Di Emilio Graziuso (*) 5 marzo 2022 - “Oltre ai motivi indicati nell’articolo del 26 febbraio scorso, vi sono altri casi nei quali il verbale di contestazione elevato a seguito di alcol test può essere impugnato?”
Ringraziamo i nostri lettori che ogni settimana ci scrivono ponendoci domande e partecipando, così, attivamente alla vita dell’ “Agorà”.
Dopo l’ultimo articolo del 26 febbraio 2022 numerose richieste di chiarimenti e approfondimento sulle ipotesi di illegittimità e, quindi, sui possibili motivi di impugnazione dei verbali di contestazione elevati a carico degli automobilisti a seguito di esame effettuato attraverso etilometro.
Abbiamo, quindi, scelto la domanda di cui sopra, in quanto essa comprende, nella sua semplicità, molte domande più specifiche che sono pervenute.
Rispondendo ad essa, quindi, cercheremo di dare risposte anche agli altri lettori dell’Agorà che ci hanno scritto.
Dobbiamo partire da un aspetto fondamentale.
Nel precedente articolo, infatti, abbiamo esaminato le cause di invalidità, per così dire, “formali” del verbale di contestazione e, quindi, più in particolare, la mancata indicazione in esso:
a)della omologazione e/o della taratura dell’etilometro utilizzato dagli agenti;
b)della circostanza che gli agenti abbiano avvisato l’automobilista, prima di sottoporlo all’alcol test, della possibilità di farsi assistere da un avvocato
Nella “Agorà” di oggi ci soffermeremo, invece, su altre ipotesi di invalidità riscontrate in sede giurisprudenziale.
Alcuni Tribunali hanno, infatti, evidenziato che, al di là della omologazione e della taratura dell’etilometro, ai fini della attendibilità del controllo occorre che non sia trascorso un notevole lasso di tempo tra il fermo dell’automobilista e la sottoposizione dello stesso ad alcol test.
Un periodo di tempo troppo lungo, infatti, non consentirebbe di appurare con certezza lo stato etilico della persona al momento della guida.
E così, ad esempio, il Tribunale di Bologna ha, in passato, ritenuto inattendibile il risultato del controllo (attraverso il quale era stato individuato un tasso alcolemico elevato) poiché era stato effettuato due ore dopo il fermo.
Altra causa di inattendibilità del test potrebbe essere la sussistenza di specifiche patologie del conducente.
Con riferimento a tale aspetto e della rilevanza dello stesso ai fini della dichiarazione di invalidità del verbale di contestazione, l’utilizzo del condizionale (“potrebbe”) è d’obbligo, in quanto la giurisprudenza risulta, al riguardo, divisa.
Con alcune sentenze, infatti, è stato considerato inattendibile il test in quanto una patologia dell’automobilista (quale, ad esempio, il reflusso gastroesofageo) avrebbe potuto alterare - per una serie di considerazioni di carattere medico analizzate caso per caso dai Giudici occupatisi della materia e sui quali non appare il caso di soffermarci in questa sede - l’esito del controllo.
In altre sentenze, al contrario, l’Autorità Giudiziaria non ha ritenuto la patologia dalla quale l’automobilista era affetto idonea ad inficiare l’attendibilità dell’alcol test.
Anche in merito alla contestabilità della contravvenzione per assunzione di farmaci da parte del conducente, si registrano, in giurisprudenza, orientamenti contrastanti.
E così, se da un lato, si è negata (ovviamente l’esame deve essere sempre compiuto caso per caso dall’Autorità Giudiziaria) ogni rilevanza alla assunzione dei farmaci ai fini della attendibilità della rilevazione effettuata, dall’altro, con alcune sentenze, è stata accertata l’alterazione dell’esito dell’etilometro derivante, addirittura, in una singola fattispecie sulla quale si è espresso il Tribunale di Milano, dall’utilizzo di un semplice collutorio.
Con questa breve disamina di casi di invalidità, o meglio di possibile invalidità, del verbale di contestazione, speriamo di aver risposto a tutte le domande sull’argomento pervenute alla redazione.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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