di Mario Vacca Parma 31 marzo 2019 - Alla fine la riforma del diritto fallimentare è giunta al traguardo e sostituisce uno dei regi decreti più noti tra quelli ancora in vigore. La prima parte contiene gli articoli sul codice della crisi e dell'insolvenza, la seconda modifiche al codice civile, la terza garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire la quarta disposizioni finali e transitorie. I principali obiettivi sono stati quelli di agevolare il risanamento dell'impresa in crisi valorizzando gli accordi negoziali per tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
Di seguito si identificano gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, considerando che l'intento è stato quello di evitare il ricorso a procedure liquidatorie e/o fallimentari da parte dei soggetti in crisi e quindi – come evidenziato poc'anzi - tutelare il valore aziendale e i livelli occupazionali.
Sono previste tre diverse procedure, tutte finalizzate alla gestione e al superamento dello stato di crisi delle imprese. Elemento comune è che l'impresa rappresenti un piano di risanamento credibile con il quale si individuino le cause, si analizzino le possibili alternative e delineino con precisione le strategie e gli interventi fondamentali che dovranno guidare l'impresa per superare le difficoltà.
Le procedure appena richiamate sono le seguenti:
piano attestato di risanamento (ex art. 67 , L.F.);
accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis , L.F.);
concordato preventivo (ex artt. 160 ss. L.F.).
Il piano attestato di risanamento – di cui ho parlato in un precedente articolo - e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere annoverati tra le procedure concorsuali al pari del concordato preventivo; spesso ritenuti "minori" poiché trattasi di strumenti nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale; il piano attestato di risanamento non prevede l'intervento del tribunale e non è soggetto ad alcun regime pubblicistico, l'accordi di ristrutturazione viene pubblicato al registro delle imprese ma vede il coinvolgimento del tribunale soltanto nella fase finale dell'omologazione, mentre il concordato preventivo vede il tribunale operare quale organo della procedura sin dall'inizio ed ovviamente la stessa è pubblicata in camera di commercio.
Non sempre queste tre procedure sono alternative tra loro ma è comunque possibile individuare caratteristiche fondamentali comuni:
presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili; Ricordo che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2. aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
presupposto oggettivo: sussistenza dello stato di crisi per il piano attestato di risanamento e dello stato di crisi o insolvenza sia per gli accordi di ristrutturazione dei debiti sia per il concordato preventivo;
tutele e limitazioni all'azione revocatoria: l'art. 67, comma 3 , lett. d), L.F. sottrae all'ambito dell'azione revocatoria una serie di atti sulla base della loro inerenza al piano di risanamento. Non sono quindi applicabili le disposizioni in materia di bancarotta semplice e preferenziale a pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato. È quindi opportuno che il piano preveda con un elevato grado di dettaglio gli atti da compiere;
piano attestato da parte di un professionista indipendente incaricato dal debitore. Il professionista incaricato della redazione della relazione giurata, oltre a possedere i requisiti indicati dall'art. 28 , lett. a) e b), della L.F. deve essere iscritto nel registro dei revisori legali. L'attestatore deve inoltre possedere tutti i requisiti di indipendenza e professionalità ai sensi dell'art. 2399, c.c. "e non deve, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, in pratica deve essere completamente indipendente. L'attestazione suppone la verifica della veridicità dei dati aziendali, la concretezza del piano affinchè sia idoneo a risanare le posizioni debitorie e a garantire il riequilibrio della situazione economico-patrimoniale.
L'Unione Europea teme che l'Italia diventi il "Cavallo di Troia" per l'invasione gialla. Dalla linea ferroviaria Zhengzhou -Amburgo (Germania) nessuna preoccupazione invece? E no, sulla Germania non si può!
di Lamberto Colla Parma 24 marzo 2019 -
L'Italia, come al solito, non ne fa una giusta, soprattutto quando pensa per sé stessa e non per la comunità.
Sino a ieri ci si raccontava la favola che il turismo (uno dei 19 accordi sottoscritti per un totale di 20 miliardi) potrebbe essere il "petrolio" dell'Italia e oggi, grazie al memorandum sottoscritto tra Italia e Cina, che potrebbe diventare una realtà, non va più bene. Chissà cosa potrà mai nascondere l'accordo Italia Cina di tanto pericoloso!
