Di Emilio Graziuso (*) 31 luglio 2021 - Oggi torniamo ad occuparci di diritto di famiglia e lo facciamo prendendo spunto da un quesito posto da un lettore.
Più in particolare è stato chiesto alla nostra “Agorà” cosa succede se il/la beneficiario/a dell’assegno di mantenimento intraprende una convivenza con un altro/a compagno/a.
La risposta a tale domanda la fornisce in modo chiaro ed univoco la giurisprudenza più volte, di recente, occupatasi della materia: perde il diritto al mantenimento l’ex coniuge che intraprende una nuova relazione stabile e duratura.
Prima di entrare nel merito della questione dobbiamo distinguere l’assegno di mantenimento dall’assegno divorzile.
Essi, infatti, non solo vengono stabiliti in due contesti giuridici differenti (separazione: assegno di mantenimento; divorzio: assegno divorzile), ma hanno una natura ed una finalità differente.
L’assegno di mantenimento, infatti, è accordato al coniuge, economicamente più debole o privo di adeguati redditi propri, affinché, anche a seguito di separazione, possa conservare lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio.
L’assegno di divorzio è, invece, un contributo economico stabilito in favore dell’ex coniuge che versi, dopo la fine del matrimonio, in uno stato tale da non permettergli di condurre una vita dignitosa.
Fatta questa breve ma doverosa premessa, passiamo ora ad esaminare l’ipotesi che ci è stata sottoposta all’attenzione.
Come si è detto, una convivenza stabile e duratura determina il venire meno dell’assegno, sia esso di mantenimento sia divorzile.
Stabile e duratura sono, quindi, secondo la giurisprudenza i requisiti che deve avere la convivenza per determinare il venire meno dell’assegno.
La continuità della convivenza, invece, non è un requisito richiesto.
Ciò vuol dire che anche qualora vi siano dei periodi di lontananza tra i conviventi o l’abitazione in dimore differenti, l’assegno di mantenimento o di divorzio può essere, comunque, revocato.
Al riguardo è bene precisare che il venire meno dell’assegno non è automatico ma discende da un ricorso congiunto dei due ex con il quale è richiesta al Tribunale la “revoca” oppure, in caso di mancato accordo tra le parti, da un ricorso depositato, sempre dinnanzi all’Autorità Giudiziaria dal soggetto gravato dall’obbligo in questione.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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