Domenica, 28 Aprile 2019 06:27

Il finanziamento delle imprese in crisi In evidenza

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Particolare rilevanza nella ristrutturazione di un'azienda in crisi è quella legata alla capacità di finanziamento per le imprese in stato di crisi, sia durante la fase di esecuzione del piano, sia durante fase intercorrente tra la redazione del piano e la sua effettiva esecuzione.

di Mario Vacca Parma 27 aprile 2019 - Ancorché la ristrutturazione di un'impresa in crisi sia talvolta possibile anche senza il ricorso a nuovi finanziamenti a titolo di debito, le opzioni disponibili sono più numerose se la ristrutturazione è accompagnata da nuova finanza. La nuova finanza, infatti, consente di disporre di maggiori risorse sia per la gestione della fase di emergenza, sia per la successiva impostazione del processo di ritorno al valore.

A riguardo la disciplina è dettata negli artt. 182-quater e 182-quinquies, L.F. ed è valida per i finanziamenti ottenuti sia nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis L.F.), sia in quello del concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).

Finanziamenti erogati prima della presentazione della domanda
I crediti derivanti da finanziamenti erogati prima ed funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sono prededucibili solo se siano previsti dal piano di cui all'art. 160 L.F. o dall'accordo di ristrutturazione e purché successivamente la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

Finanziamenti erogati in fase di esecuzione delle procedure
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sono prededucibili.

Finanziamenti soci
La prededucibilità si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80 per cento del loro ammontare in deroga agli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. Non vi è limitazione nel caso in cui il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.

Finanziamenti espressamente autorizzati dal Tribunale
Nel novero di una domanda di concordato o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti il tribunale - verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione - può autorizzare a contrarre finanziamenti prededucibili a condizione che un professionista designato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3 , lett. d), L.F., attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

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