Intanto è da apprezzare la trasparenza. E' lo stesso presidente Xi Jinping che si è mosso per porre la firma a un memorandum che regolerà gli scambi e le acquisizioni. Un accordo che ovviamente prevede che l'Italia possa giocare la Golden Share nel caso in cui venisse compromesso il controllo nazionale su imprese e siti considerati di interesse strategico.
Ma non basta, e allora i nostri cari alleati e i loro fiduciari in Italia, sempre attenti a che l'Italia non cresca troppo rapidamente, ecco che scendono in campo con una ipotesi di Super Golden Power europea per bloccare la "Belt and Road Initiative" cinese, ovvero il programma infrastrutturale che i cinesi stanno "esportando" dal 2013 un po' in tutto il mondo, a partire dal continente africano, per arrivare ai paesi dell'est europa e ora, compiendo un notevole salto di qualità, sottoscrivendo un'intesa con il primo governo appartenente ai G7, l'Italia appunto.
Di questo piano infrastrutturale così pericoloso non si discusse quando venne progettata e infine inaugurata la linea ferroviaria più lunga al mondo che copriva la distanza commerciale tra Zhengzhou e guarda caso, Amburgo, un "paesino" della Germania, in soli 15 giorni.
Obiettivo, era il 2013, consisteva nel colmare la distanza di oltre 10.200 chilometri che separa le due città in 15 giorni con collegamenti periodici (la metà del tempo navale). Un flusso inesorabile di merci che dalla Cina approdano nel cuore dell'Europa. Ma lì tutti zitti, era coinvolta la DB Schenker, divisione Trasporti e Logistica di Deutsche Bahn (ferrovie tedesche), e... sulla Germania non si può!
D'altro canto la Germania è il più importante partner commerciale europeo e mondiale con la Cina per un valore di interscambio di 170 miliardi di euro nel 2017, contro 167 della Francia e 165 degli Usa. I 40 attuali di Italia sono una vera miseria, ma Junker, Macron e Merkel hanno avuto il coraggio di affermare che la Cina è un concorrente con il quale "non possiamo costruire qualcosa di stabile". Così, In tutta risposta al bilaterale Roma - Pechino, a dimostrazione che l'UE vuol dire Francia e Germania con l'assist della Commissione UE, mercoledi il triumvirato ha invitato Xi Jinping a Parigi per un incontro, 15 giorni in anticipo sul vertice UE/Cina del 9 aprile e subito a ridosso del vertice Italia Cina appena concluso, per riaffermare l'asse di ferro Parigi-Berlino.
I soliti splendidi alleati. Loro possono intervenire in Libia bombardando senza alcuna autorizzazione preventiva dell'ONU, pur di prendere i nostri contratti petroliferi, mentre noi non possiamo fare nulla senza il visto della UE.
(foto di copertina: Great Wall of China near Jinshanling - Jakub Hałun - 29 may 2009)
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di Mario Vacca Parma 24 marzo 2019 - Tra le procedure che mirano a dare una soluzione allo stato di crisi di un'impresa attraverso la regolamentazione con i rapporti con i fornitori troviamo i Piani di risanamento disciplinati dall'art. 67 ex legge fallimentare.
Il piano di risanamento – detto comunemente piano attestato - è ritenuto uno strumento concorsuale "Minore" in quanto è uno strumento nella mani dell'imprenditore per risanare l'impresa e riportarla in equilibrio attraverso una serie di operazioni strategiche - se non straordinarie - senza che vi sia un vero e proprio controllo del tribunale come avviene con le altre procedure e si differenzia anche perché non è soggetto ad alcun regine pubblicistico. Possono farvi ricorso tutti gli imprenditori potenzialmente assoggettabili alla procedura del fallimento; il presupposto soggettivo per ricorrere al piano di risanamento è rappresentato dalla condizione di imprenditore commerciale soggetto a fallimento ai sensi dell'articolo 1 Legge fallimentare.
