L'estensore delle nota asserisce che quelle competenze adesso sarebbero esclusive del dirigente scolastico (così si chiamano adesso i presidi). Una tesi che viene giustificata con i nuovi poteri conferiti ai dirigenti della pubblica amministrazione dal decreto legislativo 165/01, modificato dal decreto legislativo 150/09 (cosiddetto decreto Brunetta). Purtroppo per loro, anche nella versione novellata del 165/01, (articolo 25 comma 2), si legge: "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici (...)". Tra questi organi c'è anche il Collegio dei docenti, le cui funzioni sono stabilite dal Testo Unico 297/94, al quale la norma di riferimento attribuisce il potere di deliberare il piano annuale delle attività, che avviene su proposta del dirigente con possibili modifiche. Il Contratto Collettivo nazionale, stabilisce inoltre che non si possono impegnare i professionisti per più di 40 ore in un anno scolastico. Inoltre l'art. 28 dello stesso CCNL prevede anche, che sia data informativa successiva alle Organizzazioni Sindacali. Stiano attenti alcuni dirigenti scolastici che, attribuendosi poteri di altri organismi, significa violare l'art. 347. del Codice Penale (Usurpazione di Funzioni Pubbliche), che così recita : "Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni(...)".
Salvatore Pizzo
(Fonte: ufficio stampa Gilda Unams)