Di Emilio Graziuso (*) 26 febbraio 2022 –
Il verbale di contravvenzione elevato a seguito di accertamenti condotti tramite etilometro è sempre valido?
A questa domanda ha, nei giorni scorsi, risposto la Corte di Cassazione, ribadendo un principio dalla stessa sancito già da qualche anno e, cioè, che il verbale di contravvenzione elevato a seguito di alcol test, con relativa irrogazione della sanzione pecuniaria e sospensione della patente di guida, è illegittimo se non contiene alcune informazione considerate essenziali.
Più in particolare, secondo la Suprema Corte il verbale di contravvenzione deve contenere l’attestazione che è stato verificato il corretto funzionamento dello strumento di rilevazione e che lo stesso è stato sottoposto, preventivamente, alla prescritta ed aggiornata omologazione, vale a dire la verifica che viene fatta al primo collaudo dell’etilometro, ed alla corretta calibratura/taratura, cioè il controllo di funzionalità periodico dello stesso.
Omologazione e calibratura/taratura (con relativa indicazione della data) che permettono di accertare ed attestare il buon funzionamento della strumentazione e, quindi, la piena attendibilità dei dati rilevati attraverso l’utilizzo della stessa.
La previsione della detta attestazione è volta a garantire l’effettiva trasparenza dell’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, la controllabilità della legittimità e correttezza della operazione di accertamento considerata nel suo insieme.
Oltre a quelle appena esaminate, la Corte di Cassazione prevede un ulteriore motivo per il quale il verbale potrebbe essere dichiarato illegittimo: la mancata indicazione della circostanza che gli agenti abbiano avvisato l’automobilista, prima di sottoporlo all’etilometro, della possibilità di farsi assistere da un avvocato.
È vero che la comunicazione della facoltà di farsi assistere da un legale potrebbe essere data anche verbalmente ma, in questo caso, qualora l’automobilista dovesse promuovere opposizione avverso il verbale di contestazione, gli agenti elevatori dovranno precisare dinnanzi all’Autorità Giudiziaria (che dovrà valutare, caso per caso, l’attendibilità o meno di tale dichiarazione) i motivi per i quali non avrebbero verbalizzato l’avviso fornito alla persona sanzionata.
Al riguardo, è bene, in ogni caso, precisare che, anche qualora sia stato regolarmente effettuato l’avviso relativo alla possibilità di farsi assistere da un legale, la presenza di quest’ultimo non è un requisito necessario per la validità dell’operazione di rilevamento e dell’eventuale verbale di contestazione che ne potrebbe scaturire.
Gli agenti incaricati, quindi, possono procedere con il test etilico anche in assenza del legale dell’automobilista e non sono, neppure, tenuti ad attendere l’arrivo del procuratore qualora esso debba giungere da un luogo distante.
L’accertamento, infatti, deve essere effettuato in tempi brevi, potendo altrimenti essere non attendibili i risultati dello stesso, dato il decrescere della curva etilica nel sangue.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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