La ratio dell'istituto è quello di salvaguardare gli atti posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento credibile e quindi di garantirli dall'azione revocatoria fallimentare salvaguardando, in questo modo, i nuovi rapporti economici tra l'impresa e i suoi fornitori, clienti, collaboratori e finanziatori che agiscono in modo attivo nell'operazione di risanamento, dagli effetti dell'eventuale successivo fallimento dell'imprenditore.
Il piano attestato di risanamento deve avere due caratteristiche sostanziali per poter godere della protezione prevista dal legislatore, deve permettere il risanamento dell'impresa, sia dal punto di vista dell'esposizione debitoria che dal punto di vista della situazione finanziaria, e deve essere attestato da un professionista indipendente che accerti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Il documento dovrà identificare ed esporre nei termini più precisi possibili le operazioni che l'imprenditore intende porre in essere quando la crisi aziendale è ancora reversibile ed è ancora possibile ripristinare gli equilibri economici e finanziari che garantiscono la continuità aziendale.
L'obiettivo cui mira l'imprenditore tramite il piano e il relativo accordo è ottenere il consenso dei partners in merito all'opportunità di garantire la continuità aziendale e al relativo programma economico-finanziario. Si potrebbe affermare che per il risanamento dell'esposizione debitoria si intenda:
- Riduzione dell'entità dei debiti;
- Rimodulazione e rinegoziazione delle scadenze;
- Rinegoziazione delle condizioni, e dei tassi di interesse;
- Rimodulazione degli strumenti finanziari;
La credibilità del piano passa anche per la previsione di un cambio – o un affiancamento – del vecchio management - che potrebbe essere imputato come l'attore stesso della crisi – con un manager di comprovata esperienza che, sarà affiancato da un Advisor ( che costruisce le linee guida del piano e lo negozia con i creditori), dal legale, che rende conforme il piano alle normative, dai consulenti (commercialista e consulente del lavoro) ed infine dall'attestatore che valuta il piano e ne attesta la veridicità.
La traduzione giurata e asseverata è assolutamente necessaria in ambito legale. Ecco come funziona e a chi richiederla.
La traduzione giurata e asseverata è un tipo di traduzione necessaria in ambito giuridico per conservare la validità di un documento tradotto, in maniera tale che abbia in un paese straniero lo stesso valore legale che gli è proprio nel paese di origine.
La traduzione asseverata può essere realizzata da qualunque professionista della traduzione, a patto che si segua una precisa trafila burocratica.
Se un tempo la traduzione asseverata veniva richiesta e realizzata molto di rado, con l'infittirsi dei rapporti internazionali in ambito politico, commerciale e diplomatico, oggi è richiesta molto più di frequente.
Nello specifico viene richiesta per instaurare rapporti con un ente o un'istituzione estera presso cui ci sia necessità di certificare di essere in possesso di alcuni requisiti o capacità. La traduzione di certificati e attestati accademici (come il documento di laurea), ad esempio, deve essere giurata e asseverata. Alla stessa maniera gli atti notarili in merito alla vendita o all'acquisto di un immobile o di un bene devono essere presentati solo attraverso traduzione asseverata.
La traduzione certificata è spesso confusa con la traduzione giurata e asseverata, ma si tratta di due tipi di servizio completamente differenti. La confusione nasce dal fatto che entrambi perseguono lo stesso fine, cioè assicurare a livello legale la completa e corretta conformità di una traduzione con il contenuto del documento originale.
La traduzione certificata viene richiesta in genere da paesi anglofoni, nei quali è stata istituita una figura professionale riconosciuta (il traduttore certificato) che ha la funzione di garantire la conformità di una traduzione nei vari ambiti in cui è richiesto.
Differentemente dalla traduzione asseverata, quella certificata in Italia non ha alcun costo burocratico e non comporta, per il traduttore, l'obbligo di firmare una dichiarazione giurata in tribunale.
Dal momento che la traduzione giurata e asseverata comporta sempre la traduzione di testi di carattere giuridico, è assolutamente necessario che ad eseguire la traduzione sia un traduttore specializzato, che abbia dimestichezza con il linguaggio tecnico del settore.
