Sabato, 21 Agosto 2021 10:01

“L’Agorà del Diritto” – una domanda, una risposta: trasferimento del diritto di proprietà in sede di separazione o divorzio In evidenza

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“L'Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire dallo scorso mese di aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti.

Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

“L'Agorà del Diritto”, però, non è solo questo. Oggi l’avvocato torna a occuparsi di “Diritto di Famiglia”

Di Emilio Graziuso (*) 21 agosto 2021 - Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari.

Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti.

 “E’ possibile effettuare il trasferimento di un immobile in sede di separazione?”

All’interessante quesito sottoposto dal nostro lettore è possibile fornire, almeno in termini generali) risposta affermativa (ovviamente, ogni caso deve essere analizzato nel dettaglio).

Al riguardo, infatti, si è espressa di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite stabilendo che sia in sede di separazione consensuale che di divorzio congiunto è possibile per le parti inserire clausole con le quali sia trasferita la proprietà di beni immobili o la titolarità di diritti reali a favore di uno dei coniugi o ex coniugi o dei figli.

L’omologa dell’accordo, sia esso intervenuto in sede di separazione o di divorzio, ha natura e forma di atto pubblico, in quanto inserito nel verbale di udienza.

Con la decisione in esame, la Suprema Corte stabilisce che gli accordi tra coniugi hanno natura negoziale e che, dunque, in merito ad esso, il giudice non potrà esercitare alcun sindacato, salvo i limiti posti dalla legge, la liceità delle pattuizioni e la meritevolezza della stesse nelle ipotesi di pattuizioni atipiche.

Le condizioni di separazione consensuale o divorzio congiunto con i quali le parti procedono al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile tra di loro o nei confronti di figli, deve contenere, a pena di nullità:

1)l’identificazione catastale del bene;

2)il riferimento alle planimetrie catastali;

3)la dichiarazione della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell’immobile.

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Autore (*)

"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"


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