Di Emilio Graziuso (*) 10 luglio 2021 - Dato l’interesse mostrato dai lettori per l’articolo apparso la scorsa settimana, vogliamo dedicare la nostra “Agorà” di oggi al diritto di famiglia.
Più in particolare, ci soffermeremo su un profilo particolarmente dibattuto ed interessante: cosa accade se il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento diviene destinatario di una eredità che modifica sensibilmente il proprio stato patrimoniale?
Prima di rispondere a tale domanda è bene distinguere la finalità ed i criteri di determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento in sede di separazione ed in sede di divorzio.
Per quanto concerne la prima ipotesi, l’assegno di mantenimento è determinato sulla base delle rispettive condizioni economiche dei coniugi separati ed è volto a far conservare al beneficiario il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Al contrario, l’assegno divorzile riveste una funzione prettamente assistenziale.
Esso, infatti, è volto a garantire all’ex coniuge, economicamente più debole, che per motivi ad esso non imputabili non è in grado di mantenersi da solo, un’esistenza dignitosa.
Sia che si tratti di assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione sia che si tratti di assegno divorzile, esso può essere sempre soggetto a revisione (diminuzione o aumento) o revoca, qualora si registri un mutamento, non transitorio, delle condizioni economiche e patrimoniali del beneficiario.
Fatta questa breve ma doverosa premessa, possiamo ora soffermarci sulla tematica della possibilità di modifica o revoca dell’assegno di mantenimento o divorzile qualora il coniuge o ex coniuge beneficiario dello stesso abbia percepito dei beni in eredità.
Innanzitutto, occorre valutare l’entità dell’eredità ricevuta.
Essa, infatti, potrebbe giustificare la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento esclusivamente qualora fosse di una portata tale da modificare, sensibilmente ed in meglio, le condizioni patrimoniali dell’erede.
Qualora, invece, l’eredità è di importo esiguo o è costituita da beni di scarso valore economico essa non legittima alcuna modifica o revoca dell’assegno di mantenimento del quale l’erede è già beneficiario, in quanto, in tale ipotesi, le condizione economiche dello stesso non registrerebbero alcun mutamento migliorativo.
Nell’ipotesi nella quale il beneficiario dell’eredità registra un cambiamento radicale del proprio tenore di vita, la modifica o la revoca dell’assegno di mantenimento o divorzile da esso percepito non si applica in automatico.
È necessario, infatti, che il coniuge (in caso di separazione) o l’ex coniuge (in caso di divorzio) promuova un giudizio di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nell’ambito del quale il Tribunale valuterà la consistenza della eredità ricevuta dal beneficiario/beneficiaria dell’assegno e quanto la stessa abbia inciso sulle condizioni economiche dello/a stesso/a.
Solo a seguito di tale indagine l’Autorità Giudiziaria emanerà un provvedimento con il quale l’assegno di mantenimento o divorzile sarà confermato, modificato o revocato.
E, così, ad esempio, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 14 gennaio 2020 n. 506, ha stabilito che un incremento del patrimonio e del reddito dell’ex coniuge, derivante dalla successione ereditaria per la morte del padre ed al beneficio economico derivante dall’assistenza alla madre con lei convivente, può giustificare una riduzione dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito.
Sempre la Suprema Corte, con una recentissima ordinanza n.18777 del 2 luglio 2021, ha sancito il principio che va revocato l’assegno all’ex coniuge che riceve una cospicua eredità, la quale modifichi le condizioni patrimoniali del beneficiario.
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Autore (*)
"Avv. Emilio Graziuso - Avvocato Cassazionista e Dottore di Ricerca.
Svolge la professione forense dal 2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.
Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.
Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.
Responsabile nazionale del Coordinamento "Dalla Parte del Consumatore"
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