Dopo aver concluso il lavoro di traduzione, il traduttore ne diventerà formalmente e legalmente responsabile dinanzi a un giudice di pace o a un notaio. Si tratta in genere di una procedura molto rapida, ma comporta la scelta di un traduttore che si trovi nei pressi della propria città di residenza o che, comunque abbia la possibilità di raggiungerla in tempi brevi.
Se non si conoscono traduttori specializzati nella propria zona di residenza è sempre meglio rivolgersi a un'agenzia di traduzione professionale, che dispone in genere di una lunga serie di collaboratori distribuiti sul territorio nazionale. Un'agenzia affidabile saprà indicare rapidamente quale tra i propri referenti sia il più idoneo a eseguire una traduzione giurata e asseverata in maniera coerente con le aspettative e le necessità del cliente.
Felicità al lavoro, Bologna fa da apripista in Italia con la prima conferenza sul modello Genuine Happiness at Work.
Il 2 aprile ai Portici Hotel l'evento con specialisti dalla Norvegia e dalla California sarà presentato il report di People3.0 con oltre 3.000 interviste a imprenditori, manager e ruoli operativi, per spiegare come il benessere dei dipendenti accresce le performance delle aziende
Bologna, 18 marzo 2019 – Essere felici al lavoro è un'utopia? E cosa determina la soddisfazione di una persona mentre svolge il suo mestiere? Solo l'aspetto economico? Sono tutte domande che ruotano attorno al tema della felicità nei luoghi di lavoro, la nuova frontiera da conquistare per le imprese che vogliono crescere e innovare, aumentando la soddisfazione e il benessere dei dipendenti, con ricadute concrete sulle performance aziendali. Le ricerche dimostrano che le "aziende felici" sono più produttive (+43%), aumentano i risultati di vendita (+37%) e sono più attrattive per le nuove generazioni che cercano orari flessibili, leadership diffusa, conciliazione dei tempi e piani di sviluppo.
Ed è proprio per accendere i riflettori sulla reale felicità al lavoro che Bologna fa da apripista in questa tematica così diffusa nei Paesi nord europei, ospitando la prima conferenza italiana sul modello GENUINE HAPPINESS AT WORK, in programma martedì 2 aprile 2019 (I Portici Hotel, Via Indipendenza 69, ore 9.00-18.30).
La conferenza è organizzata da People3.0, società cooperativa di consulenti specializzata nella formazione di cultura sul benessere organizzativo e la produttività aziendale, e nasce con l'obiettivo di creare consapevolezza riguardo ad una materia di crescente attualità eppure ancora spesso sottovalutata negli aspetti organizzativi delle aziende e nell'impatto positivo sulle performance, oltre che nei risvolti sociali di attenzione alla vita dei dipendenti.
L'evento bolognese coinvolge tre esperti – due internazionali e uno italiano – e cinque testimonial aziendali che illustreranno le loro esperienze pratiche e dirette, dalle quali emergono risultati positivi in termini di accresciuto impegno, condivisione, motivazione, atteggiamento propositivo dei dipendenti.
Gli esperti ospiti del convegno sono tra i più qualificati esponenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale e delle persone: Alexander Kjerulf – fondatore di Woohoo Academy con sede a Copenhagen, Alan Wallace – fisico, filosofo, esperto di psicologia orientale e fondatore del Santa Barbara Institute di San Francisco (USA), Giuseppe Vercelli – docente di Psicologia dello Sport dell'Università di Torino e responsabile dell'area psicologica di numerose squadre sportive di serie A, e di atleti ed atlete olimpionici di diverse discipline.
Accanto a loro interverranno cinque testimonial d'eccezione: Tim Dorsett Culture Ambassador Innocent Inc.; Francesca Corrado ricercatrice ed ideatrice della prima Scuola di Fallimento; Enrico Bassi Responsabile HR Ball Beverage Packaging Italia; Niccolò Branca presidente Gruppo Branca; Daniele Simonazzi A.D. Flo Spa.
Tra gli ospiti che hanno confermato la loro presenza anche Roberta Mori presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna e Sonia Alvisi consigliera regionale Pari Opportunità Emilia Romagna.
