Di Emilio Graziuso (*) 7 novembre 2021 - Nella nostra “Agorà” del 2 ottobre 2021 abbiamo affrontato un tema quanto mai attuale, quale quello della diffamazione a mezzo Facebook e Whatsapp.
Con particolare riferimento a questa ultima app di messaggistica, ci siamo soffermati sulla diffamazione a mezzo “stato” e messaggio inviato in un “gruppo”.
A seguito della pubblicazione di detto articolo è pervenuta alla rubrica una domanda quanto mai interessante di un nostro lettore.
Quest’ultimo, infatti, ci ha chiesto se costituisce reato il comportamento della persona che invia continuamente ed in modo ossessivo messaggi minacciosi o, comunque, particolarmente assillanti.
Ebbene, la risposta - almeno in linea teorica e generale, in quanto come sempre diciamo e lo ribadiamo anche oggi, ogni fattispecie deve essere analizzata nel dettaglio – è si, soprattutto, qualora da tali messaggi possano scaturire per il destinatario ansie o paure.
Ma procediamo con ordine.
In tali fattispecie, potrebbero configurarsi tre diverse tipologie di reato: molestie, minaccia o stalking.
Il reato di molestie è disciplinato, nel nostro ordinamento, dall’art. 660 del codice penale.
Tale norma (e non poteva essere diversamente tenuto conto della data di emanazione della stessa) non prevede espressamente l’invio di messaggi tramite telefono cellulare come condotta configurante il reato.
Al riguardo, di recente, si è espressa la Corte di Cassazione che ha esteso la portata dell’art. 660 c.p. anche ai messaggi inviati tramite cellulare e, quindi, anche tramite Whatsapp, sms o mms, dato l’elevato carattere di invasività degli stessi per colui che li riceve.
Oltre al reato di molestie, sulla base del tenore del messaggio potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di una singola fattispecie, anche il reato di minaccia, qualora il contenuto del messaggio fosse idoneo ad intimorire un destinatario medio ed il mittente venisse rappresentato nel testo come colui che dovrebbe porre in essere la condotta minacciata.
Ancora e per concludere, è configurabile il reato di stalking qualora dal reiterato invio di messaggi e dal contenuto degli stessi deriva per il destinatario uno stress emotivo di particolare rilevanza o ancora il timore per la propria incolumità e quella dei propri cari, tali da comportare un cambio radicale di vita ed abitudini, si pensi, ad esempio, al cambio del numero di telefono cellulare o al non rispondere a numeri non registrati in rubrica.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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