Sabato, 01 Maggio 2021 08:23

“L’Agorà del diritto” – una domanda, una risposta. In evidenza

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 “L’Agorà del Diritto” è questo il titolo della rubrica che, a partire da aprile, accompagna i nostri lettori. Il titolo non è casuale ma rispecchia gli obiettivi che questo spazio redazionale si prefigge, primo fra tutti quello di informare i cittadini sui i propri diritti. Le previsioni normative, infatti, da sole, non sono sufficienti, occorre un ulteriore passaggio, vale a dire la conoscenza delle stesse da parte dei destinatari. Solo in questo modo, si potrà raggiungere l’auspicata evoluzione da “cittadino” a “cittadino informato” e, quindi, a “cittadino consapevole” dei propri diritti. Questa settimana "Domanda & Risposta".

Di Avv. Emilio Graziuso 1 maggio 2021 - Come anticipato nel primo articolo della nostra rubrica “L’Agorà del Diritto”, quest’ultima è uno spazio aperto ed in continuo fermento nel quale vogliamo dare “Voce” ai diritti del cittadino, anche attraverso le risposte alle domande che saranno poste alla redazione.

La nostra, infatti, è una rubrica realizzata “per” e “con” i lettori, i quali hanno colto in pieno lo spirito cominciando, dopo solo due settimane, a partecipare attivamente alla “Agorà”.

Sono, infatti, pervenute, due domande su argomenti completamente diversi tra loro (diritto bancario e diritto di famiglia) alle quali daremo risposta.

Cominciamo dalla richiesta di chiarimenti pervenuta nell’ambito del diritto bancario.

Alla luce dell’articolo della scorsa settimana sulla sentenza c.d. Lexitor della Corte di Giustizia Europea, un lettore ci chiede se i principi in essa sanciti possono essere applicati anche ai contratti di mutuo e non solo a quelli di finanziamento ed ai prestiti con cessione del quinto.

La risposta è affermativa.

Come ha stabilito l’Arbitro Bancario Finanziario, i consumatori che hanno estinto anticipatamente un contratto di mutuo, anche qualora esso sia stato oggetto di surroga, possono chiedere all’Istituto di credito la restituzione, in modo proporzionale al tempo residuo del contratto, delle spese e degli oneri corrisposti e non goduti quali, ad esempio, le spese di istruttoria e di polizza assicurativa.

È stata così ampliato il raggio di efficacia della sentenza Lexitor.

Per una maggiore completezza espositiva, appare opportuno evidenziare che, nei giorni scorsi, il Tribunale di Milano si è occupato nuovamente della materia, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il consumatore ha diritto al rimborso delle quote delle “commissioni accessorie” non godute in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Sia la decisione dell’Arbitro sia la pronunzia del Tribunale meneghino vanno, quindi, ad arricchire il quadro favorevole al consumatore che si sta venendo a delineare in materia.

Altra domanda rivolta alla nostra redazione riguarda il diritto di famiglia e, in particolare, la corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio nell’ipotesi di separazione tra coniugi.

Più nello specifico, viene chiesto alla nostra “Agorà” se il padre può versare, con decisione autonoma, direttamente al figlio, una volta che quest’ultimo sia  divenuto maggiorenne, l’assegno di mantenimento in favore di quest’ultimo, disposto dal Tribunale in sede di separazione.

Ciò non è ammesso nel nostro ordinamento.

Il versamento diretto al figlio divenuto maggiorenne, successivamente alla separazione, può avvenire solo previo provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di modifica delle condizioni della separazione.

Tale principio è stato di recente ribadito nuovamente dalla Corte di Cassazione, la quale ha, inoltre, affermato che è nullo un eventuale patto intercorso tra i genitori con il quali gli stessi abbiano stabilito che, qualora il figlio abbia compiuto i diciotto anni, il padre si possa liberare della propria obbligazione corrispondendo le somme direttamente al beneficiario dell’assegno.

Il versamento diretto al figlio può avvenire, come si è detto, esclusivamente a seguito di un provvedimento giurisdizionale di modifica delle condizioni della separazione, il quale può essere emanato anche su istanza congiunta dei genitori, ove, naturalmente, essi siano d’accordo.

Sperando di essere stati utili non solo a coloro che ci hanno posto le domande ma a tutti i lettori, Vi invitiamo a continuare a scriverci, in modo tale da costruire insieme la nostra “Agorà” 

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"Avv. Emilio Graziuso -  Avvocato e Dottore di Ricerca.

Svolge la professione forense dal  2002 occupandosi prevalentemente di diritto civile, bancario – finanziario e diritto dei consumatori.

Docente ai corsi di formazione della prestigiosa Casa Editrice Giuridica Giuffrè Francis Lefebvre ed autore per la stessa di numerose pubblicazioni e monografie.

Relatore a convegni e seminari giuridici e curatore della collana "Il diritto dei consumatori" edita dalla Key Editore.

Responsabile nazionale del Coordinamento  "Dalla Parte del Consumatore"

Per Informazioni e contatti scrivere aQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Rubrica "L'Agorà del Diritto" www.Gazzettadellemilia.it"


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