La conferenza è aperta ad imprenditori, direttori generali e manager interessati ad avvicinarsi al tema Happiness at Work e a comprenderne le evoluzioni organizzative che diventano un filo conduttore tra azioni di welfare, smart working, politiche di conciliazione e tutto quanto può, attraverso il benessere, migliorare la vita di chi lavora e aumentare la competitività dell'impresa.
"Nel corso dell'evento – afferma Anna Piacentini CEO di People3.0 e partner italiana dell'International Network Happiness at work creato da Woohoo Inc. – presenteremo anche il report della ricerca condotta sulla felicità in azienda che ha interessato 600 imprenditori, manager e ruoli operativi di aziende ed enti pubblici italiani e 2.500 internazionali, facendo emergere dal confronto indicazioni utili ed elementi significativi per sviluppare strategie conseguenti".
Al momento del lunch i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con i relatori e testimonial, nonché condividere esperienze tra loro.
I RELATORI
Alexander Kjerulf – Fondatore di Woohoo Academy con sede a Copenhagen – dal 2003 si occupa di creare cultura nelle aziende a livello mondiale sul tema della felicità in azienda. In 15 anni ha visitato tutti e 4 i continenti, facendo conferenze e progetti aziendali e creando un modello che oggi è adottato da oltre 50 partner in 25 paesi del mondo.
Alan Wallace – Fisico, filosofo, esperto di psicologia orientale e fondatore del Santa Barbara Institute con sede a San Francisco (USA). Da oltre 40 anni medita e studia gli effetti della meditazione sulla mente e sul comportamento umano. È discepolo diretto del Dalai Lama ed ha sviluppato un modello di allenamento della mente chiamato "Bilanciamento delle 4 Intelligenze". Sta costruendo in Toscana il primo osservatorio mondiale sulle scienze contemplative che combinerà scienza (Università italiane e internazionali) e meditazione.
Giuseppe Vercelli – Docente di Psicologia dello Sport dell'Università di Torino e responsabile dell'area psicologica di numerose squadre sportive di serie A, atleti ed atlete olimpionici di diverse discipline. 10 anni fa ha sviluppato il modello di performance coaching S.F.E.R.A., incentrato sull'allenare consapevolezza e utilizzo delle risorse personali. Oggi adottato in ambito sportivo e manageriale.
I TESTIMONIAL
Tim Dorsett – Culture Ambassador Innocent Inc. (London) – cura lo sviluppo del progetto Happiness at Work all'interno di Innocent Inc. azienda leader nel settore dei succhi di frutta.
Francesca Corrado – Ricercatrice ed imprenditrice seriale – Ideatrice della prima Scuola di Fallimento (Modena). Si occupa di diffondere la cultura dell'errore a tutti i livelli: dalla scuola all'azienda.
Enrico Bassi – Responsabile HR Ball Beverage Packaging Italia (Nogara - MN) – insieme a People3.0 ha introdotto il modello Happiness at Work nella propria realtà, individuando con la direzione obiettivi e indicatori di ritorno dell'investimento come guida del lavoro di un team trasversale dedicato al progetto.
Niccolò Branca – Presidente Gruppo Branca (Milano) – pratica meditazione da oltre 20 anni e la ha introdotta da molto tempo in azienda per migliorare il benessere ed allenare la consapevolezza dei propri dipendenti. Condividerà la sua esperienza personale e come imprenditore, portando un esempio concreto di effetti sulla propria azienda.
Daniele Simonazzi – A.D. Flo Spa (Fontanellato – PR) – ha introdotto in azienda da 2 anni il coaching SFERA per aiutare i manager nello sviluppo delle loro performance e di competenze aggiuntive. Ha potuto misurare gli effetti dell'intervento e racconterà la sua esperienza personale e diretta.
PROFILO PEOPLE 3.0
People3.0 nasce nel 2010 dalla volontà dei soci di unire competenze, esperienze e professionalità accomunati da una medesima visione: porre il cliente al centro, lavorare eticamente, essere orientati all'innovazione continua dei processi e degli approcci.
People3.0 lavora sulle tematiche del benessere organizzativo e della produttività fin dalla fondazione. Ha realizzato oltre 1.000 interventi in 8 anni con soddisfazione media del cliente pari a 5,6 su 6.
