Di Emilio Graziuso (*) 9 ottobre 2021 - Nella nostra rubrica di questa settimana torniamo, sulla base di un quesito posto da un lettore, sul tema del diritto di famiglia ed in particolare dell’obbligo di corresponsione dell’assegno in favore del figlio.
È stato chiesto alla “Agorà” se, nel caso di ottenimento da parte del figlio maggiorenne di una borsa di studio, possa essere revocato dal Tribunale l’obbligo gravante sul padre di corrispondere l’assegno di mantenimento mensile.
Di un caso analogo a quello prospettato dal lettore si è occupata la Corte di Cassazione, valutando se l’ottenimento di una borsa di studio relativa ad un dottorato di ricerca pari ad € 800,00 mensili fosse idonea a far venire meno il diritto del figlio di percepire l’assegno di mantenimento disposto, in sede di separazione, a carico del padre.
Secondo la Suprema Corte permane l’obbligo del padre di corrispondere l’assegno di mantenimento in quanto la borsa di studio non è idonea a qualificare il figlio come economicamente indipendente.
Più in particolare, con ordinanza n.1448/2020, gli Ermellini hanno stabilito che “l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica”.
Ed ancora che “Il raggiungimento di detta indipendenza non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario”.
Concludendo, il principio di diritto che scaturisce dall’ordinanza della Corte di Cassazione è il seguente: l’ottenimento di una borsa di studio non è idoneo a configurare il raggiungimento dell’autosufficienza economica da parte del figlio beneficiario dell’assegno di mantenimento, il quale potrà essere revocato (sulla base delle circostanze del singolo caso di specie) in presenza di una posizione lavorativa quanto meno stabile.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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