di Mario Vacca Parma 30 aprile 2018 - L'ente esattore può agire nei confronti dei soci di società di persone cancellate dal registro delle imprese per ottenere il pagamento dei debiti fiscali della società solo se emette una nuova cartella di pagamento specificamente intestata a loro.
A deciderlo i giudici con una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (n.672/03/17 passata in giudicato), riconosciuta dal concessionario alla riscossione che non è ricorso in appello e pertanto sono annullabili le richieste notificate ai soci ma intestate alla società estinte.
Ben più importante il cambio di rotta della Suprema corte circa la riscossione delle imposte di società di capitali estinte.
E' con la sentenza n. 9672 del 19 aprile 2018 che gli ermellini affermano il "nuovo" principio secondo il quale gli ex soci di una srl sono responsabili della cartella di pagamento emessa prima della cancellazione dal registro delle imprese anche se non hanno percepito nulla in fase di liquidazione.
Nel ricorso, l'agenzia delle entrate ha posto l'evidenza la decisione delle Sezioni unite civili (n. 6070 del 2013) che precisa l'articolo 2495 del codice civile secondo il quale "nell'intento di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo dal suo diritto. Questo risultato si realizza appieno solo se si riconosce che i debiti non liquidati della società estinta si trasferiscono in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità nella medesima norma indicati" al quale si aggiunge che "il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a risponderne i soci della società cancellata dal registro delle imprese non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma si identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica". Quindi "il successore che risponde solo dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere un successore; e se il limite di responsabilità dovesse rendere evidente l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, ciò si rifletterebbe sui requisito dell'interesse ad agire ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo".
In pratica, il cambio di rotta riguarda particolarmente il fatto che non è rilevante che i soci abbiano beneficiato di redditi provenienti dalla liquidazione.
A parere del sottoscritto l'attuale interpretazione, anche se a tutela del creditore ed anzi a tutela unicamente del fisco, urta la libera impresa nella scelta della limitata responsabilità delle società di capitali e crea una tutela a due vie distinguendo il credito del fisco dagli altri creditori.