Dal 2017 è il primo partner aziendale certificato di Woohoo Inc., realtà che dal 2003 lavora su progetti di Happiness at Work in tre continenti (America, Asia, Europa), e dispone di un database di azioni realizzate e validate dal network.
People3.0 sta sviluppando progetti di Happiness at Work su realtà del territorio italiano, ma con respiro internazionale
Ha analizzato e sviluppato il modello di ROI dell'Happiness at Work in collaborazione con il dipartimento di Management dell'Università di Bologna ed uno dei propri clienti.
1° partner certificato del network internazionale Happiness at Work di Woohoo Inc.
Tra i primi a credere nell'importanza dell'aggiornamento continuo, cercando il meglio in Italia ed all'estero, People3.0 è oggi il primo partner italiano e tra i primi a sviluppare progetti in Italia con il modello Woohoo.
1° società italiana ad aver conseguito la certificazione del processo di coaching secondo la normativa UNI 11601:2015.
People3.0 è stata la prima società in Italia, nel 2018, a riconoscere il valore del certificare il processo interno di coaching e non solo i propri coach, per garantire il massimo livello di soddisfazione dei propri clienti.
Lavorare sul benessere aziendale da sempre
Lavorando sempre sulle tematiche dello sviluppo di ambienti collaborativi, del bilanciamento energetico, della gestione delle emozioni, all'introduzione della mindfulness, allo sviluppo del benessere e coaching, sono stati sviluppati oltre 100 percorsi formativi e consulenziali.
Certificazioni e corsi
• HAPPINESS AT WORK CONSULTANT
• S.F.E.R.A. COACHING
• F.A.C.S. SISTEMA DI CODIFICA DELLE ESPRESSIONI FACCIALI
• C.E.B. CULTIVATING EMOTIONAL BALANCE - CERTIFIED TRAINER
• VENDITA STRATEGICA
• IPNOSI TRANSPERSONALE
• NUOVA LEADERSHIP
• MANAGER3.0
ANNA PIACENTINI
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mobile: +39.3477830440
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"Parma Food Business Incubator", all'Università di Parma 1 milione di euro dalla Regione. L'Ateneo ristrutturerà la "Barchessa" del podere Campagne, al Campus Scienze e Tecnologie, per ospitare e incubare nuove imprese innovative in ambito agroalimentare
É in arrivo all'Università di Parma 1 milione di euro dalla Regione Emilia-Romagna per accogliere e incubare al Campus Scienze e Tecnologie nuove imprese ad alto tasso di innovazione in ambito agroalimentare.
É stato infatti approvato nei giorni scorsi il progetto Parma Food Business incubator che l'Ateneo ha presentato in dicembre in riposta al bando regionale Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la competitività e per il territorio (misura 5.1 del Programma Regionale Attività Produttive 2012-2015) per realizzare infrastrutture che favoriscano la collaborazione tra imprese e Tecnopoli: si tratta del primo incubatore di imprese in ambito agroalimentare che sorge nella capitale della food valley, città creativa UNESCO per la gastronomia e Capitale italiana della cultura 2020.
Con un budget di quasi 1,6 milioni di euro, di cui 1 di contributo regionale, il Parma Food Business incubatorsorgerà al Campus Scienze e Tecnologie. La scelta strategica è stata quella di ristrutturare la "Barchessa" del podere Campagne, nei pressi della futura sede della Scuola di Studi Superiori in Alimenti e Nutrizione, creando così un'infrastruttura perfettamente complementare al Food Project di Ateneo e in forte continuità con le attività di ricerca industriale del Tecnopolo di Parma, raggiungibile comodamente a piedi dall'incubatore.
Saranno realizzati uffici temporanei per ospitare contemporaneamente 6 o 7 start up al fine di favorire, anche dal punto di vista del supporto logistico e strumentale, lo scambio di conoscenze ed esperienze tra impresa e università, incentivando contestualmente lo sviluppo di nuove imprese tecnologiche e innovative nel settore agro-alimentare. Il forte network internazionale che può vantare l'Ateneo attorno alla ricerca scientifica in ambito agroalimentare è stato uno degli elementi determinanti per il raggiungimento di questo risultato.
