risanare le imprese in difficoltà finanziaria ed evitare l'uso smisurato delle procedure concorsuali. La Cnc permette all'imprenditore, su base volontaria, di chiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori. Ciò consente all'imprenditore in crisi di chiedere, con la stessa l'istanza presentata telematicamente o con successiva istanza, l'applicazione di misure protettive del patrimonio e quindi il blocco delle azioni esecutive, con l'effetto di sospendere anche i pagamenti dei debiti pregressi. Dal giorno della pubblicazione della domanda, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Tali misure operano anche nei confronti del fisco, se richiesta la misura cautelare verso l'Agente della riscossione. La domanda di nomina dell'esperto e l’stanza da presentare al tribunale per la conferma delle misure cautelari richiedono la predisposizione di documentazione specifica che necessita di tempo sia per la redazione che per il rilascio da parte degli enti quali la stessa Agenzia delle Entrate. E’ presumibile quindi ipotizzare un lasso di tempo molto superiore a 50 giorni ed a questo punto, se si aggiunge la stretta di controllo che i tribunali applicano per la conferma delle misure protettive si potrebbe giungere all'evidenza che – volendo evitare di perdere tempo e non ottenere i benefici che la Cnc dovrebbe apportare, potrebbe essere sensato valutare direttamente la soluzione del concordato preventivo con riserva, che con un'istanza assai più celere permette di ottenere il divieto di iscrivere pignoramenti ed iniziare o proseguire azioni esecutive già nel giro di 24 ore dal deposito in cancelleria del ricorso.
In questi giorni pare pronto lo schema di decreto legislativo che modifica il Codice della crisi
d’impresa, con alcune novità molto interessanti quali la nuova definizione di assetti organizzativi per prevenire la crisi d’impresa, i segnali di allarme, etc, ma di questo ne parleremo nel prossimo articolo. A tutti una serena domenica.
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Mario Vacca