Il progetto dell'Università di Parma è risultato il secondo in graduatoria: gli altri tre che saranno finanziati dalla Regione sono un nuovo centro di ricerca industriale dedicato all'intelligenza artificiale (Center for artificial intelligence and computer vision) nel Tecnopolo di Modena, un progetto su ambiente, mare ed energia per il potenziamento e internazionalizzazione del Tecnopolo di Ravenna attraverso il recupero edilizio del Centro di ricerche di Marina di Ravenna e il completamento dell'European biomedical hub (Ebh) di Mirandola.
(Parma 18 marzo 2019)
Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio u.s. sarà pienamente operativo dal 15 agosto 2020, prevedendo indicatori di crisi, strumenti di allerta e monitoraggio ma alcune disposizioni sono entrate in già in attuazione a partire dal 16 marzo 2019.
Tra esse sono entrate in vigore articoli 377-379 sugli assetti societari e le nomine di amministratori ed organi direttivi.
Diventa obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore per tutte le imprese che superano i 2 milioni di ricavi oppure occupano almeno dieci dipendenti.
L'obbligo cesserà soltanto dopo che per tre esercizi consecutivi non viene superato nessuno dei sopra citati limiti (di fatturato o dipendenti).
Ho già avuto modo di scrivere che le regole più severe sul monitoraggio dei fattori di crisi saranno rilevanti sul fronte della concessione del credito, diventando strumenti a disposizione per valutare il merito creditizio. Siffatta valutazione potrebbe portare gli imprenditori ad adeguarsi sin d'ora con l'adozione di idonei strumenti da implementare nel novero di un più ampio programma di Controllo di Gestione.
di Mario Vacca Parma 17 marzo 2019 - Con ordinanza n. 31117 del 03 dicembre 2018 la Corte di Cassazione ribadisce il concetto di inversione dell'onere della prova in caso di accertamenti fondati sui conti correnti bancari.
Per quanto concerne quindi l'accertamento delle imposte sui redditi basato sulle verifiche di conti correnti bancari l'amministrazione può ben fondare il proprio onere probatorio sui dati e sugli elementi riscontrati da tali conti, in ottemperanza all'articolo 32 D.P.R. 600/1973.
Si rammenta che l'articolo 2697 c.c. prevede che "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda".
Per analogia la norma si applica anche al diritto tributario pertanto l'amministrazione finanziaria è tenuta a procurare la prova dei fatti costituenti l'eventuale reato.
Con riferimento all'ordinanza poc'anzi richiamata qualora l'accertamento da parte dell'Agenzia si fondi su verifiche di conti correnti bancari, si dà luogo ad un'efficacia dell'onere probatorio dell'Amministrazione e pertanto si genera un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente; quest'ultimo dovrà dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferiti ad operazioni imponibili, e dovrà fornire prove circostanziate riguardo ogni movimentazione.
La società milanese ha acquisito la bolognese CI.ERRE TECH S.r.l., società specializzata nella produzione di manifolds (blocchi) per il comparto oleodinamico.
NORD FLUID S.p.A, società leader nel settore della distribuzione di componenti oleodinamici e Fluid Conveyance, con oltre 38 milioni di euro di fatturato e 125 dipendenti, acquisisce la società emiliana CI.ERRE TECH S.r.l., azienda specializzata nella produzione di manifolds (blocchi) per il comparto oleodinamico.
L'acquisizione è stata finalizzata, mercoledì 13 marzo dal Group CFO Alberto C. Magrì.
L'aggiunta della realizzazione di manifolds su disegno del cliente, supportandolo anche dal punto di vista tecnico/tecnologico, consentirà al Gruppo NORD FLUID S.p.A di completare l'offerta nel mercato oleodinamico, confermandone l'assoluta leadership nel medesimo settore.
CI.ERRE TECH S.r.l. ha messo a punto una gamma di manifolds modulari adatti all'altissima pressione (fino a 5000bar), che consentiranno a NORD FLUID S.p.A, di ampliare l'attuale portfolio tecnologico; di accrescere le competenze nel relativo comparto; di aumentare l'offerta di prodotti; di essere più vicini ai nostri clienti e di ottimizzazione la presenza manifatturiera del Gruppo che ci consentirà una crescita a livello organico e di fatturato
L'operazione è stata resa possibile anche dal supporto finanziario di UniCredit che affianca il Gruppo Nord Fluid sia nelle attività italiane che quelle estere.
«L'acquisizione di CI.ERRE TECH S.r.l. - dichiara l'Ing. Daniele Brambilla, Group CEO di NORD FLUID S.p.A - ci consente di completare l'offerta alla nostra clientela, che da tempo richiedeva che la nostra gamma di prodotti includesse anche il segmento manifolds. Siamo molto grati a UniCredit, e in particolare ai referenti del Centro Corporate di Legnano, per l'importante sostegno fornito nell'acquisizione».
CI.ERRE TECH S.r.l. "a NORD FLUID Family Company" si unisce da oggi alle altre società del Gruppo: Tecnoil S.r.l. (Portogruaro), Nord Fluid Hidravlika d.o.o. (Slovenia) e OMV S.p.A. (Vercelli).
Milano, 13 marzo 2018
di Mario Vacca Parma 8 marzo 2019 - Il nuovo codice sulla crisi d'impresa non solo "mette le mani nel codice civile" allorquando impone una certa condotta dell'imprenditore ma cambia anche il rapporto banca/impresa.
Gli istituti di credito dovranno, in sede d'istruttoria e monitoraggio del merito creditizio, valutare preventivamente "gli idonei assetti organizzativi, amministrativi e contabili", per non incorrere in possibili responsabilità patrimoniali - per incauto affidamento o abusiva concessione del credito - in caso di dissesto della società affidata.
La questione comporta significative ricadute operative anche per il possibile ruolo che potrebbero svolgere i professionisti chiamati a rilasciare compliance sull'informativa finanziaria storica, corrente e prospettica e su cui deve basarsi una corretta valutazione del rischio d'insolvenza.
Ai sensi di questa norma, "l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art. 2086 del codice civile ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative". Viene introdotto un preciso dovere di risk governance (adeguati modelli di corporate governance, procedure di controllo interno e sistemi di gestione integrata dei rischi) per l'imprenditore che opera in forma societaria e collettiva. Egli "ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, sopratutto in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita di continuità"
Non di poco conto anche le conseguenze e ricadute operative in tema di responsabilità degli amministratori prodotte dall'art. 378. Ai sensi di questo articolo, "Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale". Ed inoltre, con conseguenze notevoli soprattutto per le SRL, "l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti".
Questo significa che anche le banche, in presenza di un significativo deterioramento del credito, quando accertano che il capitale di rischio effettivo potranno agire a tutela delle loro pretese avviando azione di responsabilità verso gli amministratori con istanza all'autorità giudiziaria.
Non dimentichiamo che alle banche viene imposto un preciso e vincolante obbligo di segnalazione che potrebbe comportare significative conseguenze se non correttamente interpretato dagli organi di controllo societario. Ai sensi infatti del 4° comma dell'art. 14, "Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revoche degli affidamenti ne danno notizia anche agli organi di controllo societari se esistenti.
La questione di fondo è quindi stabilire se, dovendo le società adottare idonei assetti organizzativi (modelli di corporate governance e piani aziendali), amministrativi (sistemi di pianificazione e controllo) e contabili (reportistica periodica anche forward-looking), le banche, in sede di istruttoria di affidamento e prima della concessione creditizia, nel valutare il merito creditizio non debbano anche valutare preventivamente proprio gli "adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili", pena la possibile corresponsabilità patrimoniale in caso di dissesto della società affidata.
A questo punto, la banca, quale operatore professionale del credito potrebbe essere chiamata a rispondere della mancata preventiva valutazione ad esempio, di un adeguato modello di corporate governance rispetto alla natura e dimensione della società oppure della preventiva valutazione delle procedure interne di pianificazione e controllo. Potrebbe quindi essere esimente per le banche "integrare" le procedure d'istruttoria (sia in sede di affidamento che di monitoraggio) con valutazioni "mirate" sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili.
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